Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18346 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 del Tribunale di sorveglianza di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava – in relazione alla pena residua di due anni e due mesi di reclus inflitta a NOME COGNOME per il delitto continuato di frode fiscale, la cui ese era stata sospesa ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. – l’ist affidamento in prova al servizio sociale.
A ragione della decisione il Tribunale poneva la pericolosità sociale condannato, collegato a contesti di criminalità organizzata (come testimoniat dal recente rinvio a giudizio nel c.d. processo COGNOME, per concorso attività illecite gestite da articolazioni venete di ‘RAGIONE_SOCIALE), inoccupato e di redditi leciti, nonché di una valida prospettiva di reinserimento sociale.
Ricorre COGNOME per cassazione, con il ministero del suo difensore d fiducia.
Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge, vizio di motivazion e travisamento omissivo della prova.
L’ordinanza impugnata non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie, coerenti, in realtà, con la concessione della misura alternativa.
L’ordinanza non conterrebbe alcun riferimento alla relazione degli organi de servizio sociale, che sarebbe di contenuto positivo; avrebbe menzionato il rin a giudizio nel processo COGNOME, ma non l’intervenuta assoluzione, decretat nel gennaio 2023; avrebbe trascurato l’assenza di ulteriori precedenti pendenze penali e di qualunque elemento dimostrativo di un suo collegamento con cosche di RAGIONE_SOCIALE; avrebbe ingiustificatamente svalutato l’attivit volontariato e la sua valenza risocializzante, in un contesto di inoccupazi involontaria ed incolpevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazi della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richies e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (tra le molt 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01).
Il giudice, basandosi anzitutto sulle informazioni disponibili all’ dell’istruttoria svolta, deve apprezzarne il contenuto riferito alla personal condannato, alla sua evoluzione dopo il commesso reato e alla condotta attual di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze riedu sottostanti la misura e ai profili di persistente pericolosità dell’interessa 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01).
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamen sull’idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione recidiva, della misura alternativa in discorso, e l’effettuazione della pro sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, COGNOME, Rv. 247235-01). La relativa valutazione non è censurabile in sede di legittimità se risulta sorr motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 d 10/02/1992, COGNOME, Rv. 189375).
Tale appare, pur nella sua concisione, la motivazione dell’ordinan impugnata.
Il Tribunale di sorveglianza, muovendo correttamente dal commesso reato, ha preso ulteriormente in esame l’evolversi della personalità del condanna senza tuttavia rinvenire elementi positivi pregnanti, che faces ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, e anzi ravvisan nell’ulteriore e recente rinvio a giudizio, in atti documentato, un congruo i del mancato ripudio del passato criminale e della mancata adesione ai valo socialmente condivisi.
L’interessato deduce di essere stato assolto da quest’ultima imputazione, l’obiezione avrebbe dovuto essere sottoposta al giudice di merito procedente potrà ancora esserlo, in sede di eventuale proposizione di rinnovata istanz misura alternativa), non potendo la circostanza essere direttamente apprezza da questa Corte. La relativa comprovante produzione documentale, che avrebbe potuto essere effettuata nel grado antecedente di giudizio, risulta in questa addirittura preclusa (da ultimo, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, COGNOME, DATA_NASCITA).
Ciò precisato, il rilievo dell’inidoneità dell’affidamento in prova, a recupero e risocializzazione, in rapporto al sostanziale permanere di uno sti comportamento deviante, e alla complessiva correlata pericolosità sociale d condannato, è plausibilmente argomentato all’esito dell’analisi condotta, n quale hanno trovato giusto e concorrente spazio elementi ulteriori, qual mancata disponibilità di lecite fonti di sostentamento e la scarsa signifi della svolta attività di volontariato sociale.
Il giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ragionata valutazi discrezionale finale, appare di conseguenza insindacabile in questa sede, tenu conto dell’ulteriore principio di diritto, secondo cui la magistrat sorveglianza non è obbligata ad acquisire e valutare la relazione degli organi servizio sociale (in ricorso, peraltro, solo genericamente evocata) nel caso i le risultanze documentali rivelino aliunde l’inidoneità della misura richiesta, a fronte dell’accertata pericolosità del richiedente e dell’assenza di prospet una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, tale da non richi ulteriori approfondimenti (Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah Rv. 261292-01).
4. Segue la reiezione del ricorso.
A tanto segue ulteriormente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 29/02/2024