Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50973 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50973 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione con riferimento alla valutazione degli atti e alla mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva per la concessione di una misura alternativa alla detenzione – oltre a non essere consentite in quanto si risolvono in doglianze di fatto e sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea a questa sede, sono aspecifiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – nel quale ci si limita a confutare la violazione del divieto di avvicinamento, l’evasione dagli arresti domiciliari e ad insistere su un buon rapporto del condannato con la persona offesa – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Genova nel rigettare la richiesta di misure alternative alla detenzione, fa leva sulle gravi violazioni degli obblighi imposti dal regime cautelare da parte del condannato (il quale ha contravvenuto nell’agosto 2022 al divieto di avvicinamento all’abitazione familiare in seguito all’aggressione nei confronti dell’ex compagna nel luglio 2022 ed è evaso dal domicilio nel gennaio 2023 quando si trovava agli arresti domiciliari), sulla mancanza di revisione critica nei confronti del reato commesso, avendo il suddetto negato più volte di aver assunto atteggiamenti violenti nei confronti della ex compagna, sul mancato approfondimento dei reali rapporti intercorrenti con quest’ultima (che non riusciva ad essere sentita a tale riguardo dai funzionari del servizio territoriale), sulle conclamate problematiche tossicomaniche del reo, per di più negate da quest’ultimo, e sulla mancanza di documentazione relativa alla sussistenza di concrete opportunità lavorative e/o risocializzanti. Inoltre, dall’ordinanza impugnata emerge come, per tali ragioni, la collocazione del condannato presso il domicilio dei genitori, situato in zona limitrofa a quella dell’abitazione della persona offesa, risulti del tutto inadeguata rispetto alla prevenzione dal rischio di recidiva, trattandosi per di più del domicilio da quale il condannato risulta essere già evaso in precedenza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.