Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44132 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44132 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso;
dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 25 maggio 2022 con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di revoca ex nunc della misura di prevenzione personale applicata irrevocabilmente dal 10 dicembre 2013 per la durata di anni due con decreto del Tribunale di Cosenza in data 14 novembre 2012 (misura sospesa dal 12 settembre 2013 al 5 gennaio 2016; cessata in data 26 maggio 2016), sul rilievo che mancava l’interesse all’impugnazione per cessazione della misura e in quanto, comunque, è stata concessa la riabilitazione ex art. 70 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO sostituto processuale del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 7, secondo comma, I. n. 1423 del 1956 e 70 d.lgs. n. 159 del 2011, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013.
Osserva che la riabilitazione non elimina per il passato gli effetti pregiudizievoli del provvedimento di prevenzione che è stato nuovamente applicato in data 5 gennaio 2016 all’atto della espiazione delle pene che avevano determinato la sospensione della misura, senza che sia stata compiuta la doverosa rivalutazione della pericolosità.
La misura di prevenzione è stata riapplicata senza alcuna rivalutazione, nonostante il periodo di sospensione di essa a causa della espiazione, in affidamento terapeutico, di una condanna definitiva, periodo nel quale ha dato prova di sicuro ravvedimento, tanto che la pena detentiva è stata dichiarata estinta per positivo esito della misura alternativa.
Tra gli effetti pregiudizievoli, che giustificano l’interesse alla rimozione ex nunc della misura di prevenzione, il ricorso indica: la revoca della patente di guida; l’interdittiva antimafia; la revoca della concessione demaniale.
D’altra parte, la concessa riabilitazione non fa venire meno i provvedimenti amministrativi prima citati, né l’iscrizione del provvedimento di prevenzione nel casellario giudiziale che, viceversa, in caso di revisione, istituto analogo a quello previsto dall’art. 7, secondo comma, I. n. 1423 del 1956, è oggetto di cancellazione.
La richiesta di revoca della misura di prevenzione ex nunc, a decorrere cioè dal 5 gennaio 2016, avrebbe comportato la possibilità per NOME di ottenere l’annullamento dei provvedimenti amministrativi adottati nei suoi confronti sul presupposto della sua pericolosità sociale e di ottenere la cancellazione dell’iscrizione dal casellario.
Deduce, quindi, l’esistenza di un concreto interesse, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 42938 del 28/06/2018, Rao, Rv. 274219).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
È bene precisare, posto che il ricorso richiama promiscuamente le norme sul giudizio di revisione (art. 630 cod. proc. pen.), quelle sulla revoca della misura di prevenzione per cessazione della pericolosità (art. 7, secondo comma I. n. 1423 del 1956; ora art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011) e quelle sul controllo d’ufficio della pericolosità in caso di sospensione della misura per espiazione della pena e custodia cautelare (artt. 14 e 15 d.lgs. n. 159 del 2011; sentenza Corte costituzionale n. 291 del 2013), che il presupposto di fatto invocato dal ricorrente è soltanto quest’ultimo.
In particolare, il ricorrente invoca l’inefficacia ex nunc, dalla data di scarcerazione (5 gennaio 2016), della misura di prevenzione personale che gli era stata applicata, a cagione della mancata rinnovazione officiosa dell’esame di pericolosità sociale.
2.1. Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale la revoca o l’annullamento del decreto di sottoposizione a una misura di prevenzione operano ex tunc, e cioè dal momento dell’emanazione della misura, laddove sono pronunciati per motivi di legittimità, mentre hanno efficacia ex nunc, e cioè dal momento della rispettiva emanazione, allorché conseguono a sopraggiunte situazioni che fanno venir meno la pericolosità sociale del prevenuto (Sez. 6, n. 20566 del 09/05/2019, COGNOME, Rv. 275753; Sez. F, n. 35899 del 29/07/2004, COGNOME, Rv. 229777).
Orbene, sulla base di tale premessa di fatto, è utile chiarire che il giudice della prevenzione di primo grado aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca ex nunc sul presupposto che la misura di prevenzione era cessata, per decorso del termine biennale, in data 26 maggio 2016, ben prima che il ricorrente avanzasse l’istanza.
Il giudice di secondo grado ha confermato la decisione, soggiungendo che il prevenuto era stato, nel frattempo, pure riabilitato, così concludendo per la mancanza di interesse.
Ciò premesso, il ricorrente ha ricollegato l’interesse ad ottenere l’invocata revoca ex nunc della misura di prevenzione applicatagli, gli effetti della quale si erano già consumati in data anteriore alla proposizione della domanda, facendo leva sulle conseguenze che l’applicazione della misura di prevenzione personale comporta ai sensi dell’art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in tema di revoca della patente di guida, interdittiva antimafia e conseguente decadenza dalla concessione sul demanio marittimo della quale era titolare nel comune di Belvedere Marittimo.
4.1. L’art. 67, comma 1, del citato decreto prevede che «Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di RAGIONE_SOCIALE; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’RAGIONE_SOCIALE di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’RAGIONE_SOCIALE; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo
svolgimento di attività imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti».
Per parte sua, l’art. 120 del codice della strada stabilisce che «1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non risulta controverso che i provvedimenti amministrativi pregiudizievoli citati dal ricorrente sono stati assunti, a mente delle disposizioni prima richiamate, dalle competenti autorità a seguito della irrevocabilità della misura di prevenzione dichiarata in data 1° dicembre 2013.
5.1. È evidente che l’interesse al ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della revoca della misura personale possa trovare fondamento, in caso di consunzione della misura (non essendo provviste
provvidenze per l’averla ingiustamente patita), unicamente nella astratta possibilità di rimuovere tali conseguenze.
5.2. Come questa Corte ha già rilevato (Sez. 5, n. 47628 del 24/10/2019, COGNOME, Rv. 277549; Sez. 6, n. 42938 del 28/06/2018, Rao, Rv. 274219), sussiste l’interesse all’impugnazione proposta avverso il rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione personale cessata nelle more del giudizio, qualora con detta richiesta si sia contestata la legittimità del provvedimento genetico, in quanto l’accoglimento dell’impugnazione determina l’elisione degli effetti negativi conseguenti alla pregressa applicazione della misura, previsti dall’art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, e come sia onere del ricorrente addurre le specifiche ragioni che giustificano il perdurante interesse ad agire per tale causa.
5.3. Nel caso dell’odierno ricorso, invece, è proprio tale presupposto che difetta dal momento che si contesta la sola attualizzazione del giudizio di pericolosità così da non toccare la sua originaria legittimità, tanto che sono spese argomentazioni esclusivamente volte ad affermare la cesura intervenuta, nel tempo, rispetto alle ragioni che, nel 2013, avevano giustificato l’applicazione divenuta, allora, definitiva – della misura di prevenzione personale.
Ne deriva che gli impedimenti previsti dall’art. 67, sopra citato, non sarebbero in alcun modo rimossi dalla eventuale illegittimità del provvedimento impugnato, perché comunque NOME COGNOME risulta ad essi sottoposto in virtù dell’originaria applicazione della misura, non contestata né all’epoca, né, come si è rilevato, neppure oggi, con l’odierno ricorso.
5.4. Il ricorso è, quindi, manifestamente infondato là dove deduce un insussistente interesse ad agire, anche perché, si sensi dell’art. 70, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, la riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall’articolo 67.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023.