Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48318 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48318 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME, nato a Palma Campania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2023 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME NOME, il quale ha controdedotto al ricorso, chiedendo che esso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME NOME, il quale, dopo il proprio intervento, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/05/2023, il Tribunale di Brescia accoglieva l’appello che era stato proposto, ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., da NOME
NOME – soggetto condannato con sentenza del 02/05/2023 del Tribunale di Brescia alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione, oltre alla multa, per i reat di usura e di estorsione, tentata e consumata, ai danni di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 02/05/2023 con la quale lo stesso Tribunale di Brescia aveva rigettato la richiesta dell’imputato di sostituzione dell’applicata misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, e, per l’effetto, disponeva tale sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, imponendo, altresì, al COGNOME il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitavano o lo assistevano.
Avverso tale ordinanza del 30/05/2023 del Tribunale di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione «con riferimento alla (erronea) applicazione della norma di cui all’art. 275 c. p. p. ».
Il ricorrente rappresenta in particolare che il Tribunale di Brescia avrebbe: a) omesso di esporre «in concreto» le circostanze di fatto per le quali il COGNOME, sebbene condannato alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione per il reato di estorsione e già sottoposto alla misura della custodia in carcere da circa un anno e mezzo, sarebbe «oggi meritevole di godere di una valutazione positiva in temini di pericolosità sociale (quale probabile ricaduta nel delitto)»; b) introdotto un assunto, quello secondo cui la ricordata pena inflitta di otto anni e sei mesi di reclusione sarebbe «da ricondursi – anche – alle severe cornici edittali previste dai titoli di reato, non mitigate da riduzioni premiali per la scelta del rito», che sarebb «inconferente con il giudizio cautelare» e inidoneo a superare la valutazione della gravità del fatto che era stata effettuata dal Tribunale di Brescia con l’ordinanza del 02/05/2023 di rigetto della richiesta di sostituzione della misura, secondo cui «l’esclusione dell’aggravante non determina alcun ridimensionamento dell’elevata gravità delle condotte delittuose giudicate in questo procedimento, suggellata del resto dall’entità delle pene rispettivamente inflitte agli istanti»; c) omesso di esplicitare il parametro o l’argomento a supporto dell’affermazione secondo cui il periodo di oltre un anno e mezzo trascorso dal COGNOME in carcere, in quanto «significativo», avrebbe «ragionevolmente sortito un apprezzabile effetto monitorio e deterrente in capo all’imputato», in mancanza di qualsiasi riferimento a concreti segni di ravvedimento dello stesso «né a condizioni personali che possano incidere realmente sul pericolo di recidiva già contestata a COGNOME quale reiterata infraquinquennale», e dovendosi altresì evidenziare come il COGNOME si trovasse agli arresti domiciliari per altra causa al momento dell’esecuzione dell’ordinanza genetica, con la conseguenza che il
giudizio espresso dal Tribunale di Brescia circa l’efficacia monitoria della subita custodia in carcere per un tempo pari a circa un sesto della pena inflitta con la sentenza di primo grado sarebbe «del tutto illogico e privo di addentellato normativo e presupposto di fatto».
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo è manifestamente infondato.
È anzitutto manifestamente infondata la doglianza con la quale il ricorrente appare dolersi, oltre che della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione, anche della violazione dell’art. 275 cod. proc. pen.
A tale proposito, si deve infatti rilevare come il Tribunale di Brescia abbia correttamente affermato come l’esclusione, all’esito del giudizio di primo grado, dell’aggravante del metodo mafioso comportasse, sul piano processuale, il venir meno della doppia presunzione relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dal terzo periodo del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. – doppia presunzione che, come è stato evidenziato dallo stesso Tribunale, era stata anch’essa posta a fondamento della motivazione del rigetto della richiesta di riesame che era stata proposta dal COGNOME – e, di conseguenza, la necessità di applicare il criterio di scelta della misura di cui al primo periodo del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., a norma del quale «a custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate». Disposizione, questa appena citata, effettivamente applicabile al caso de quo e con la quale il ricorrente omette, in vero, di confrontarsi.
Ciò detto, e posto che, come è stato esattamente rilevato dal Tribunale di Brescia, la valutazione che era a esso demandata atteneva soltanto alla scelta della misura custodiale da applicare (custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari) – atteso che: a) la sopravvenuta pronuncia della sentenza di condanna di primo grado escludeva qualsiasi rivalutazione della gravità indiziaria; b) la richiesta difensiva, ex art. 299 cod. proc. pen., rigettata con l’ordinanza del 02/05/2023 del Tribunale di Brescia, atteneva unicamente alla sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari (e non alla revoca della misura e, quindi, alla sussistenza delle esigenze cautelari specialpreventive) – il Collegio ritiene che la motivazione con la quale l’ordinanza impugnata ha reputato che la misura della custodia cautelare in carcere non si dovesse considerare, nel caso concreto, l’unica adeguata, e che le menzionate esigenze special-preventive potessero essere soddisfatte anche con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, accompagnata dal divieto di comunicare
con persone diverse da quelle che coabitavano con il NOME o lo assistevano, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sia né mancante né manifestamente illogica.
Il Tribunale di Brescia ha ritenuto l’adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, accompagnata dall’appena menzionato divieto, a fronteggiare le persistenti esigenze cautelari – così da escludere, in ossequio alla ricordata applicabile previsione del primo periodo del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., il ricorso alla massima misura della custodia in carcere – in ragione degli elementi, «unitariamente considerati»: a) da un lato, dell’esclusione, all’esito del giudizio di primo grado, dell’aggravante del metodo mafioso, il che veniva ritenuto, nonostante la riconosciuta «gravità delle condotte accertate», ridimensionare comunque, in una certa misura, il disvalore delle stesse condotte; b) dall’altro lato, del fatto che il COGNOME aveva già trascorso in carcere oltre un anno e mezzo, il che veniva ritenuto avere ragionevolmente prodotto un effetto monitorio e deterrente in capo all’imputato.
Tale (esistente) motivazione non risulta, come si è anticipato, manifestamente illogica, atteso che: a) quanto al primo degli elementi che sono stati valorizzati dal Tribunale di Brescia, non appare evidentemente contestabile che l’esclusione di una circostanza aggravante speciale quale è quella del metodo mafioso sia tale, nonostante la gravità delle condotte attribuite al COGNOME, da ridurre, in una “misura” corrispondente al disvalore attribuito a detta aggravante, il disvalore delle stesse condotte e da incidere sullo stesso “tipo” di recidiva che si intendeva contrastare; b) quanto al secondo degli elementi che sono stati valorizzati – «unitariamente» al primo elemento – dal Tribunale di Brescia, non appare illogico ritenere che il tempo, in sé non irrilevante, di oltre un anno e mezzo che era stato trascorso dal COGNOME in stato di custodia cautelare in carcere avesse inciso nel senso di allontanare dall’imputato lo stimolo alla commissione di ulteriori illeciti.
In conclusione, che si condivida o no la valutazione che è stata compiuta dal Tribunale di Brescia, essa non si può evidentemente ritenere manifestamente illogica.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24/10/2023.