Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35279 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il PG conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di Roma, quale sostituto processuale dell’avvocato COGNOME del foro di CATANZARO, come da nomina depositata all’odierna udienza, in difesa di COGNOME che conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
v
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 6 febbraio 2024 il Tribunale di Catanzaro costituito ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen. – ha respinto l’appello introdotto da NOME, avverso la decisione emessa dalla Corte di Assise d’Appello di Catanzaro in data 7 novembre 2023.
1.1 Conviene riepilogare alcuni passaggi della complessiva vicenda cautelare.
Dopo la condanna in primo grado – alla pena di anni trenta di reclusione per omicidio aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa commesso nell’anno 2003 – COGNOME è stato sottoposto alla misura cautelare con titolo genetico del 19 novembre 2021 (confermato in sede di riesame).
La sentenza di secondo grado, emessa in data 27 ottobre 2022, è stata annullata con rinvio da questa Sezione, con sentenza emessa in data 31 ottobre del 2023. Dunque la decisione reiettiva della domanda di revoca del titolo cautelare è stata emessa dal giudice del rinvio (giudice procedente) pochi giorni dopo l’emissione del dispositivo della decisione rescindente.
1.2 Ciò posto, dalla motivazione espressa dal Tribunale si evince che:
la richiesta di revoca si basava sulla ritenuta prossimità di scadenza dei termini di fase, con complessivo affievolimento delle esigenze cautelari;
al di là della congruità o meno della risposta fornita dal giudice procedente, il Tribunale osserva che sul profilo cautelare, già vagliato in sede applicativa, non può avere incidenza il decorso del tempo, che non è tale da affievolire la presunzione, sia pur relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a una unica deduzione in termini di vizio di motivazione. Si evidenzia che : a) il fatto è avvenuto nel 2003; b) andava valutato e apprezzato il cd. tempo silente; c) non poteva dirsi indifferente il fatto che la sentenza di condanna emessa in secondo grado era stata annullata con rinvio . Mancherebbe, dunque, una valutazione di concretezza e attualità delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Le argomentazioni espresse dal Tribunale nella decisione impugnata sono del tutto congrue e immuni da vizi in diritto.
Ciò perché le questioni poste dalla difesa sono precluse dall’avvenuta impugnazione, con esito negativo per la difesa, del titolo cautelare genetico (emesso in data 19 novembre 2021) e non sono ‘riaperte’ dalla decisione di annullamento con rinvio emessa da questa Corte di Cassazione in data 31 ottobre del 2023.
Come è noto, l’annullamento con rinvio di una sentenza di condanna riguarda le statuizioni del procedimento principale e non si ‘riflette’ sul titolo cautelare, che resta integro, perché correlato alle valutazioni già emesse nel procedimento incidentale in tema di libertà.
Dunque l’unico aspetto che il Tribunale era chiamato a valutare era il decorso del tempo in stato di privazione di libertà, aspetto che con congrua motivazione si è ritenuto non di tale entità da modificare i giudizi già espressi.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. .
Così deciso in data 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente