Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6048 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6048 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 117/2025
NOME COGNOME
CC Ð 22/01/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 39262/2024
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Melito di Porto Salvo il 4 gennaio 1976; avverso lÕordinanza del 23 settembre 2024 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto dellÕimpugnazione è lÕordinanza con la quale il Tribunale di Milano ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, rigettando la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento di rigetto dellÕistanza di sostituzione avanzata dalla difesa.
Il ricorso, proposto nellÕinteresse dellÕindagato, si compone di due motivi dÕimpugnazione.
2.1. Il primo deduce violazione degli artt. 111 Cost e 292 cod. proc. pen. nella parte in cui non si sarebbe tenuto conto dei plurimi elementi di fatto evidenziati dalla difesa a sostegno dellÕistanza avanzata al Giudice per le indagini preliminari quanto, in particolare, alle intervenute proposte di risarcimento del danno (in favore delle curatele fallimentari) e alla successiva evoluzione processuale (la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato e la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dallÕimputato).
2.2. Il secondo deduce violazione degli artt. 272 e 275 cod. proc. pen. quanto, in particolare, alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura applicata. La difesa sostiene, da un canto, che non sarebbe ipotizzabile alcuna ÒrecidivaÓ (non essendo ancora intervenuta alcuna condanna), dallÕaltro, che la valutazione prospettata dal Tribunale confliggerebbe con la funzione rieducativa della pena e non terrebbe conto della pena in concreto applicabile.
Il ricorso è infondato.
Va premesso, in linea di principio e in relazione ai dubbi prospettati dalla difesa con il secondo motivo dÕimpugnazione, che lÕesigenza cautelare di cui allÕart. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. trova la sua ratio in finalitˆ di prevenzione esterne al processo, da ricondursi a esigenze di tutela della collettivitˆ ; esigenze che legittimamente possono essere poste a fondamento di misure cautelari, in quanto, entro i limiti – non insindacabili – di ragionevolezza è legittimo presumere che la persona accusata di reato particolarmente grave e colpita da sufficienti indizi di colpevolezza, sia in condizione di porre in pericolo quei beni a tutela dei quali la detenzione preventiva viene predisposta (Corte Cost. n. 64 del 1970; n. 57 del 2022).
Ci˜ considerato, il ricorrente, come si è detto, deduce lÕomessa valutazione dei plurimi elementi di fatto evidenziati dalla difesa a sostegno dellÕistanza avanzata al Giudice per le indagini preliminari e la concreta applicazione di criteri normativi fondanti la scelta della misura da applicare.
Ebbene, il Tribunale, richiamando le parallele argomentazioni prospettate nel provvedimento di rigetto pronunciato dal Gip, ha dato atto:
della persistente protrazione degli illeciti, perpetrati per numerosi anni senza alcuna battuta d’arresto ed anzi impiegando sempre nuovi veicoli societari e prestanomi per reiterare nel tempo atti in danno ai creditori e all’Erario (distogliere
le utilitˆ da una societˆ ormai prossima al fallimento per trasferirle in favore della newco), a dispetto di due declaratorie di fallimento di societˆ da loro gestite, dell’interlocuzione con soggetti istituzionali (come ad esempio i curatori incaricati), della consapevolezza delle iscrizioni a ruolo pendenti e dei decreti ingiuntivi emessi;
degli esiti delle attivitˆ di perquisizione condotte nelle abitazioni dei due indagati e rispettive pertinenze e degli ultimi accertamenti, con l’individuazione di alcune societˆ estere verosimilmente riconducibili agli indagati;
degli aspetti suscettibili di approfondimento sui quali gli indagati, del tutto verosimilmente, interferirebbero se lasciati liberi, quali la ricostruzione dei rapporti con la clientela e con i fornitori delle societˆ, sui quali potrebbero essere esercitate indebite pressioni per ridimensionare il rispettivo ruolo;
della rilevante spregiudicatezza dimostrata nel tempo dagli indagati (che ben potrebbero occultare documentazione di interesse non ancora rinvenuta nel corso delle indagini o precostituire documentazione utile a ricostruire scenari a loro più favorevoli);
dellÕincidenza della scelta processuale (anche in questa sede invocata) di procedere con rito abbreviato sul solo pericolo di inquinamento della prova e della logica inidoneitˆ di tale circostanza ad elidere il pericolo di recidiva o ad incidere sul giudizio di affidabilitˆ dellÕindagato o, ancora, o sull’adeguatezza della misura applicata;
dellÕinidoneitˆ di unÕeventuale misura gradata, atteso che anche dal domicilio, in violazione delle prescrizioni, potrebbero essere effettuate operazioni societarie, bancarie o finanziarie funzionali a reiterare condotte offensive dei medesimi beni giuridici tutelati dalle norme per cui vi è formale contestazione;
dellÕirrilevanza, in ultimo, dell’offerta risarcitoria (anche in considerazione dellÕentitˆ del ristoro offerto, pari a 30.000 euro, alla luce della consistenza patrimoniale in ipotesi sottratta, valutando complessivamente le condotte riferite alle due societˆ, pari ad oltre due milioni di euro).
A fronte di ci˜, il ricorrente si è limitato a sottoporre alla valutazione di questa Corte una pluralitˆ di elementi fattuali che, nella prospettazione difensiva, avrebbero giustificato lÕapplicazione di una misura gradata.
Tanto, per˜, significa censurare la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito; significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservato a questa Corte, che non è chiamata a verificare l’intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma al solo riscontro
dell’esistenza, della non manifesta illogicitˆ e della coerenza dellÕapparato argomentativo, valutato nel suo complesso, sui vari punti della decisione impugnata. La scelta tra divergenti versioni ed interpretazione del dato fattuale, come l’indagine sull’attendibilitˆ dei testimoni, nella sua dimensione fattuale, non pu˜ formare oggetto di ricorso per cassazione, in quanto postula, intrinsecamente, la necessitˆ di comparare e coordinare i singoli elementi di prova, nella loro individuale e complessiva valenza dimostrativa. Un apprezzamento, in fatto, riservato, ontologicamente, al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento ( ex multis , Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).
DÕaltronde, questa Corte ha giˆ avuto modo di rilevare come non sia necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalitˆ di commissione dei reati nonchŽ dalla personalitˆ dell’indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la misura custodiale applicata quella più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell’attivitˆ criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneitˆ delle altre misure (Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, COGNOME, Rv. 261723).
Il ricorso, quindi, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerˆ e comunicazioni di cui al comma 1ter dellÕart. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui al comma 1ter dellÕart. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Cos’ deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME