Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19619 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 del TRIB. LIBERTA di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato nei confronti di COGNOME NOME la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in ordine a tre episodi di furto in abitazione.
Con ordinanza del 7 ottobre 2022, il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito l’originaria misura con quella degli arresti domiciliari.
Con sentenza del 13 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il COGNOME alla pena di anni due,
mesi quattro e giorni dieci di reclusione in relazione ai reati per i quali era stat applicata la misura cautelare nonché in ordine ad altri due episodi di furto in abitazione.
Con ordinanza del 22 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari, a seguito di istanza della difesa, aveva disposto la revoca degli arresti domiciliari, rilevando che, «in considerazione del tempo trascorso dall’esecuzione della misura cautelare e dell’esito del giudizio abbreviato», le esigenze cautelari dovevano considerarsi cessate.
Avverso detto provvedimento, aveva proposto appello il pubblico ministero, rilevando che: il decorso del tempo dall’esecuzione della misura cautelare e l’esito del giudizio abbreviato non costituivano elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari; l’applicazione della misura degli arresti domiciliari risaliva solo al 7 ottobre 2022 ed era relativa a una condotta grave e reiterata, realizzata in spregio all’età e alla debolezza, fisica e psicologica, delle persone offese. Per tali ragioni, chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il ripristino degli arresti domiciliari.
Con memoria depositata all’udienza camerale del 21 settembre 2023, la difesa aveva rilevato che – calcolando la liberazione anticipata che l’imputato avrebbe sicuramente ottenuto e la riduzione di pena legata alla mancata impugnazione della sentenza di condanna – l’intera pena inflitta doveva essere considerata già interamente espiata.
Con ordinanza emessa il 4 ottobre 2023 (all’esito della camera di consiglio del 21 settembre 2023), il Tribunale di Roma – Sezione Riesame -, in parziale accoglimento dell’appello, ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Avverso l’ordinanza, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 300 cod. proc. pen.
Rappresenta che, in data 15 ottobre 2023, è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna relativa ai fatti per i quali il Tribunale ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria.
Tanto premesso, sostiene che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna avrebbbe determinato l’immediata caducazione della misura coercitiva non custodiale applicata al condannato.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione alll’art. 442-bis cod. proc. pen.
Rappresenta che: la sentenza di condanna, emessa all’esito di giudizio abbreviato, non era stata impugnata; conseguentemente al condannato spettava, ai sensi dell’art. 442-bis cod. proc. pen., la riduzione di un sesto per la mancata impugnazione della sentenza; il condannato aveva già espiato anni due e mesi uno di reclusione.
Tanto premesso, sostiene che il condannato avrebbe, di fatto, già completamente espiato la pena, atteso che, per i fatti oggetto di processo, avrebbe già scontato anni due e mesi uno di reclusione, a fronte di una pena inflitta che, all’esito della riduzione di un sesto da applicare in sede di esecuzione, risulterà pari ad anni uno, mesi undici e giorni nove di reclusione.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 274 cod. proc. pen.
Rappresenta che: il condannato è stato sottoposto a misure custodiali per un lungo periodo di tempo, durante il quale ha tenuto una condotta «specchiata e corretta»; si è personalmente scusato con ciascuna persona offesa e ha integralmente risarcito i danni.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, in considerazione di tali elementi, si dovrebbero considerare completamente venute meno le esigenze cautelari.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata al condannato (Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011, Maida, Rv. 249480).
Nessuna norma, infatti, prevede che, quando diviene inoppugnabile la sentenza di condanna a pena detentiva non sospesa o non altrimenti estinta, pronunziata nei confronti di persona sottoposta a misura coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere o nel domicilio, la restrizione della libertà debba permanere in forza della predetta sentenza di condanna.
Il codice di rito detta una puntuale disciplina riferibile alla protrazione di un misura cautelare che non sia la custodia in carcere solo in relazione gli arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e prevede una
disciplina relativa alla fungibilità delle pene esclusivamente con riguardo alla custodia cautelare – ex art. 657 cod. proc. pen. – e alle pene accessorie – ex art. 662 cod. proc. pen. -, escludendo da tale regime le misure coercitive diverse da quelle custodiali.
In assenza di un’esplicita previsione, ammettere che una misura cautelare non custodiale si protragga oltre il giudizio di cognizione, senza alcun collegamento con le esigenze di questo e senza che le limitazioni della libertà in tal modo patite possano in alcun modo essere scomputate dalla pena da espiare, comporterebbe non soltanto la totale negazione della funzione servente delle misure cautelari rispetto al processo, ma anche la sottrazione delle stesse dall’alveo dei principi di necessità, di proporzione e di legalità.
Ebbene, nel caso in esame, dal certificato del casellario giudiziale in atti, risulta che, effettivamente, è passata in giudicato la sentenza con la quale il COGNOME è stato condannato, per i reati in ordine ai quali era stata disposta l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio.
I restanti motivi risultano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 7 febbraio 2024.