Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7045 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7045 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 25 luglio 1972;
avverso la ordinanza n. 4022/234087/2024 del Tribunale di Napoli del 17 maggio 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Oggi,
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’appello delle misure Cautelari personali ha, con ordinanza del 17 maggio 2024, per quanto ora di specifico interesse, accolto la impugnazione presentata dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli avverso il provvedimento, emesso in data 4 marzo 2024, con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva sostituito la misura cautelare del divieto di soggiorno all’interno della Regione Campania disposta, con allo dei 23 novembre 2023, a carico di NOME COGNOME soggetto coinvolto, unitamente a diverse altre persone, in un’articolata indagine avente ad oggetto la commissione, anche in forma associata, di reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri – con la più blanda misura dell’obbligo di periodica presentazione di fronte alla polizia giudiziaria; per l’effetto il citato Tribunale ha, pertanto, ripristinato la misura precedenza applicata.
Avverso siffatta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il COGNOME, articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha lamentato, sotto il profilo della contraddittoriet interna, la logicità della motivazione della ordinanza emessa dal Tribunale partenopeo; il ricorrente, infatti, ha osservato che il Tribunale di Napoli, con la medesima ordinanza ha, per un verso, rigettato la impugnazione che il Pm aveva presentato avverso il provvedimento con il quale il Gip del medesimo ufficio giudiziario, in data 23 novembre 2023, aveva, in realtà, solo parzialmente accolto la richiesta di emissione di misura cautelare a carico del Toscano, avendo originariamente ritenuto che fosse misura idonea e proporzionata al quadro indiziario riguardante il predetto indagato non la misura della custodia in carcere, come invece era stato sollecitato dal Pm, ma quella del divieto di dimora nella Regione Campania, mentre, per altro verso, valorizzando, questa volta in senso negativo quegli elementi che già gli avevano fatto ritenere non necessaria la misura custodiale, ha ritenuto di dover annullare il successivo provvedimento dello stesso Gip che, avendo modificato la misura già a suo tempo disposta a carico del Toscano, la aveva sostituita, con provvedimento del 4 marzo 2024, con la più blanda misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
Osserva, infatti, il Collegio come, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non sia dato ravvisare nella motivazione della ordinanza impugnata alcuna contraddittorietà che ne possa rendere manifestamente illogico l’andamento argornentativo.
Invero, per un verso il Tribunale di Napoli – nel rigettare l’appello del Pm avverso il provvedimento con il quale il Gip partenopeo ha solo parzialmente accolto la richiesta cautelare da quello formulata a carico del COGNOME, avendo il predetto Tribunale ritenuto, in ciò concordando ‘col Gip, che la, pur riconosciuta, esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico e la sussistenza delle esigenze cautelari potevano essere adeguatamente presidiate, diversamente da quanto sollecitato dall’organo della pubblica accusa, dalla misura, meno intensa di quella custodiale, del divieto di dimora nella Regione Campania a cagione della circostanza che gli elementi gravanti sul Toscano relativamente alle ipotesi di reato connesse al contrabbando, si riferivano, comunque, a circa 4 anni prima la richiesta di adozione della misura ed in relazione a tali specifiche condotte la posizione del Toscano appariva essere sfumata o, comunque, tale da coniugare aspetti propri della posizione del reo con altri aspetti caratterizzanti la posizione della vittima di altri reati posti in essere in condizione di tendenziale reciprocità con quelli addebitati al Toscano (il Tribunale ha infatti valorizzato il fatto che, a causa dell’avvenuto sequestro di una ingente quantità di tabacchi oggetto di contrabbando il Toscano era stato richiesto, in termini ritenuti estorsivi, da esponenti della criminalità organizzata, di pagare, comunque, il prezzo dei tabacchi oggetto di sequestro); si tratta, pertanto, di elementi, ad avviso del Tribunale, non tali da escludere la legittimità della misura cautelare disposta a carico di quello ma tali da giustificarne la più opportuna modulazione in termini non custodiali.
Per altro verso, proprio ai fine di calibrare al meglio la misura in concreto, il Tribunale ha, altresì, rilevato che l’allarmante profilo criminale del Toscano – il quale, al di là dell’ambito materiale dei reati a lui provvisoriamente addebitati durante le indagini in corso, si è visto coinvolto in tempi assai più recenti in un’aitra vicenda giudiziaria, questa volta riferita alia violazione della normativa in materia di stupefacenti – avrebbe dovuto giustificare da parte del Gip, laddove si fosse ritenuto necessario l’affievolimento della misura in concreto adottata a sui carico, ben altro spessore motivazionale volto a dare conto della modificazione in senso favorevole per l’indagato dello stato delle cose e ben altra dimostrazione della ineludibilità delle esigenze sanitarie allegate dall’indagato poste a fondamento
della ordinanza, poi oggetto di appello cautelare, con la quale la originaria misura è stata sostituita con altra più lieve.
Infatti, il Tribunale ha rilevato come agli argomenti utilizzati dal Gip di Napoli con la ordinanza del 4 marzo 2024 fossero fin troppo laconici e meramente formali, di tal che attraverso di essi non era dato comprendere se le ragioni che avevano giustificato la modifica della misura erano adeguate o meno.
L’opposto verso del provvedimento del Tribunale del riesame, in un caso destinato a giustificare l’idoneità della misura del divieto di dimora a fronte di una più “esigente” richiesta di custodia cautelare formulata dal Pm, nell’altro caso volto a chiarire l’inadeguatezza della ancor più blanda misura dell’obbligo di presentazione in luogo di quella, correttamente proporzionata ad avviso del predetto Tribunale, del divieto di dimora, lungi dal rendere contraddittoria la motivazione assunta nella ordinanza impugnata – la quale era destinata a soddisfare le difformi esigenze esplicative – evidenzia, piuttosto, lo scrupolo con il quale il Tribunale di Napoli si è accinto ad assumere le decisioni necessarie, valorizzando, in un caso, gli elementi che giustificavano una scelta non animata da un irragionevole rigore e, nell’altro, caso, segnalando, comunque, la esigenza di presidiare adeguatamente, senza lassismi, i profili di prevenzione cautelare che la misura da applicare era destinata a garantire in maniera efficiente.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente, visto l’art. 616, cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell’art. 28 del reg. di esec. cod. proc. pen. manda alla cancelleria per gli adempimenti ad esso conseguenti.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente