Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2245 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2245 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato in Albania il 12/09/1972
avverso la ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 12/08/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale, NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza in premessa indicata la Corte di appello di Roma ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 282 cod. proc. pen., nei confronti di COGNOME, in relazione alla sentenza favorevole alla estradizione richiesta
Governo dello Stato di Albania per l’esecuzione della pena di anni 1 e mesi 6 reclusione.
Ricorre COGNOME con atto dei difensori, avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME deducendo, con unico motivo, l’inosservanza dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen, per assenza di motivazione circa la sussistenza de periculum sotteso all’applicazione della misura cautelare.
L’ordinanza applicativa della cautela non individua le esigenze sottes all’applicazione della misura cautelare.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen., avverso provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura consegna è ammesso il ricorso per cassazione per il solo vizio di violazione legge.
Deve poi considerarsi che, in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, inteso come pericolo d’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Sta richiesto, con conseguente rischio d’inosservanza dell’obbligo assunto a live internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente.
La valutazione da compiere risponde, dunque, ad esigenze diverse rispetto a quella richiesta per l’adozione della cautela per ragioni di giu interna.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’esaurimento del procedimento principale con la pronuncia della sentenza favorevole all’estradizione dell’individuo assoggettato a misura coercitiva non p determinare automatiche e negative conseguenze sulla sua libertà personale, con la conseguente necessità, anche in vista dell’esecuzione della consegn estradizionale, di valutare sia il pericolo di fuga “in concreto ed in coerenza c precetto dell’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.” sia la possibi assicurare la consegna stessa “anche mediante cautele diverse dalla custodia i
carcere”(Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224613). La fisic disponibilità della persona dell’estradando non costituisce più, in ogni caso inevitabile corollario della decisione favorevole all’estradizione, (Sez. 6, n. dell’08/06/2022, NOME COGNOME, Rv. 283283; Sez. 6, n. 23252 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281523).
Automatismi nella restrizione della libertà personale dell’estradando, ossi applicazioni che prescindano dalla possibilità per il giudice di proceder valutazioni individualizzate, non sono consentiti, siccome in contrasto sia l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari limitative della libertà personale, ispirato ai prin proporzionalità, adeguatezza e del “minimo sacrificio necessario” (cfr. sentenz Corte cost. n. 299 del 2005), sia con l’art. 3 Cost., ove si prevedess l’estradando una ingiustificata differenziazione di trattamento, sia con l’art Cost., nella misura in cui il giudice verrebbe ad assumere il ruolo di m esecutore della richiesta del Ministro (Sez. 6, n. 23252 del 04/06/2021, NOME, Rv. 281523 – 01).
Tanto premesso, per giurisprudenza consolidata, la sussistenza del pericolo, così connotato, deve essere ancorata ad elementi concreti, specific rivelatori di una vera propensione, e di una reale possibilità d’allontaname clandestino da parte dell’estradando (Sez. 6, n. 23632 del 17/04/2024, Suli Rv. 286647 – 01).
Per converso, nella vicenda al vaglio, la Corte di Appello di Roma si limitata ad argomentare la sufficienza del presidio coercitivo non detentiv evidenziando l’insussistenza di preclusioni procedimentali ad adottare la misur senza motivare, neppure in termini concisi, la sussistenza del pericolo di f che la misura è chiamata a presidiare.
Dunque una motivazione meramente apparente, in cui gli elementi valorizzati dalla Corte di appello – la contenuta entità della pena complessiva espiare nello Stato richiedente, ma anche gli elementi di radicament dell’estradando, quali la titolarità di un domicilio fisso sul territorio italian contratto di locazione e di un contratto di lavoro a tempo indeterminato – n solo non implicano tale pericolo, ma anzi lo depotenziano.
Si impone, l’annullamento della ordinanza impugnata, con la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare applicata al ricorrente..
NOME Sono demandate alla cancelleria le comunicazioni al Procuratore generale in sede, perché adotti i provvedimenti occorrenti, ai sensi dell’art. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dichiara la perdita di efficacia del misura cautelare e manda alla cancelleria per l’immediata comunicazicne al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dll’art. 626 co proc. pen. Così deciso il 13/11/2024