Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18754 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18754 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato in Sudafrica il 09/11/1959 avverso la ordinanza del 23/01/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato NOME COGNOME che in difesa di COGNOME insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, o, in subordine della sua sostituzione con gli arresti domiciliari, applicata a COGNOME nell’ambito del procedimento di estradizione in esecuzione del l@ mandato di
arresto internazionale emesso il 14/11/2023 dal Pubblico Ministero di Oidi (Macedonia del Nord) per il reato ex art. 646 cod. pen, nel dicembre del 2021ft`1;,, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE Norh Macedonia si sarebbe appropriato di 12.000.000 denari (corrispondenti a 200.000 euro) trasferendoli dal conto della società al proprio conto personale al fine di trarne beneficio.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per avere la Corte di appello fondato l’ordinanza relativa della richiesta di revoca o modifica della misura cautela sulla requisitoria del Procuratore generale (favorevole alla estradizione) depositata successivamente all’udienza e conosciuta dal difensore soltanto il giorno successivo alla notifica del rigetto della sua richiesta, in violazion del diritto al contraddittorio nell’ambito della procedura partecipata.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 714, comma 2, cod. proc pen. perché manca un titolo cautelare che contenga una valutazione argomentata della gravità degli indizi da parte della Autorità giudiziaria dello Stato richiedente l’estradizione, sicché la Corte d’appello non è in grado di valutare la sussistenza di ragioni per escludere una decisione favorevole alla consegna.
Inoltre, si rileva che nella fattispecie è scaduto il termine di trenta giorni durata della misura cautelare detentiva fissato nell’art. 171, par. 2, cod. proc pen. della Macedonia del Nord senza che dalla documentazione prodotta risulti una richiesta di proroga.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce che la motivazione del rigetto della richiesta della difesa è soltanto apparente perché non indica di elementi atti a giustificare una prognosi negativa circa l’osservanza delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, anche con l’eventuale applicazione di un meccanismo elettronico di controllo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte d’appello chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell’estradando deve svolgersi nelle forme “partecipate” previste dall’art. 127 cod. proc. pen. e non secondo la procedura de plano stabilita in via ordinaria dall’art. 299 dello stesso codice (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di, Rv. 224612; Sez. 6, n. 53054 del 22/11/2018, Rv. 274612).
Nel caso in esame, nella ordinanza della Corte di appello si dà preliminarmente atto che essa è stata adottata «sentite le parti che hanno concluso come da verbale in relazione alla richiesta de libertate».
Pertanto, il primo motivo di ricorso risulta infondato.
Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Va, anzitutto, ribadito che la verifica delle condizioni di cui all’art. 71 comma 2 lett. b) e c) cod. proc. pen. è necessaria non solo al fine dell’applicazione provvisoria di una misura cautelare, ma anche per la revoca o la sostituzione di quest’ultima in base all’art. 718 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 28284 del 27/05/2003, Rv. 225967), ma il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all’estradizione è consentito per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021 Rv. 282256; Sez. 6, n. 29410 del 25/06/2009, Rv. 244535; Sez. 6, n. 1734 del 10/05/1999, Rv. 214753).
Posto questo, si osserva che la Convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, sicché il controllo dell’autorità giudiziaria italiana, non va oltre l’accertamento, ex art. 705, connma 1, cod. proc. pen., che nella richiesta di estradizione risultino indicate le ragioni per le quali, nella prospettiva dello Stato richiedente, è stata ritenuta probabile la commissione del reato ascritto all’incolpato, fermo restando che eventuali prove a discarico possono rilevare purché costituiscano incontrovertibili dimostrazioni della innocenza dell’incolpato (Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Rv. 277560; Sez. 6, n. 2037 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275424; Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, Rv. 260042). Invece, nel ricorso in esame, si sviluppano argomentazioni, circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, che distano dalle ostensioni di incontrovertibili dimostrazioni della innocenza.
Pr altro verso, la questione relativa alla scadenza del termine di trenta giorni di durata della misura cautelare detentiva fissato nell’art. 171, par. 2, cod. proc. pen. della Macedonia del Nord, esplicitata, peraltro / senza documentazione a sostegno dell’assunto, non risulta essere stata prospettata alla Corte di appello e, in ogni caso, essa è irrilevante purchè oggetto del giudizio in questa sede è la revoca o la sostituzione della misura cautlare in carcere applicata all’estradando nell’ambito della procedura di estradizione e per la quale si richiedono soltanto i presupposti indicati dall’art. 715, comma 2, cod. proc pen. (Sez. 6, n. 46222 del 06/11/2009, Rv. 245304; Sez. 6, n. 44149 del 12/11/2001, Rv. 220311).
Circa i requisiti di concretezza e attualità del pericolo di fuga, si ribadisce che essi devono essere valutati dal giudice considerando la finalità della consegna,
alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, fondato su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una
reale possibilità d’allontanamento clandestino da parte dell’estradando (Sez. 6, n.
26647 del 30/05/2024, Rv. 286755) e il pericolo di fuga può essere inteso come pericolo d’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con
conseguente rischio d’inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente (Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008,
Rv. 240322).
Su queste basi, tuttavia, non irragionevolmente la Corte di appello ha ravvisato un elevato rischio che il ricorrente abbandoni il territorio italiano,
argomentando che i biglietti di andata e ritorno da Atene a San Paolo del Brasile non bastano a dimostrare che se, se fosse revocata la misura cautelare, COGNOME
rimarrebbe in Italia, dalla quale è transitato, nell’aeroporto di Fiumicino soltanto per necessità logistiche, ma in realtà diretto in Brasile.
Inoltre, ha motivatamente escluso l’idoneità della misura degli arresti domiciliari a salvaguardare le esigenze cautelari, stante la gravità del reato ascritto al ricorrente e l’assenza, allo stato, di qualsiasi punto di riferimento socio-familiare e logistico nel territorio italiano, e – nella linea del principio prima richiamato – ha rilevato, circa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, l’irrilevanza l produzione, da parte della difesa, di un contratto con cui il proprietario della maggioranza della azioni della RAGIONE_SOCIALE avrebbe prestato al ricorrente la somma che si assume essere oggetto di appropriazione indebita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così decisa il 25/03/2025
Il Consigliere estensore
COR I E MITE I DI SSAZIONE l SL./ ione r, Depositata in GLYPH ogoi.
19 MAG 2025