Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21952 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA in Albania
avverso l’ordinanza in data 12/02/2024 AVV_NOTAIO Corte di appello di Genova lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sopravvenuta mancanza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 12/02/2024 la Corte di appello di Genova ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza presentata da NOME COGNOME, volta ad ottenere la sostituzione AVV_NOTAIO custodia in carcere con gli arresti domiciliari in comunità terapeutica: ha rilevato la Corte che il procedimento di estradizione nell’ambito del quale era stata applicata la misura, si era esaurito e che NOME era detenuto per altra causa, essendo competente altra A.G.
Ha proposto ricorso NOME tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge.
Segnala che a seguito AVV_NOTAIO sentenza AVV_NOTAIO Corte di appello, era intervenuto il decreto del AVV_NOTAIO che aveva rinviato l’esecuzione dell’estradizione, essendo il ricorrente detenuto per motivi di giustizia italiana.
Nell’ambito del separato procedimento il ricorrente aveva ottenuto la sostituzione AVV_NOTAIO custodia in carcere con gli arresti domiciliari in comunità terapeutica, ma nel contempo continuava ad essere detenuto per il titolo custodiate adottato nella procedura estradizionale.
In tale ottica la Corte di appello avrebbe dovuto provvedere nel merito, erroneamente avendo demandato la decisione ad altra A.G.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse in relazione all’ordinanza nelle more emessa dalla Corte di appello di Genova, che, preso atto dell’irrevocabilità AVV_NOTAIO sentenza di condanna pronunciata nel separato procedimento a carico del ricorrente, attualmente detenuto in espiazione di pena, ha disposto la sospensione AVV_NOTAIO misura custodiate applicata nell’ambito AVV_NOTAIO procedura di estradizione.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato, con cui si è dichiarato non luogo a provvedere in ordine all’istanza formula nell’interesse di NOME COGNOME, è di per sé erroneo, in quanto la sospensione AVV_NOTAIO procedura di estradizione «a soddisfatta giustizia» non fa da sola venir meno la misura cautelare disposta nell’ambito AVV_NOTAIO procedura estradizionale, ma implica l’adozione di un provvedimento ad hoc (sul punto può richiamarsi Sez. 6, n. 44441 del 13/11/2008, Orvidas, Rv, 241665; Sez. 6, n. 17624 del 12/04/2007, NOME, Rv. 236488).
Va tuttavia rilevato che, come segnalato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, la Corte di appello di Venezia con successiva ordinanza, nel provvedere su ulteriore istanza, ha disposto la sospensione del titolo custodiate emesso nell’ambito AVV_NOTAIO procedura
estradizionale, per cui l’attuale regime detentivo del ricorrente si fonda solo sul diverso titolo per cui è intervenuta condanna.
Di qui la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, che per tale motivo deve essere dichiarato inammissibile, senza che ne consegna la condanna alle spese.
P. Q. M.
Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 08/05/2024