Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17688 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17688 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE), nato in Sud Africa il 09/11/1959 avverso la ordinanza del 25/02/2025 della Corte di appello di Roma udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a NOME COGNOME nell’ambito di procedura estradizionale di natura processuale.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME con atto di ricorso che deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost. e 125, 178, 179, 714, 718 e 722 cod. proc. peri. e omessa motivazione in relazione alla mancata declaratoria di cessazione della misura cautelare per il decorso dei termini indicati dalla domanda di estradizione in quanto per il diritto macedone artt. 165 e 171 del codice di rito macedone – ogni misura stabilita con decisione del giudice per la procedura preliminare non può durare più di trenta giorni dal momento delle privazione della libertà personale e non risultava alcuna richiesta di proroga da parte della Repubblica della Macedonia del Nord, nonostante fosse stata notiziata dell’arresto del COGNOME sin dal 19.12.2024 rispetto alla emessa custodia cautelare da parte della A.G. macedone della durata di trenta giorni.
2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e motivazione apparente in relazione al rigetto della sostituzione della misura carceraria, mancando adeguatezza e proporzionalità e qualsiasi elemento utile a giustificare una prognosi negativa circa l’osservanza delle prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari e, comunque, in relazione alla richiesta difensiva di applicazione del c.d. braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato, nel richiamare il suo precedente analogo provvedimento in data 23.01.2025, ha ritenuto che nella richiesta de hbertate nuovamente proposta non erano stati dedotti elementi di alcun tipo per comprovare che le esigenze cautelari si erano affievolite e non risultava nemmeno alcuna forma di radicamento in Italia. Ha, inoltre, affermato che non risulta idonea una diversa misura cautelare per garantire l’eventuale consegna allo Stato richiedente, anche in considerazione che il prevenuto è cittadino di uno Stato terzo (Repubblica Ellenica) con possibilità ulteriore di raggiungere detto Stato per il quale non sono previsti controlli di frontiera (rientrando la Grecia nell’area U.E.Schengen).
3. Il primo motivo è infondato.
Il ricorso, nella sua premessa, fa riferimento ad una istanza de libertate
contenuta nella nota di deposito del 6.02.2025
i
con la quale era stata dedotta la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all’estradando. Quanto
all’istanza cautelare del 19.2.2025, essa risulta inserita in una memoria difensiva ex
art. 121 c.p.p. che richiama espressamente l’istanza del 6.2.2025 e la relativa questione.
Ancorchè nessuna considerazione sia espressa dalla Corte di appello né nel provvedimento al quale rinvia né alla specifica questione comunque sollevata, la
questione dedotta è manifestamente infondata, involgendo l’esercizio dei poteri della A.G. macedone, che non risulta aver revocato la misura cautelare e non
potendo l’A.G. richiesta svolgere censure sulla sua validità, non interferendo con quella emessa dalla A.G. nazionale per eseguire la consegna.
4. Il secondo motivo è generico in quanto la ordinanza ha motivato, senza incorrere in vizi logici e giuridici, l’inidoneità di una misura diversa e il ricorso so
genericamente evoca la equipollenza e adeguatezza della misura domiciliare con
braccialetto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 04/04/2025.