Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2355 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Brescia, investito ai sensi dell’art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen. dal Magistrato di sorveglianza che aveva disposto, in via provvisoria, la carcerazione di NOME COGNOME in luogo degli arresti domiciliari cosiddetti esecutivi, in corso esecuzione a seguito dell’ordine di esecuzione e contestuale sospensione emesso dal Procuratore della Repubblica di Brescia in relazione alla condanna ad anni 2 mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, e 648 cod. pen. nonché 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, commessi nel dicembre 2022.
A ragione osserva che l’intervenuta esecuzione nei confronti del condannato di ordinanza custodiale in carcere per i gravi reati di atti persecutori ed incendio, commessi fino ad epoca recente (28 marzo 2022), ed il mantenimento della misura cautelare, nonostante la richiesta di sostituzione avanzata dall’interessato in sede di riesame, rendono incompatibile la prosecuzione degli arresti esecutivi e l’applicazione di qualsivoglia misura alternativa.
Ricorre per cassazione – a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO articolando due motivi di seguito enunciati nei limit strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all’art. 51-ter Ord. pen.
Lamenta che l’ordinanza impugnata abbia giustificato la cessazione della misura sulla base di condotte commesse in epoca precedente rispetto alla concessione della misura alternativa in corso di esecuzione . La revoca può, invece essere disposta soltanto per condotte commesse in epoca successiva.
È stato del tutto trascurato che il condannato, come risulta dalla stessa sentenza oggetto dell’ordine di carcerazione e contestuale sospensione, abbia di recente iniziato a collaborare con la giustizia, rescindendo ogni collegamento con il contesto criminale di provenienza al punto da rendere dichiarazioni autoaccusatorie anche per i fatti per i quali è stata di recente emessa l’ordinanza cautelare valorizzata ai fini della revoca degli arresti esecutivi. Proprio in ragione di tale positivo comportamento COGNOME è stato ammesso agli arresti domiciliari.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione.
Lamenta che l’apparato argomentativo abbia considerato decisivo ai fini della gravità della condotta tenuta dal condannato sia pure prima della concessione della misura alternativa, il rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare da parte del giudice della cognizione. In tal modo ha finito per delegare ad altra autorità giudiziaria la valutazione di sua competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo.
L’art. 656 cod. proc. pen. consente al condannato, che si trova sottoposto alla misura cautelare .degli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e deve scontare una pena non superiore a quelle indicate dal comma 5, senza che ricorrano le situazioni di cui ai commi 7 e 9 dello stesso articolo, di beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione.
Una volta disposta la sospensione, il condannato, fino alla , decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine all’eventuale applicazione di una misura alternativa, rimane, a mente del comma 10 dell’articolo in esame, “nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato cpme pena
espiata a tutti gli effetti”. Tale peculiare condizione è, quindi, equiparata quella in cui versa il condannato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. In quest’ottica, sempre il comma 10 affida al magistrato di sorveglianza la competenza in ordine alla gestione della custodia domestica nel periodo di cui trattasi, secondo le attribuzioni che sono riconosciute dal richiamato art. 47-ter Ord. pen. Nell’esercizio di tale attività, il magistrato sorveglianza, se sopravviene una delle situazioni di incompatibilità con la prosecuzione della misura indicate dall’art. 47-ter, comma 6, può disporre la sospensione cautelativa del regime domiciliare in corso, nel qual caso deve immediatamente investire il Tribunale di sorveglianza ai fini delle determinazioni ad esso attribuite dall’art. 51-ter Ord. pen., da adottare, a pena di inefficacia d detta sospensione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
Così come nei confronti di un soggetto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, l’eventuale sopraggiungere nei confronti del soggetto in regime di arresti esecutivi di una nuova misura cautelare impone al magistrato di sorveglianza, nell’adozione del provvedimento provvisorio, e al Tribunale di sorveglianza investito ex art 51-ter Ord. pen. di esprimere , soprattutto se i fatti per i quali è stata applicata la misura cautelare sono antecedenti a quelli per cui è stata irrogata la pena in esecuzione, una valutazione sulla meritevolezza della misura alternativa alla luce del provvedimento cautelare. In particolare, deve essere valutato se tale provvedimento sopravvenuto introduca nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura, capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzabili per formulare la prognosi favorevole alla sua concessione. L’incompatibilità della misura cautelare della custodia in carcere con la prosecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare non è automatica dovendosi ma è subordinata alla valutazione del tribunale di sorveglianza di incidenza che il fatto contestato al condannato può avere sulla perdurante idoneità del beneficio concesso a perseguire i fini rieducativi e preventivi ad esso connessi (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, COGNOME, Rv. 280095 – 01; Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, COGNOME, Rv. 256701 – 01 ; Sez. 1, n. 14827 del 21/03/2012, COGNOME, Rv. 252273 – 01; Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, NOME,Rv. 247234 – 01; Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, Imperatori, Rv. 241308 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La decisione che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a adottare ai sensi dell’art. 51-ter Ord. pen. nei confronti dell’arrestato domiciliare nelle condizioni di cui all’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. non si sostanzia, come acutamente osservato da Sez. 1, n. 3768 del 26/11/2019, dep. 2020, COGNOME,
Rv. 278183 – 01, “nella convalida, o meno, del provvedimento cautelativo, né nella conferma o revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, siccome non ancora disposta, ma in una compiuta verifica dei presupposti legittimanti l’ammissione del condannato alla stessa – in prospettiva della prosecuzione, sostituzione o revoca della restrizione domestica – anche, ma non solo, alla luce dei rilievi del magistrato di sorveglianza; conseguentemente, le valutazioni che il tribunale è chiamato, in tal sede, a compiere ben possono estendersi a specifiche condotte (nella specie, di evasione) poste in essere durante il regime cautelativo, ma la relativa ordinanza deve render conto, attraverso adeguata motivazione, del significato concreto di dette condotte, considerate sia di per se stesse che alla stregua delle altre acquisizioni sui comportamenti precedenti e successivi del condannato, in rapporto alla sussistenza attuale delle condizioni richieste per la concessione della misura”.
In altri termini, poiché quando sono applicati gli “arresti domiciliar esecutivi” di cui all’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., l’iter procedimentale e decisionale avente ad oggetto la verifica dei presupposti che giustificano la misura alternativa, deve confrontarsi con una situazione in cui non è però intervenuto il provvedimento di ammissione, l’accertamento di cui trattasi deve necessariamente riguardare la possibilità o meno di tale ammissione e di conseguenza della prosecuzione della restrizione domestica. Nell’ambito di un unico procedimento, nel contradditorio, concernente l’accesso al beneficio, vanno individuate le rituali richieste avanzate in tal senso, per procedere poi ad apprezzare l’esistenza dei presupposti che giustificano la misura alternativa, anche alla luce dei rilievi in sede di sospensione cautelativa (in tal senso, in motivazione, Sez. 1, n. 57540 del 14/09/2018, Rv, 276599; Sez. 1, n. 54109 del 24/03/2017, non massimata).
L’ordinanza impugnata non si è uniformata alle disposizioni normative e alle coordinate interpretative sopra rappresentate.
E infatti, nfatti, partita dal presupposto erroneo che l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare determini in ogni caso, anche alla luce dell’incompatibilità in concreto dei due regimi custodiali, l’automatica revoca degli arresti domiciliari esecutivi ed ha omesso di valutare nell’unitario giudizio sulla revoca della misura in corso di esecuzione e sul rigetto della misura alternativa della detenzione domiciliare i plurimi elementi postivi dedotti dalla difesa del condannato, per quanto astrattamente incidenti sulla adeguatezza del beneficio richiesto rispetto ai fini di risocializzazione e alla prevenzione del pericolo di recidivanza. In particolare, sono state ignorate sia la condotta collaborativa intrapresa da COGNOME prima della conoscenza dell’ordinanza cautelare sia le dichiarazioni
confessorie rese per i fatti cautelati sia il lungo periodo trascorso in regime di arresti domiciliari nell’osservanza delle prescrizioni impostegli
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio all’ufficio del giudice a quo che in piena libertà cognitiva, ma nel rispetto dei principi richiamati, dovrà riesaminare il caso, colmando le lacune argomentative segnalate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia.
Così deciso, in Roma il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente