Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11729 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 02/12/2023 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il consigliere delegato della Corte di appello di Milano convalidava l’arresto del cittadino albanese NOME COGNOME ai fini della sua consegna all’autorità giudiziaria francese, ai sensi della legge n. 69 del 2005, ed applicava nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.
Il provvedimento dava atto che NOME era ricercato dalle suddette autorità per la esecuzione della pena di anni tre di reclusione a seguito della condanna per furto aggravato commesso in data 8 gennaio 2016.
Il giudice riteneva sussistente il concreto pericolo di fuga alla luce della gravità del reato commesso, che denotava una rilevante pericolosità sociale, dell’allontanamento del NOME dalla Francia dopo la commissione del reato, nonché dell’uso da parte del medesimo di generalità diverse e degli spostamenti fatti tra Francia, Spagna e Albania.
L’ordinanza infine riteneva adeguata la sola misura carceraria al fine di garantire la consegna del NOME, rispetto a misure cautelari meno afflittive, considerato che egli era detenuto dal febbraio 2022 presso un istituto carcerario italiano (con generalità diverse) ed era destinatario di diversi procedimenti penali in Italia e che non era state fornite adeguate informazioni sulla idoneità e disponibilità attuale del luogo di custodia domiciliare (“presso un’amica”).
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 274, 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. e 9 I. n. 69 del 2005.
La difesa aveva prodotto davanti al giudice della convalida una serie di documenti relativi ai procedimenti citati dal provvedimento impugnato (l’ordinanza del magistrato di sorveglianza per la esecuzione domiciliare della pena; l’ordinanza di sostituzione della misura cautelare carceraria con obbligo di dimora; l’istanza di patteggiamento con pena sostitutiva della detenzione domiciliare, assentita dal P.M.) per dimostrare la assenza di esigenze cautelari o comunque l’adeguatezza della misura domiciliare. Documenti che il giudice del merito non ha tuttavia considerato.
In particolare, il giudice ha ritenuto inadeguate le informazioni sul domicilio fornite dalla difesa quando tale domicilio era stato invece ritenuto idoneo dal magistrato di sorveglianza con provvedimento recentissimo; non ha inoltre valutato il positivo comportamento carcerario tenuto dal ricorrente, come anche il risarcimento del danno nel procedimento penale per il quale è stata avanzata proposta di patteggiamento, che dimostrava la volontà del ricorrente di chiudere con il passato.
L’ordinanza è parimenti immotivata in ordine alla possibilità di forme di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen. (stante il consenso dato dal ricorrente) e carente quanto al pericolo di fuga.
Va segnalato che la condanna francese è stata emessa in contumacia e pertanto l’allontanamento del ricorrente è un dato neutro, non risultando se gli
abbia mai avuto notizia del procedimento e di misure cautelari (in tal senso è la giurisprudenza di legittimità).
Irrilevante infine è il mancato consenso alla consegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che il controllo affidato dalla legge n. 69 del 2005 alla Corte di cassazione nella materia cautelare è limitato alla sola violazione di legge, con la conseguenza che la motivazione del provvedimento impugnato può essere censurata in questa Sede soltanto per i profili di inesistenza o apparenza, ma non per mero vizio logico della stessa (tra tante, Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Rv. 254418).
Esaminato pertanto in ricorso in questa prospettiva, devono ritenersi le censure difensive complessivamente infondate.
Come di recente ha affermato questa Corte in tema di mandato di arresto europeo, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l’applicazione delle misure coercitive di cui all’art. 9 legge 22 aprile 2005, n. 69, come anche l’adeguatezza e proporzionalità delle misure stesse, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla “traditi° in vinculis” della persona richiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Rv. 285178).
Ne consegue pertanto che correttamente l’ordinanza impugnata non ha ritenuto dirimenti le valutazioni effettuate dai giudici nei procedimenti nazionali a carico del ricorrente, in quanto da un lato rispondenti a parametri diversi e dall’altro silenti su aspetti e circostanze emergenti nel presente procedimento di consegna.
Quanto al pericola di fuga, il Consigliere delegato della Corte di appello ha evidenziato circostanze concrete e attuali dimostrative del suddetto pericolo, in ordine alle quali il ricorrente articola una critica aspecifica (esaminandone solo alcune) e volta a sindacare la tenuta logica della motivazione.
Come esposto in premessa, l’ordinanza impugnata ha valorizzato, non solo la gravità del reato, ma in particolare anche l’uso di generalità diverse e la facilità di spostamento del ricorrente tra Stati diversi, che, congiuntamente all
constatazione che questi aveva lasciato il territorio francese dopo la commissione del reato (aspetti questi non considerati nei giudizi nazionali), venivano a costituire circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta.
Anche in ordine alla scelta della misura cautelare carceraria la ordinanza non merita censura, in quanto non sono ravvisabili le violazioni di legge processuale denunciate nel ricorso.
Come premesso, la scelta della misura cautelare da adottare nel procedimento di consegna risponde all’esigenza di assicurare in tempi ristretti e ben delineati la consegna in vinculis della persona richiesta.
Quindi anche in ordine a tale punto le valutazioni del giudice della cautela devono essere verificate avendo riguardo alla specificità del procedimento di consegna.
Non era pertanto rilevante di per sé la decisone del giudice della sorveglianza di applicare al ricorrente il regime della detenzione domiciliare, in quanto tra l’altro basata su una valutazione del pericolo di fuga che aveva ad oggetto circostanze diverse ed era comunque rapportata al vicino “fine pena”.
Rispetto al pericolo di fuga, come delineato nel paragrafo che precede, il Consigliere delegato della Corte di appello ha ritenuto la misura carceraria l’unica in grado di assicurare la consegna, avendo motivatamente escluso la capacità contenitiva del regime fiduciario.
Tale motivazione, come già più volte affermato in sede di legittimità, veniva ad assolvere l’onere imposto al giudice di dare ragione della esclusiva proporzionalità della misura carceraria. Il giudizio sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce infatti pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463).
Relativamente, infine, alla motivazione sulla inadeguatezza di misure meno afflittive, non può ritenersi che il ragionamento giustificativo del giudice della cautela sia apparente. L’ordinanza impugnata ha fatto riferimento alla negativa personalità del ricorrente rivelata dai vari procedimenti penali a suo carico, che non forniva alcuna rassicurazione sulla spontanea adesione alle prescrizioni impostegli dall’autorità giudiziaria, e alla inidoneità del luogo indicato per gli arrest domiciliari.
Quanto poi a tale ultimo aspetto, la valutazione del giudice della cautela non risulta arbitraria: dal verbale dell’udienza di convalida emerge infatti solo
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generica indicazione del ricorrente circa la disponibilità di una dimora in Italia (avendo dichiarato di risiedere in Albania e di disporre di una dimora in Castrocaro presso “un’amica” che intendeva aiutarlo), mentre il provvedimento del giudice di sorveglianza, allegato dalla difesa, in ogni caso faceva riferimento ad una dichiarazione di disponibilità di una conoscente risalente all’ottobre 2022.
Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancell ria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. en. )
Così deciso il 8/12/2023.