Misura Alternativa Provvisoria: Perché il Rigetto Non è Impugnabile
Nel complesso iter dell’esecuzione penale, la richiesta di una misura alternativa provvisoria rappresenta un passaggio cruciale per chi aspira a scontare la pena al di fuori del carcere. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: il rigetto di tale istanza da parte del Magistrato di sorveglianza non è un atto definitivo e, pertanto, non può essere contestato tramite ricorso. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato a una pena detentiva, presentava al Magistrato di sorveglianza un’istanza per ottenere in via provvisoria la detenzione domiciliare. Il Magistrato, valutate le circostanze, dichiarava l’istanza inammissibile. Ritenendo errata tale decisione, il condannato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea interpretazione delle norme che regolano le misure alternative.
Il Principio Giuridico sulla Misura Alternativa Provvisoria
Il cuore della questione risiede nella distinzione dei ruoli tra il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza. La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: il potere del Magistrato di sorveglianza in questa fase è limitato all’adozione di un provvedimento provvisorio.
La Natura Interlocutoria del Provvedimento
La decisione del Magistrato di sorveglianza non definisce la questione, ma ha una natura puramente interlocutoria. Questo significa che è un atto temporaneo, emesso in attesa della decisione finale e di merito, che spetta per legge esclusivamente al Tribunale di sorveglianza. Di conseguenza, non essendo un provvedimento definitivo che incide sui diritti del condannato in modo permanente, non è suscettibile di impugnazione autonoma.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione sull’unanime orientamento giurisprudenziale. Come specificato nell’ordinanza, «in materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria». La competenza a decidere in via definitiva è attribuita al Tribunale, e solo la decisione di quest’ultimo organo collegiale potrà, eventualmente, essere oggetto di ricorso. La Corte ha inoltre precisato che, a fronte del rigetto dell’istanza provvisoria, il Magistrato non era neppure tenuto a trasmettere gli atti al Tribunale, proprio a sottolineare la separatezza e la natura non vincolante del suo intervento preliminare.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame offre un’importante lezione pratica: presentare ricorso contro il diniego di una misura alternativa provvisoria è una strategia processuale errata e controproducente. Non solo il ricorso verrà dichiarato inammissibile, ma comporterà anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria per la cosiddetta “colpa nell’impugnazione”. Per il condannato, la via corretta è attendere la trattazione del caso davanti al Tribunale di sorveglianza, che è l’unica sede deputata a decidere in via definitiva sulla concessione della misura alternativa richiesta.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro il rigetto di un’istanza provvisoria di misura alternativa?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un tale provvedimento ha natura meramente interlocutoria e provvisoria, e quindi non è impugnabile perché non decide in via definitiva sulla richiesta.
Quale organo ha la competenza per decidere in via definitiva su una domanda di misura alternativa alla detenzione?
La competenza per la decisione definitiva spetta al Tribunale di sorveglianza, non al Magistrato di sorveglianza, il cui intervento sulla richiesta provvisoria è solo temporaneo e preliminare.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile come in questo caso?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver presentato un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34363 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34363 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Tolfa il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/04/2025 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con cui il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha dichiarato inammissibile l’istanza di differimento provvisorio dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare e denuncia l’erronea interpretazione della disciplina di cui agli artt. 4bis comma 1 legge n. 354 del 26 luglio 1975 (ord. pen.) e 47quinquies , commi 1 e 7, Ord. pen.;
richiamato il principio affermato in sede di legittimità secondo cui l’esercizio, a opera del magistrato di sorveglianza, del potere di provvedere in via provvisoria sulla richiesta dell’interessato di applicazione della misura alternativa, si risolve nell’adozione di un provvedimento non impugnabile attesa la sua natura appunto provvisoria, spettando al Tribunale e non al Magistrato la competenza a decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa;
rilevato che tale principio Ł stato reiteratamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, chiarendosi che «in materia di esecuzione della pena, non Ł impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» ( ex multis Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145. Fattispecie in cui la Corte, a fronte della declaratoria d’inammissibilità della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare ha altresì escluso che il Magistrato di Sorveglianza dovesse trasmettere gli atti al Tribunale; sulla natura di provvedimento di natura meramente interinale si vedano anche Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261889; Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, COGNOME, Rv. 236879);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
– Relatore –
Ord. n. sez. 13231/2025
CC – 25/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 25/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME