Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42367 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42367 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LESINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità dei ricorsi. Udito il difensore degli imputati, avvocato NOME COGNOME, che insiste nei motivi, e conclude per Ièaccoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma di quella Tribunale di Massa – che aveva dichiarato, per quanto qui di rilievo, NOME COGNOME NOME COGNOME colpevoli, in concorso tra loro, e con altri non ricorrenti, del furto di un per la lavorazione di pietre, del valore di euro 270.000, aggravato dalla violenza sulle cose numero di persone, dalla minorata difesa, e dal danno patrimoniale di rilevante gravi condannandoli alle rispettive pene di giustizia nonché, in solido, al risarcimento dei dann pagamento di una provvisionale di euro 270.000 in favore della costituita parte civile rideterminato la pena inflitta a COGNOME, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado
Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, il quale, con separati atti, svolge cinque motiv sviluppano analoghe cesure, di seguito enunciate unitariamente.
2.1. Con il primo e il terzo motivo è denunciata l’ erronea applicazione degli artt. 530 e 53 1 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione in punto di affermazione di responsabi sostenendosi che le fonti di prova utilizzate per la condanna non supererebbero il ragionevo dubbio. In particolare, con riguardo alla chiamata in correità di COGNOME, la Corte di a avrebbe operato una contraddittoria valutazione di credibilità per alcuni aspetti e di inatten per altri profili; d’altro canto, lo stesso Tribunale di Massa lo ha ritenuto inattendibile averlo condannato per questo stesso fatto; neutro sarebbe il dato dell’aggancio delle uten telefoniche in celle non distanti dal iocus commissi delicti, dal momento che la presenza dei due imputati era giustificata da motivi di lavoro; sostanzialmente neutre anche le intercetta telefoniche, in particolare le conversazioni valorizzate dai giudici di merito, che invece son di effettivi e concreti riferimenti al fatto delittuoso, e per certi versi risult dimostrative della estraneità a esso degli imputati; con riguardo, poi, alle dichiarazioni r non verosimili di COGNOME, di non ricordare ove si trovasse la sera del fatto, avvenuto nel dell’Epifania – mendacio da cui la Corte di appello ha tratto apoditticamente la prova consapevolezza della illiceità penale delle operazioni effettuate appunto il 6 gennaio 2011 evidenzia come le dichiarazioni dell’imputato non possano essere utilizzate come prova della su responsabilità penale. Infine, si sostiene che sarebbero stati sovvertiti i canoni del ragiona logico inferenziale, fondato sulla presunzione di innocenza, dal momento che i giudici di me sono partiti, invece, dalla presunzione di colpevolezza dell’imputato, per non avere dimostr la propria estraneità ai fatti. Illogica anche la motivazione con la quale sono state neg circostanze attenuanti generiche, essendo incorsa la Corte di appello in una chiara disparità trattamento con il coimputato COGNOMECOGNOME
2.2 Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 495 cod. proc.pen. laddove entram i giudici di merito hanno ritenuto superflua, non ammettendola, la prova testimoniale di NOME COGNOME, il soggetto destinatario della spedizione del frantoio oggetto di furto, giacc presenza di prova indiziaria, i Giudici di merito avrebbero dovuto confrontarsi con ogni eleme idoneo a consentire una completa ricostruzione del fatto e delle responsabilità.
2.3. Con il quarto motivo è denunciata erronea applicazione degli articoli 40 co. 1 e 110 c pen. non essendo stato chiarito il ruolo concretamente svolto dai due ricorrenti, neppure essend stato chiarito chi avesse guidato il frantoio il giorno dei fatti portandolo dal luogo del Massa) al porto di Genova, dove venne imbarcato.
2.4. Con un ultimo motivo la Difesa si duole della erronea applicazione delle circostan aggravanti. Invero, manca la prova del funzionamento del dispositivo satellitare che si assum danneggiato, dal momento che la denuncia di furto della p.o. è intervenuta a distanza di mol giorni dal fatto; manca la prova che il furto sia avvenuto in orario notturno, che è l’unico ele valorizzato ai fini della circostanza di cui all’art. 61 n. cod. pen., giacchè i coimputati e COGNOME hanno dichiarato che il furto sarebbe avvenuto nel pomeriggio; neppure è provato i danno perché è indimostrato l’effettivo valore commerciale del bene sottratto, in assenza di accertamento tecnico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati, per alcuni aspetti, risultando inammissibili.
1.1 motivi primo e terzo, con i quali si contesta l’idoneità delle fonti di prova a sos l’affermazione di responsabilità, devono considerarsi inammissibilmente proposti, in quanto reiterativi di doglianze già prospettate in sede di appello, e privi di reale confronto argomentazioni con le quali i due giudici di merito – nelle pronunce conformi sul punto – han risolto in modo convincente e senza incorrere in evidenti aporie motivazionali il tema de corresponsabilità dei due ricorrenti nel furto a loro contestato. In specie, la sentenza impugn con valutazioni di dettaglio, ha dato conto delle convergenti fonti di prova, costituite da a intercettiva, dai dati emergenti dai tabulati telefonici e da contributi dichiarativi attendibili, avendo anche individuato i riscontri alla chiamata in correità da parte del Cardi e ha valorizzato ulteriori elementi che, logicamente collegati – previamente confutando attendibilità della tesi difensiva incentrata sulla presenza legittima degli imputati sul lu furto – hanno condotto all’affermazione di responsabilità ( cfr. pg 22 e ss. della sentenza impugnata), con motivazione coerente con i dati di prova e non inficiata da evidenti fratt logiche. Con specifico riferimento alla censurata valutazione del portato dichiarativo COGNOMECOGNOME COGNOME ricorda che, nella giurisprudenza di legittimità, è accreditato il princi ammette che la prova rappresentativa, saggiata e valutata nella sua concretezza, possa essere frazionata in relazione alla scansione della evocazione in ordine a fatti e a eventi disti ancora, che, dal nucleo centrale della dichiarazione, ben possono essere scissi circostanze dettagli secondari, ascrivibili alle fisiologiche discrasie della percezione sensoriale elaborazione mnemonica, purchè i profili essenziali della rappresentazione sian necessariamente assunti e apprezzati nella loro interezza, senza che sia consentito scomporli ulteriormente (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Rv. 264368; conf. a Sez. 1, n. 18539 del 15/04/2009, Daut). E’, dunque, consentito comporre il quadro della vicenda attraverso l valutazione frazionata delle dichiarazioni, purchè attraverso una adeguata selezione del nucle
essenziale del racconto e degli aspetti che invece si presentino marginali (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262309).
1.1. E’ opportuno ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, qu estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, ris alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può tra valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte n provvedimento impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnat può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del d e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008 Ciavarella, Rv. 241214). Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni d giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segn univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in gra superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto d lettori razionali del provvedimento. E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grad disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno rad incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria l motivazione. Mancando nella articolazione dei ricorsi tali caratteristiche, ne consegue che sentenza impugnata non presta il fianco alle generiche censure difensive, che mirano a conseguire una inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti: la Corte di cassazio legittimata a verificare la congrua applicazione dei principi probatori, astrattam stabiliti, al caso concreto, essendole, invece, interdetto di rivalutare la credibilità d mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.Parimenti inammissibile, per la sua genericità, il secondo motivo, con cui ci si duole mancata assunzione di una prova testimoniale. La doglianza è connotata da petizioni di principi in merito alla doverosità dell’accertamento istruttorio, senza confronto con la valutazio superfluità che ha fondato il diniego dei giudici di merito ( pg. 23 e 24 della sen impugnata) e, comunque, neppure venendo esplicitate le ragioni per cui essa sarebbe stata
decisiva nel disarticolare il ragionamento probatorio. In tema di rinnovazione dell’istruz dibattimentale, infatti, la riassunzione di prove già acquisite o l’assunzione di quelle nu comma 1) è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incer e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività ( Sez. 3, n. 47963 13/09/2016, Rv. 268657; conf. Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334).
4.1. Il funzionamento del dispositivo antifurto satellitare al momento del furto trova fondame secondo la ricostruzione in fatto dei giudici di merito, nelle attendibili dichiarazioni della offesa, che ha riferito sul punto ( pg. 8 della sentenza impugnata), mentre la deduzione difensi volta a propugnare una alternativa ricostruzione, risulta del tutto genericamente formulata.
4.2. Posto che la sentenza impugnata e quella di primo grado in presenza di “doppia conforme”, si – integrano tra loro, (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, COGNOME, Rv 209145), nel senso che motivazione della prima sentenza deve essere apprezzata congiuntamente a quella della sentenza oggi impugnata ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) 5,i osserva che nella sentenza di primo grado sono state richiamate le dichiarazion del coimputato COGNOMECOGNOME COGNOME quale aveva riferito che i ricorrenti erano arrivati da Padula a il giorno sei gennaio alle ore 18 (pg. 22 della sentenza di primo grado). A quell’ora, i periodo dell’anno, era certamente già calata la sera, e, pertanto, correttamente il Tribuna
pg. 36, ha osservato che ” Il reato è stato commesso in orario notturno e in giornata festiva 6 gennaio) con la conseguenza che nel cantiere dove è avvenuto il furto non erano presenti né il titolare della ditta ( NOME COGNOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE) proprietaria del eventuali operai ( né tantomeno il proprietario del frantoio) circostanze queste che ha presumibilmente reso più agevole la commissione del furto ostacolando la prevenzione del reato”.
Va ricordato che, secondo l’orientamento di questa Corte, fatto proprio anche dalla recen pronuncia delle Sezioni Unite “Cardellini “, ai fini dell’integrazione della circostanza aggr di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., occorre che qualsiasi tipo di circostanza f valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all’età) agevoli la commis del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretament ostacolata (Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258337; Sez. 6, n. 1848 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302) ( cfr., in motivazione, par. 11, Sez. Un. 8 novembr 2021, n. 40275, che ha anche ribadito come “La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal collegio, ritiene che la circostanza aggravante in questione abbia natura oggettiva, e pertanto, integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, del ricorrere di condizio facilitare il compimento dell’azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni s maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volontà dell’agente (Sez. 1, n. 39349 del 11/07/2019, COGNOME, Rv. 276876; fattispecie in tema di omicidio; Sez. 1, n. 39560 06/06/2019, COGNOME, Rv. 276871; Sez. 5, n. 14995 del 23/02/2005, COGNOME, Rv. 231359).”
Le Sezioni Unite ‘Cardellini’, dopo aver ricordato che ” Il fondamento della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, in riferimento a ciascuna delle tipologie di elementi fa che possono integrarla, è stato generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condott assume nei casi in cui l’agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell’azione offerte dal particolare contesto in cui quest’ultima viene a svolgersi “( par. 12), hanno precisato che “solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminu capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicaz della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia, come si è visto, c maggior disvalore della condotta derivante dall’approfittamento delle «possibilità di facilit dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi»; disvalore, a sua volta, necessario a dar conto della concreta, maggiore offensività che giusti nel singolo caso, l’aggravamento sanzionatorio comminato dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod pen. (Sez. 4, n. 15214 del 6/3/2018, COGNOME, Rv. 273725; Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267496)”.
Chiamate a risolvere la questione se la commissione del fatto in tempo di notte configuri, per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, comma 1 5, c.p., le Sezioni Unite hanno accolto una soluzione che, ferma l’astratta idoneità
commissione del reato in tempo di notte ad integrare la circostanza aggravante di cui all’art. primo comma, n. 5, cod. pen., ritiene necessario l’accertamento della sua effettiva incidenz sulle possibilità di difesa nel caso concreto. L’approdo è confluito, infatti, nell’affermazio la commissione del reato “in tempo di notte” possa integrare, anche in difetto di ulter circostanze di tempo, di luogo, di persona, la circostanza aggravante della c.d. “minorata difes (art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.), sempre che sia stata raggiunta la prova che la possibil di pubblica o privata difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata e che non ricorrano circostan ulteriori, di qualunque natura, idonee a neutralizzare il predetto effetto” ( in motivazion 8), e nella enunciazione del seguente principio di diritto: “La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luog persona, la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa”, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095).
Posto, dunque, che, ai fini della decisione, ciò che va valorizzato non è il concorrer circostanze fattuali ulteriori, bensì, il fatto che la commissione del reato in “tempo di avesse in concreto favorito la commissione del reato, le Sezioni Unite hanno onerato l’interpret al fine di configurare la circostanza aggravante de qua, del compimento di tre verifiche, riguardanti, nell’ordine:
l’esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea a ingenerare una situazione di “ostacolo alla pubblica o privata difesa”;
la produzione in concreto dell’effetto di “ostacolo alla pubblica o privata difesa” che n effettivamente derivato;
il fatto che l’agente ne abbia concretamente “profittato” (avendone, quind consapevolezza).
Nell’affrontare il problema preliminare, con riferimento specifico al “tempo di notte stabilire se esso sia di per sé idoneo in astratto ad ingenerare una situazione di “ostacolo pubblica o privata difesa” dalla commissione di reati, oppure no, le Sezioni Unite hanno affermat che, di norma, il “tempo di notte” costituisce di per sé circostanza di tempo astrattamente idon ad ingenerare una situazione di “ostacolo alla pubblica o privata difesa”, perché di notte, secon consolidate massime di esperienza:
-cala l’oscurità e le strade sono poco illuminate (il che favorisce la commissione di azi delittuose, meno agevolmente visibili ab externo);
-le persone (vittime che potrebbero meglio difendersi se sveglie; terzi, che potrebber prestare soccorso alle prime) sono dedite al riposo;
-la maggior parte delle attività (lavorative e ricreative) cessa, e di conseguenza le st e gli uffici sono molto meno frequentati;
la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso.
Ma, poiché, tutto ciò non è necessariamente valido in assoluto, in ogni tempo ed in ogni luogo, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, pen., come osservato da Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160, “non è tuttavia, sufficiente a ritenere l’astratta idoneità di una situazione, quale il tempo di notte, ad i sulle capacità di difesa, riducendole, ma occorre «individuare ed indicare in motivazione tut quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concre realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata» ed, in particolare, che la commissione del reato in tempo di notte abbia in concreto agevolato il soggetto agente nell’esecuzione del reato stesso, ostacolando (pur senza annullarle del tutto) le possibilit difesa pubblica o privata. L’interprete deve, pertanto, stabilire in concreto l’effetto di “o alla pubblica o privata difesa” che sia in ipotesi derivato dalla commissione del fatto in tem notte, ed, in particolare:
se le ordinarie connotazioni del tempo di notte ricorrano effettivamente nel singolo cas di specie (considerando, ad esempio, l’illuminazione e l’ubicazione del iocus commissi delicti, il sonno delle vittime, la presenza di terzi in loco pronti ad intervenire, la presenza di vig pubblica o privata intensa ed attiva);
se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il pred effetto di ostacolo. (Sez. Un. Cardellini, par. 14.2.).
Occorre, infine, verificare che il soggetto agente abbia profittato di quella obiettiva situ di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, giacchè, la circostanza aggravante dell’ profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, è compatibile con reati dolosi, per la non configurabilità di una condotta colposa di “profittannento”, (Sez. 39349 del 11/07/2019, COGNOME, Rv. 276876), e quindi anche con il mero dolo eventuale, in quanto è sufficiente che il soggetto attivo percepisca in modo cosciente il vantaggio derivante d situazione che pregiudica la difesa della vittima e se ne giovi all’atto di realizzare la co gravando naturalmente sul Pubblico ministero l’onere della prova della sussistenza in concreto delle ordinarie connotazioni del tempo di notte e dell’assenza di circostanze ulteriori, a vanificare l’effetto di ostacolo alla pubblica e privata difesa ricollegabile all’avere agito di notte, mentre, per quanto non emergente ex actis, spetta all’imputato fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di circostanze fattuali altrimenti ignote che sia astratto idonee, ove riscontrate, ad escludere la configurazione in concreto della circosta aggravante.
4.2.1. Ciò posto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei richiamati princ in tal senso dirigendo la affatto irragionevole argomentazione con la quale la Corte di appello posto in evidenza, quale dato fattuale che ha ridotto – anzi, annullato – nel caso di spe poteri di difesa delle vittime, la circostanza che gli agenti abbiano posto in essere l’ delittuosa approfittando del giorno festivo e dell’ora serale, quali elementi concretamente ido ad agevolare – sia per l’assenza delle persone offese che per la scarsa presenza di persone
nelle strade, sia, ancora, per il favore del buio – la commissione del fatto e a incidere privata difesa.
La Corte di appello ha, dunque, fatto leva su una generalizzata massima di esperienza che consente di affermare che, in giornate festive, le attività lavorative cessano e, in specie dur le festività natalizie, la maggior parte delle persone si riunisce in casa con i propri cari, co del tutto ragionevolmente, si è ritenuto che, nel caso di specie, l’area nella quale il fran trovava era del tutto deserta: gli agenti, commettendo il furto in orario serale, in un pe dell’anno in cui era già calato il buio, hanno, dunque, consapevolmente approfittato di quel circostanze, ovvero, oltre che della ridotta vigilanza pubblica che in quei giorni e in quell viene esercitata nelle strade, soprattutto delle minori possibilità per i privati di sorve dell’area, in quanto di norma dediti ad altre attività, non emergendo, né essendo sta rappresentate dai ricorrenti, particolari circostanze che possano avere contribuito ad accentuar comunque le difese del soggetto passivo (come l’accidentale circostanza che questi fosse presente in loco, ovvero la predisposizione di sistemi d’allarme, tali da rendere più diff anche di notte, per gli estranei, l’accesso nell’ appartamento contro la volontà del propriet (in tal senso, già Sez. 2, n. 352 del 17/02/1969, COGNOME, Rv. 112006).
4.3. Del pari infondata, oltre che generica, la deduzione difensiva che ha riguardo alla circosta aggravante del danno di rilevante entità, dal momento che, a prescindere dall’accertamento specifico in ordine al valore concreto del bene sottratto, rileva che, a fronte di un dato obie indicato dalla persona offesa, e ripreso dalla sentenza, costituito dal valore di mercato del b al momento dell’acquisto da parte della persona offesa, anche a volere tenere conto dell’obsolescenza della res, non può prescindersi dalla considerazione che si tratti di un bene di costo elevato, peraltro mancando la esplicitazione da parte del ricorrente, sul quale gravava relativo onere, delle ragioni in fatto che avrebbero consentito di smentire tale ricostruzione
5. Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023
Il qbnsigliere estensore