Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29287 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME
COGNOME;
rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell’art. 16 del decreto-legge :30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15;
letta la requisitoria ex art. 23, comma 8, cit., del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 4 aprile 2023, che, all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Hi3Iii0ViC Jagoda responsabile del reato di tentato furto aggravato dalle circostanze di cui all’art. 625 nn.4 e 8 ter e dalla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., condannandola alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, non applicando l’aumento per la recidiva contestata ai sensi dell’art. 63 co. 4 cod.pen., con la riduzione per il tentativo e tenuto conto della diminuente per il rito.
L ‘imputata, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod.pen.
La Corte territoriale ha ritenuto integrata l’aggravante tenendo conto solo della età avanzata della persona offesa e delle sue difficoltà ambulatorie, che l’avrebbero resa una facile preda, non conformandosi all’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U. n. 40275 del 15.7.2021) secondo cui occorre la produzione in concreto dell’effetto di ostacolo alla pubblica o privata difesa e che l’agente ne abbia concretamente “profittato”. La Corte territoriale, limitandosi ad analizzare il dato estrinseco del profilo anagrafico e fisico della vittima, senza richiamare altre circostanze ulteriori, non ha fatto buon governo di tali principi.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen.
L’imputata si è limitata ad approfittare di un momento di disattenzione della vittima, che si trovava vicino al bagro, ma non ha posto in essere una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore sulla res.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata ex art. 99 cod.pen.
La motivazione della Corte territoriale, nel non escludere la recidiva contestata, non soddisfa i principi stabiliti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 2010, non avendo in concreto stabilito se la reiterazione sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità.
4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. È infondato il primo motivo di ricorso con il quale l’imputata contesta, senza fondamento, la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., dolendosi della mancanza di un accertamento concreto delle condizioni legittimanti l’applicazione della stessa. Tale doglianza, non ulteriormente specificata, non vale ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto, con motivazione logica e scevra di contraddizioni, concretamente configurabile nella fattispecie in esame l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., tenuto conto delle condizioni della persona offesa e delle circostanze di luogo in cui il furto venne consumato.
Il fondamento della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, in riferimento a ciascuna delle tipologie di elementi fattuali che possono integrarla, è generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l’agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuo offerte dal particolare contesto in cui quest’ultima viene a svolgersi; tale ratio è chiaramente evincibile dalla Relazione del AVV_NOTAIO sul codice penale del 1930, dove si chiarisce che il concetto di “minorata difesa” «non ha che due limiti: la specie della circostanza (tempo, luogo, persona) e la potenzialità di essa ad ostacolare, diminuire la difesa pubblica o privata»
La possibilità che la commissione del fatto in danno di persone di età avanzata configuri la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. è stata prevista dall’art. 1, comma 7, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), che, recependo l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in precedenza, ha introdotto nel testo dell’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., il riferimento all’età della vittima (inserendovi le parole «anche in riferimento all’età»).
La modifica ha posto il problema di stabilire se il nuovo riferimento espresso all’età della vittima del reato comporti la necessaria ed automatica configurazione della circostanza aggravante valorizzando il solo dato oggettivo
dell’età avanzata della persona offesa, ovvero se il legislatore abbia voluto introdurre una presunzione meramente relativa di minorata difesa legata all’età della vittima.
Le Sezioni unite di questa Corte (n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095), risolvendo un contrasto delineatosi, con diverse accentuazioni, nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato come, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, debbano tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. Hanno, altresì, indicato il metodo di accertamento, che si declina attraverso tre verifiche, riguardanti, nell’ordine: a) l’esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di “ostacolo alla pubblica o privata difesa”; b) la produzione in concreto dell’effetto di “ostacolo alla pubblica o privata difesa” che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l’agente ne abbia concretamente “profittato” (avendone, quindi, consapevolezza). Anche con specifico riferimento al profilo di minorata difesa correlato alle condizioni relative all’età della persona offesa, di rilievo nella fattispecie, le Sezioni Unite hanno ripudiato ogni automatismo e presunzione, postulando il medesimo metodo di verifica.
Solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta derivante dall’approfittamento delle «possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi». In altri termini, la commissione del reato in danno di soggetto ottuagenario è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa”, ma è sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.
1.1. La ricorrente non si confronta con la globalità decili elementi indicati dalla Corte territoriale sviluppando deduzioni generiche.
La sentenza di primo grado, la cui motivazione deve ritenersi costituire un unicum rispetto alla motivazione della sentenza di appello, in quanto concordi nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) ha precisato che l’imputata, dopo avere chiesto l’elemosina alla persona offesa, appena uscita da un istituto di credito dove aveva ritirato la somma di euro 2000,00, l’ha seguita all’interno di un bar; ha atteso che la stessa uscisse dal bagno; quindi “ha intralciato il passaggio lungo le scale e, mentre gli passava a fianco, con mossa repentina, gli ha sottratto dalla tasca dei pantaloni la somma di euro 2000,00”.
Il riconoscimento dell’aggravante in questione è stato, dunque, effettuato da parte dei giudici di merito sulla base di diversi elementi ricondotti, da un lato, alle particolari condizioni di fragilità della persona offesa dovute alla sua età (85 anni) e alle sue difficoltà deambulatorie (venendo descritta la persona offesa come un uomo di 85 anni “con difficoltà di deambulazione e c:he necessitava più volte del bagno arrivando a non riuscire a contenere i propri bisogni”). Dall’altro lato sono state altresì evidenziate le condizioni in cui la persona offesa si è trovata, lungo le scale e con il passaggio intralciato, sottolineandosi come la medesima- nonostante il passaggio stretto a fianco di una donna che gli stava ostruendo il passaggio- non fosse stata ìn grado di allettare una maggiore attenzione e di adottare un minimo di cautela per proteggere la somma di denaro appena prelevata presso un istituto di credito e custodita, senza alcuna ulteriore precauzione, nella tasca dei pantaloni.
La doglianza, non ulteriormente specificata, non vale ad inficiare, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto, senza illogicità, concretamente configurabile nella fattispecie in esame l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., tenuto conto delle condizioni della persona offesa (di 85 anni e con difficoltà di deambulazione) e delle circostanze di luogo (lungo le scale) in cui il furto è avvenuto.
Il secondo motivo con il quale si contesta la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 4) cod. pen. è infondato.
I parametri di riferimento si rinvengono nell’ordito rnotivazionale della sentenza delle Sezioni Unite Quarticelli (n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088), secondo la quale, «in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo». Dopo avere sottolineato l’assenza di esplicita definizione del concetto di destrezza, le Sezioni Unite hanno
considerato che «la formulazione dell’articolo 625 cod. peri, e la funzione di aggravamento del trattamento punitivo autorizzano l’affermazione che, se commesso con destrezza, il fatto di reato è qualificato da una o da talune modalità dell’azione che trascendono l’attività di impossessamento, necessaria per la consumazione del delitto. A fronte della configurazione legale fisica del furto semplice, che postula già di per sé, anche secondo la comune accezione nella dimensione etimologica del termine, un comportamento predatorio nascosto, celato, non evidente, attuato in modo da evitarne ia scoperta, il furto con destrezza si caratterizza per l’esecuzione dell’azione in modo tale da superare quella configurazione, sicché la modalità destra della condotta realizza un quid pluris rispetto alla ordinaria materialità del fatto di reato» (Sez. Un. Quarticelli par.3 del Considerato in diritto). La ratio dell’aggravante è da individuare nella considerazione che il fatto criminoso presenta un disvalore più accentuato in quanto l’altrui patrimonio è oggetto di aggressione compiuta con modalità più efficaci in quanto rapide, agili, oppure scaltre ed indicative di una maggiore pericolosità sociale.
2.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata risulta avere fatto un buon governo dei superiori principi, ritenendo integrata l’aggravante in quanto l’imputata ha agito con particolare abilità e rapidità, intralciando il passaggio della persona offesa lungo la scala, sottraendo in maniera fulminea dalla tasca dei pantaloni la somma di euro 2.000 mentre passava a fianco della vittima, senza che quest’ultima neppure si avvedesse della sottrazione. La condotta furtiva, dunque, non si è manifestata nella sua forma “semplice” ma si è caratterizzata per una particolare abilità commissiva finalizzata a neutralizzare l’ordinaria vigilanza della persona offesa sulla cosa stessa.
Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio e al mancato disconoscimento della contestata recidiva. Nessuna carenza motivazionale risulta ravvisabile nel ragionamento della Corte territoriale, che ha respinto il corrispondente motivo di appello richiamando i plurimi precedenti penali dell’imputata e sottolineando che l’ultimo reato è stato commesso nel 2015 (sentenza indicata al numero 13 del casellario), nonché che i precedenti penali “dello stesso tipo” sono ben 15.
Ancora più incisiva la valutazione, sul punto, operata dal giudice di primo grado, che ha ritenuto concreto il pericolo di ricaduta nel reato non soltanto in considerazione del numero dei precedenti penali (contro il patrimonio) ma anche tenuto conto delle modalità esecutive (indicative di spregiudicatezza), delle condizioni soggettive dell’imputata (priva di lecita attività lavorativa e con un
nucleo familiare privo di redditi). Peraltro, la recidiva non risulta avere avuto alcuna concreta incidenza sul trattamento sanzionatorio, essendo stata la pena base determinata, ai sensi dell’art.63, comma 4, cod. pen., sulla base delle plurime e ritenute altre circostanze aggravanti.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.