Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17167 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17167 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
NOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 luglio 2023, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME per uno degli episodi di furto attribuitigli, per difett di querela, confermando la condanna per i residui sette episodi di furto, rideterminando la pena complessiva in anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 282,66 di multa.
1.1. La Corte d’appello, in risposta ai motivi di gravame, osservava, per quanto qui di interesse in relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. in ordine ai capi 1, 2 e 3 della rubrica (unica censura mossa nell’odierno ricorso), quanto segue.
La pizzeria indicata al capo 1 si trovava nella via principale del paese ed il furto era stato consumato in tempo di notte approfittando del fatto che la via fosse deserta e che l’esercizio fosse privo di sistema di allarme e videosorveglianza. L’istituto bancario, dotato di videocamere di sorveglianza che si trovava nei pressi era dall’altra parte della strada.
La diversa pizzeria di cui al capo 2, era dotata di un sistema di videosorveglianza che era però inattivo.
Sistema che era invece attivo a difesa della vineria indicata al capo 3.
Si trattava però, in tutti i casi, di esercizi pubblici in vie di passaggio rispe alle quali il tempo di notte costituiva una minorata difesa venendo a cessare il traffico di veicoli e persone (citava Cass. Rv. 275272 proprio su minorata difesa e impianto videosorveglianza).
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. in relazione ai furti contestati ai capi 1, 2 e 3 della rubrica, in assenza di element ulteriori rispetto al mero orario notturno in cui erano stati consumati i reati.
Quanto all’esercizio di cui al capo 1 della rubrica, si osservava come nelle vicinanze vi fosse un istituto bancario, dotato di sistema di allarme e di telecamere attive ed era meramente congetturale l’affermazione della Corte che questo riprendesse soltanto l’altro lato della strada.
L’esercizio commerciale di cui al capo 3 era poi munito di sistema di videosorveglianza, attivo nell’occorso.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato non merita accoglimento.
Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, risolvendo il precedente contrasto, hanno precisato con la formulata massima che:
“La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa”, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto”.
Così rifacendosi all’orientamento più generale secondo cui, “ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizza bile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all’età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata (Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013, dep. 2014, Di Guida, Rv. 258337; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, COGNOME, Rv. 279302).”.
E, pertanto, “solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia, come si è visto, con il maggior disvalore della condotta derivante dall’approfittamento delle «possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi»; maggior disvalore, a sua volta, necessario a dar conto della concreta, maggiore offensività che giustifica, nel singolo caso, l’aggravamento sanzionatorio comminato dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (Sez. 4, n. 15214 del 6/3/2018, COGNOME, Rv. 273725; Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267496, peraltro non riguardante il “tempo di notte”, bensì l’approfittamento dello stato di disoccupazione in cui versavano i candidati truffati in un periodo di grave crisi economica).
Proseguono le Sezioni unite precisando che “ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della c. d. “minorata difesa” l’interprete deve rifuggire dalla prospettiva anche implicita della valorizzazione di presunzioni assolute, e non può limitarsi a richiamare il dato astratto della commissione del reato in tempo di notte, dovendo considerare lo specifico contesto spazio-temporale in cui si sono verificate le vicende storico-fattuali oggetto d’imputazione, sì da enucleare, in concreto, l’effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa che sia, in ipotesi, derivato dall commissione del reato nella circostanza in concreto valorizzata (in questo caso, di tempo), nonché l’approfittamento di essa da parte del soggetto agente”.
“Ne consegue .. che l’interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante de qua, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell’ordine:
l’esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di “ostacolo alla pubblica o privata difesa”;
la produzione in concreto dell’effetto di “ostacolo alla pubblica o privata difesa” che ne sia effettivamente derivato;
il fatto che l’agente ne abbia concretamente “profittato” (avendone, quindi, consapevolezza).
Per concludere che “A parere del collegio, di norma, il “tempo di notte” costituisce di per sé circostanza di tempo astrattamente idonea ad ingenerare una situazione di “ostacolo alla pubblica o privata difesa”, perché di notte, secondo consolidate massime di esperienza, riconosciute come tali e generalmente accettate, più volte accreditate dal legislatore:
cala l’oscurità e le strade sono poco illuminate (il che favorisce la commissione di azioni delittuose, meno agevolmente visibili ab extemo);
le persone (vittime che potrebbero meglio difendersi se sveglie; terzi, che potrebbero prestare soccorso alle prime) sono dedite al riposo;
la maggior parte delle attività (lavorative e ricreative) cessa, e di conseguenza le strade e gli uffici sono molto meno frequentati;
la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso.”
E tuttavia, come indicato nel formulato principio di diritto:
“Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., non è, tuttavia, sufficiente ritenere l’astratta idoneità di una situazione, quale il tempo di notte, ad incidere sulle capacità di difesa, riducendole, ma occorre «individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata» (Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, COGNOME, Rv. 246160), ed, in particolare, che la commissione del reato in tempo di notte abbia in concreto agevolato il soggetto
agente nell’esecuzione del reato stesso, ostacolando (pur senza annullarle del tutto) le possibilità di difesa pubblica o privata.”
Tutto ciò premesso, risulta evidente, allora, come sia priva di manifesti vizi logici la pronuncia oggi impugnata, laddove si era osservato come, proprio rispetto ai locali pubblici presso i quali erano avvenuti i furti, situati nei centri abitati, la difesa diffusa determinata, di giorno, dall’intensa frequentazione dei luoghi, nel tempo di notte, venisse grandemente a scemare (non disponendo poi alcuno degli stessi di impianti di videosorveglianza che consentissero un monitoraggio continuo dei luoghi: vd. Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157) così da potersi affermare la diminuita difesa dei medesimi, come ritenuta dall’art. 61 n. 5 cod. pen., di cui l’imputato era così consapevole da avere agito proprio in tale lasso di tempo, evidentemente confidando nella situazione che di notte si creava.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 25 marzo 2024.