Furto Notturno e Aggravante di Minorata Difesa: La Conferma della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14216 del 2024, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica nel diritto penale: l’applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa in caso di furti commessi durante le ore notturne. La decisione conferma un orientamento consolidato, ribadendo che agire con il favore delle tenebre è di per sé sufficiente a integrare l’aggravante, in quanto crea una condizione di oggettiva vulnerabilità per le vittime.
I Fatti del Caso: Furti in Abitazione a Capezzano Pianore
Il caso trae origine da una serie di furti, consumati e tentati, in abitazione, commessi da un individuo in una notte di luglio del 2017. L’imputato era stato condannato sia in primo grado che dalla Corte di Appello di Firenze. La difesa, tuttavia, decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando un unico punto della sentenza di secondo grado: l’applicazione dell’aggravante prevista dall’articolo 61, numero 5, del codice penale, ovvero quella della cosiddetta “minorata difesa”.
Il Ricorso e la questione sulla minorata difesa
Il motivo del ricorso si concentrava esclusivamente sulla legittimità dell’applicazione dell’aggravante della minorata difesa. Secondo la tesi difensiva, il solo fatto che i reati fossero stati commessi di notte non era sufficiente a giustificare un aumento di pena. Si sosteneva, implicitamente, che fossero necessarie ulteriori e specifiche circostanze che dimostrassero un effettivo ostacolo alla difesa pubblica o privata.
La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a stabilire se la circostanza temporale (l’orario notturno) possa, da sola, integrare l’aggravante in questione.
La Decisione della Corte e l’applicazione della minorata difesa
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito che la Corte d’Appello aveva applicato correttamente il principio di diritto, ormai consolidato anche a Sezioni Unite (sentenza n. 40275/2021).
Il Principio di Diritto Affermato
Il principio cardine è il seguente: la commissione di un reato in tempo di notte è di per sé idonea a integrare l’aggravante della minorata difesa. Questo perché l’oscurità e la ridotta vigilanza pubblica e privata creano una situazione di vantaggio per l’autore del reato e, specularmente, di svantaggio per la vittima.
La Corte ha specificato che per l’applicazione dell’aggravante è necessario che:
1. La difesa pubblica o privata sia stata in concreto ostacolata.
2. Non sussistano altre circostanze di natura diversa che possano neutralizzare l’effetto di vulnerabilità creato dalla condizione notturna.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva motivato la decisione sottolineando che i furti erano avvenuti di notte, approfittando del sonno delle vittime e della totale assenza di passaggio di persone nelle strade, elementi che, complessivamente, rendevano la difesa estremamente difficile.
Le Motivazioni e Conclusioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una logica di aderenza alla realtà fattuale. Agire di notte non è una scelta casuale, ma una strategia precisa per ridurre il rischio di essere scoperti e per sfruttare la maggiore vulnerabilità delle persone e dei luoghi. Il sonno, la scarsa illuminazione e le strade deserte sono fattori che oggettivamente diminuiscono la capacità di reazione sia delle vittime dirette sia di eventuali testimoni o forze dell’ordine.
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un punto fermo della giurisprudenza: il tempo di notte è un elemento qualificante che, salvo prova contraria, facilita la commissione dei reati contro il patrimonio e giustifica un trattamento sanzionatorio più severo attraverso l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa. La decisione implica che, per escludere tale aggravante, la difesa dovrebbe dimostrare la presenza di circostanze eccezionali che, nonostante l’orario notturno, abbiano reso la difesa agevole (ad esempio, un luogo eccezionalmente illuminato e sorvegliato anche di notte). In assenza di tali elementi, la commissione notturna del reato sarà sufficiente a configurare l’aggravante.
Commettere un furto di notte costituisce sempre l’aggravante della minorata difesa?
Sì, secondo l’ordinanza, la commissione di un reato in tempo di notte è di per sé idonea a integrare l’aggravante della minorata difesa, a condizione che la difesa pubblica o privata sia stata concretamente ostacolata e non vi siano altre circostanze che neutralizzino tale effetto.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare l’aggravante in questo caso?
La Corte ha basato la sua decisione sul fatto che i reati si sono verificati di notte, approfittando del sonno delle vittime e dell’assenza di transito di persone, circostanze che hanno oggettivamente ridotto la possibilità di difesa.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato dall’imputato?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14216 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14216 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOLLA NIKE (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a MOLLA NIKE per il delitto di furto aggravato in abitazione, consumato e tentato, nonch continuato (fatti commessi in Capezzano Pianore il 27 luglio 2017);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale si censura l’applicazione in danno dell’imputa ricorrente della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., è generi manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, con l’addurre a fondamento dell’applicazione dell’aggravante il fatto che tutte le condotte di reato si fossero verific tempo di notte, profittando del sonno delle vittime e dell’assenza di transito di persone in ora notturno nel luogo in cui le abitazioni prese di mira erano collocate, ha mostrato di esse fedelmente attenuta al principio di diritto secondo cui la commissione del reato in tempo di nott è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa”, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. del 15/07/2021, Rv. 282095);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente