Minaccia Immaginaria: Quando la Percezione della Vittima Rende un Fatto Reato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 28343 del 2025, ci offre l’opportunità di approfondire un concetto cruciale nel diritto penale: la rilevanza della minaccia immaginaria. Il caso, nato da un banale litigio stradale, dimostra come la legge si concentri sull’effetto psicologico che una minaccia ha sulla vittima, piuttosto che sulla sua concreta realizzabilità. La decisione chiarisce che l’intimidazione, anche se basata su un male fittizio, costituisce reato quando viene percepita come seria ed efficace dalla persona offesa.
I fatti del caso
La vicenda giudiziaria trae origine da una controversia stradale di lieve entità. Tuttavia, la situazione degenera rapidamente. L’imputato, sfruttando la situazione, costringe la controparte a consegnargli una somma di denaro. Per raggiungere il suo scopo, non esita a utilizzare pesanti intimidazioni: minaccia di picchiare la vittima e di privarla di beni essenziali come l’automobile, il telefono e il computer. È importante sottolineare che entrambe le parti erano consapevoli della totale inconsistenza del pretesto iniziale (la controversia stradale), rendendo l’azione dell’imputato una palese forzatura.
Il ricorso in Cassazione e la minaccia immaginaria
Condannato nei primi due gradi di giudizio, l’imputato presenta ricorso in Cassazione. La sua difesa tenta di ottenere una rilettura completa degli elementi probatori, chiedendo alla Suprema Corte di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Questa richiesta, tuttavia, si scontra con i limiti intrinseci del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un “terzo grado” di processo dove si possono riesaminare le prove, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto. Il ricorso viene quindi giudicato generico e inammissibile su questo punto, poiché non si confronta adeguatamente con le motivazioni della sentenza d’appello.
Le motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nel principio, già affermato in precedenza dalla stessa Corte (sentenza n. 21974/2017), secondo cui è del tutto indifferente che la minaccia riguardi un male reale o immaginario. Ciò che rileva, ai fini della configurabilità del reato, è unicamente l’effetto coercitivo che tale minaccia produce sul soggetto passivo. Se la rappresentazione intimidatoria è tale da essere percepita come seria ed effettiva dalla vittima, allora l’effetto di coartazione della volontà si realizza, e con esso il reato. La legge tutela la libertà di autodeterminazione dell’individuo, che viene lesa nel momento in cui la paura, generata dalla minaccia, lo costringe ad agire contro la propria volontà, a prescindere dal fatto che il pericolo minacciato potesse concretamente realizzarsi o meno.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce con forza un concetto fondamentale: nel valutare la gravità di una minaccia, il focus è sulla prospettiva della vittima. L’impatto psicologico e la capacità dell’intimidazione di coartare la volontà altrui sono gli elementi determinanti. Questo approccio garantisce una tutela più ampia alle persone offese, riconoscendo che la paura e la coercizione sono reali anche quando la minaccia che le genera è fittizia. La decisione conferma che l’ordinamento giuridico penale protegge la libertà morale dell’individuo da qualsiasi forma di pressione illecita, sia essa fondata su pericoli concreti o su una minaccia immaginaria abilmente costruita per spaventare e sottomettere.
Una minaccia di un male immaginario può costituire reato?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, è indifferente che il male minacciato sia reale o immaginario. Ciò che conta è che la minaccia sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, producendo un effetto coercitivo sulla sua volontà.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No. Il ruolo della Corte di Cassazione è limitato al cosiddetto “sindacato di legittimità”, ovvero al controllo sulla corretta applicazione della legge. Non può entrare nel merito dei fatti o procedere a una nuova valutazione delle prove, compito che spetta ai giudici dei gradi precedenti.
Qual era l’accusa specifica nel caso esaminato?
L’imputato era accusato di aver costretto la persona offesa a consegnargli una somma di denaro per chiudere una controversia stradale. La costrizione è avvenuta minacciando la vittima di picchiarla e di privarla della macchina, del telefono e del computer.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28343 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28343 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/06/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1043/2025 UP – 25/06/2025 R.G.N. 9856/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiedo l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui piø gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
Peraltro, Ł indifferente la minaccia di un male reale o immaginario, dal momento che identico Ł l’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, quando la rappresentazione intimidatoria Ł percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, COGNOME, Rv. 270072-01).
L’imputazione ascritta al XXXXXXXXXX consiste esattamente nell’avere costretto la persona offesa, minacciandola di picchiarlo nonchØ di privarlo della macchina, del telefono e del computer, a consegnare una somma di denaro per chiudere una controversia stradale della cui totale inconsistenza ero pienamente consapevoli sia l’imputato che la persona offesa.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME