Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6941 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6941 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Napoli, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la qual l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denun erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di responsabili dolendosi, in particolare, della mancanza dell’elemento soggettivo, non è consenti dalla legge in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi d Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparen poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 260608);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 2 cod. pe manifestamente infondato, posto che è ius receptum che il suddetto beneficio non ricorre ogni qualvolta «la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato com sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d’ira ovvero il ne causale fra il fatto ingiusto e l’ira, pur non essendo il concetto di adeguat proporzione connotato della circostanza attenuante medesima» (Sez. 1, Sentenza n. 30469 del 15/07/2010, Rv. 248375 – 01). In ogni caso, nella specie, l’one argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare della sentenza impugnata, in cui la Corte di Appello ha chiarito adeguatamente perch l’imputato non fosse meritevole dell’attenuante richiesta, precisando tra l’altro minacce proferite nei riguardi delle parti civili sono state reiterate in plurime e d occasioni, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole, assume, nel ca di specie, sicura rilevanza al fine di escludere il rapporto causale con lo stato riferire la reazione ad un sentimento differente quale l’odio o il rancore.);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025.