Minaccia a pubblico ufficiale: la Cassazione conferma la linea dura
La recente pronuncia della Corte di Cassazione affronta il tema della minaccia a pubblico ufficiale all’interno degli istituti penitenziari. Il caso analizzato riguarda un detenuto che, di fronte al malfunzionamento di un fornellino a gas, ha utilizzato toni intimidatori verso gli agenti di polizia penitenziaria per ottenerne la sostituzione immediata. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere come la legge tuteli l’esercizio delle funzioni pubbliche da ogni forma di coercizione esterna.
I fatti e il contesto della vicenda
La vicenda trae origine da una protesta violenta messa in atto da un soggetto ristretto in carcere. L’imputato, lamentando il guasto di un’apparecchiatura in dotazione, ha rivolto minacce esplicite agli assistenti di polizia penitenziaria addetti ai magazzini. L’obiettivo era forzare gli agenti a procedere istantaneamente alla sostituzione del bene, scavalcando le normali procedure interne. Nonostante la difesa abbia tentato di minimizzare l’accaduto citando un presunto rifiuto iniziale degli agenti, i giudici di merito hanno ravvisato tutti gli estremi della condotta illecita.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati dalla difesa erano manifestamente infondati o meramente riproduttivi di questioni già ampiamente discusse. La Corte ha sottolineato che la natura della minaccia a pubblico ufficiale non viene meno anche se l’agente mostra indifferenza o rifiuta la richiesta iniziale, poiché ciò che rileva è l’intento di condizionare l’attività d’ufficio attraverso l’intimidazione.
Analisi della condotta intimidatoria
Il punto centrale della decisione risiede nella finalità della minaccia. Quando l’azione è volta a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto del proprio ufficio (in questo caso, la gestione del magazzino e delle dotazioni), il reato si configura pienamente. La Corte ha inoltre evidenziato come la riprovevolezza del fatto sia accentuata dai precedenti penali del ricorrente, che denotano una spiccata capacità a delinquere e una resistenza sistematica all’autorità.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla corretta qualificazione giuridica della minaccia come strumento di pressione indebita. La Corte ha chiarito che l’attività di sostituzione del fornellino rientra tra i compiti d’ufficio degli addetti al magazzino. Pertanto, qualsiasi tentativo di accelerare o imporre tale attività tramite minacce costituisce una violazione dell’art. 336 del Codice Penale. L’indifferenza mostrata dagli agenti rispetto alla richiesta non esclude il reato, ma anzi conferma che la minaccia era l’unico mezzo scelto dall’imputato per piegare la volontà dei pubblici ufficiali. Inoltre, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione sulla gravità del fatto operata dai giudici di merito, basata sulla storia criminale del soggetto.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il rispetto delle funzioni pubbliche è un pilastro dell’ordinamento che non ammette deroghe, nemmeno in contesti di tensione come quello carcerario. Il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla severità con cui il sistema giudiziario tratta le interferenze violente o minacciose contro chi esercita una funzione pubblica, confermando che la tutela della libertà di azione del pubblico ufficiale è prioritaria rispetto alle pretese, seppur legittime nel merito, avanzate in modo illecito.
Cosa succede se si minaccia un agente per ottenere un servizio dovuto?
Anche se la richiesta riguarda un atto d’ufficio legittimo, l’uso della minaccia per ottenerlo costituisce reato e comporta la condanna penale.
Il comportamento del pubblico ufficiale può giustificare la minaccia?
No, l’eventuale indifferenza o il rifiuto iniziale dell’agente non legittimano mai l’uso di toni intimidatori o violenti da parte del cittadino.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria che solitamente ammonta a tremila euro verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40891 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40891 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SCORRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo è manifestamente infondato attesa l’indifferenza al fine del primo rif mostrato dagli assistenti di polizia penitenziaria rispetto alla richiesta veicolata dall’im l’immediata sostituzione di un fornellino a gas non funzionante) atteso che come messo in evidenza dal primo giudice, con considerazione correttamente validata in appello, la minacci rivolta dal ricorrente era espressamente finalizzata a costringere i destinatari a ren comunque e forzatamente la detta attività, pacificamente ricompresa tra le attività di ufficio stessi ( addetti al magazzini dell’istituto penitenziario);
il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliat e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito nel mettere in evi la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce dei precedenti del ricorrente;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.