Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35032 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35032 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Ateleta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 18 novembre 2022 dalla Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvic della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 483 cod. pen. perché estinto per prescrizione e per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza delle Corte d’appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza di condanna emes a dal Tribunale
di Perugia per i reati di cui agli artt. 46-47 d.P.R. n. 445 del 2000 in 483 cod. pen. (capo A) e 353 cod. pen. (capo B), ha ridotto la peni elezione all’art. inflitta ad anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 550,00 di multa, confernhando nel resto l’appellata sentenza.
Deduce due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termihi strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di falso ideologic contestato al capo A. Sostiene il ricorrente che la condotta da c uesto tenuta è consistita, non già in un’autocertificazione compilata di suo pugno, ma nella compilazione di un modulo prestampato, non facilmente intelligibile, in cui doveva dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 38 de Codice Appalti secondo la più generale previsione degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000. Si richiama a sostegno la giurisprudenza di questa Corte che esclude il dolo del reato di cui all’art. 483 cod. pen. nel caso in cui la dichiarazione sia contenuta in un modulo prestampato di non immediata comprensione, potendosi, al più, imputare al dichiarante una colposa omissione di indagine insuscettibile di integrare il dolo del reato (si richiama, Sez. 5, n. 48604 del 2018).
1.2. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’articolo 353 cod. pen Assume il ricorrente che, in primo luogo, non vi è stata alcuna “gara” in quanto la stazione appaltante (Provincia di Perugia) ha proceduto ad una trattativa privata con la RAGIONE_SOCIALE; la condotta di falso ascritta al COGNOME non è stata di per sé da sol sufficiente ad influire sull’assegnazione in favore della RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’offer presentata dalla società del ricorrente è risultata la seconda, su due, ed è stata recuperata a seguito della esclusione/rinuncia della prima offerente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare i motivi di ricorso, appare utile ricostruire brevemente la cronologia dei fatti. Dalle sentenze di merito risulta che: 1) la proc dura negoziata per l’affidamento in gestione della Seggiovia “OM/INDIRIZZO Monti del INDIRIZZO – INDIRIZZO” è stata indetta dalla Provincia di Perugia dopo un irimo tentativo infruttuoso di gara a evidenza pubblica; 2) a detta procedura hanno partecipato, su
invito dell’ente, due sole società, la RAGIONE_SOCIALE, di cui il amministAVV_NOTAIO unico, e la RAGIONE_SOCIALE, risultata aggiudicataria; 3) ricorrente era I ‘aggiudicazione alla RAGIONE_SOCIALE è stata successivamente revocata per inadennpier za e, a seguito di esplicita conferma da parte del COGNOME della precedente istanza e della sua dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 d Igs. n. 163 de 2006, con determina della Provincia di Perugia del 21 novembre 2012 si procedeva alla aggiudicazione in via definitiva della gara alla RAGIONE_SOCIALE; 4) con successiv determina del 20 febbraio 2013 la Provincia di Perugia, sulla base delle condanne risultanti dal certificato del casellario giudiziale del COGNOME per vari reati, tra cui di tentato riciclaggio, espressamente contemplato tra i reati ostativi dall’art. 38 comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, dichiarava l’inefficacia ex tunc del provvedimento di aggiudicazione.
3. Così ricostruita la cronologia della procedura amministrativa, rileva il Collegio che il primo motivo di ricorso appare infondato; tuttavia, l’avvenuto decorso dei termini di prescrizione del reato, tenuto conto della sospensione della prescrizione per 93 giorni, impone di disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione.
Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che nel modulo compilato dal COGNOME il partecipante alla gara era tenuto a dichiarare espressamente di nclin trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 che al comma 1, lett. c) prevede quale condizione ostativa l’essere il dichiarante gravato da sentenza irrevocabile di condanna per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, tra i quali considera specificamente talune fattispecie criminose e, in particolare, per quanto rileva in questa Sede, il reato di riciclaggio.
La Corte di appello, con motivazione persuasiva ed immune da vizi logici o giuridici, ha ravvisato la responsabilità del ricorrente per il falso documental ponendo l’accento, da un lato, sulle molteplici condanne definitive ripOrtate da COGNOME COGNOME solo per il reato specificamente ostativo di tentato riciclaggio, ma anche per altre condotte, quali quelle di ricettazione e truffa, oggettivamente incidenti sulla “moralità” e sull – immagine professionale” dell’imprenditore.
Quanto all’elemento psicologico del reato, la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha considerato che COGNOMECOGNOME imprenditore gravato da oneri di diligenza informativa, oltre ad essere certamente corsapevole delle numerose condanne riportate (ben quindici) e della gravità di talune ·elle fattispecie criminose ascrittegli, pur avendo sottoscritto un modulo, ha r iterato siffatta
condotta per ben due volte, nonostante in esso fosse espressamente richiamato l’art. 38 d.lgs. 163 del 2006.
Peraltro, nella sentenza di primo grado si è sottolineato che il modulo in questione conteneva la specifica attestazione (evidentemente sottoscritta dal ricorrente) di non essere stato condannato irrevocabilmente per delitti che comportavano l’esclusione dalla procedura di affidamento e, più esattamente, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Come anticipato, risulta, tuttavia, decorso il termine di prescrilione del reato per entrambe le condotte contestate al capo A). Come rilevatp dalla Procura AVV_NOTAIO, infatti, l’applicazione della recidiva reiterata conduce, comunque, ad una pena inferiore alla soglia di sei anni prevista dall’art. 157, comma primo, cod. pen. Infatti, come già affermato da questa Corte, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l’aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima staPilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall’art. 157, comma primo, cod. pen» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 16581 del 28/03/20j9, Stocola, Rv. 275724). Ne discende che il termine ordinario di anni sei, prolungatp di due terzi ai sensi dell’art. 161 cod. pen. ammonta ad anni dieci ai quali devono aggiungersi i 93 giorni di sospensione risultanti dal fascicolo della Corte d’appello, di talché il termin in parola risulta decorso alla data del 5.2.2022, anteriore alla sentenza d’appello emessa in data 18.11.2022, con riferimento alla prima violazione, e alla data del 22/2/2023, con riferimento alla seconda violazione dell’art. 483.
4. Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato.
4.1. Ad avviso del Collegio la sentenza impugnata ha correttamente inquadrato la procedura negoziata avviata dalla Provincia di Perugia nell’ambito di una “gara”, dovendosi considerare tale ogni procedura in cui, a prescindere dal nomen iuris adottato o dall’adozione di specifiche formalità, la Pubblica Amministrazione proceda all’individuazione del contraente su base comparativa, a condizione che siano previamente indicati e resi noti i criteri di selezione e di presentazione delle offert (Sez. 6, n. 9385 del 13/4/2017, dep. 2018, Giugliano, Rv. 272227; Sez. 6, n. 8044 del 2171/2016, 2016, Rv. 266118), elementi, questi, ritenuti sussist nti nel caso in esame, secondo quanto affermato dalla Corte territoriale e non specificamente censurato dal ricorrente, con riferimento, tra gli altri, al “canone a baSe d’asta” per primi quindici anni di durata del contratto, su cui i partecipanti erano stati posti
condizione di proporre eventuali rialzi, ed agli investimenti minimi c a effettuare nei primi due anni dalla stipula del contratto.
4.2. È, invece, fondata la doglianza relativa alla qualificazione quale “mezzo fraudolento” della condotta di cui al capo A), consistita nella falsa attestazione della insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 collocandosi siffatta condotta nella fase di produzione dei titoli necessari per partecipare alla gara.
4.3. Va, innanzitutto, premesso che nel reato di turbata libert2 degli incanti la condotta criminosa si sostanzia nell’alterazione del normale svolgimento della gara attraverso l’impiego di mezzi tassativamente indicati dal legislatore, ovvero violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni, nonché mezzi fraudolenti. La norma incriminatrice richiede, infatti, che, a seguito dell’uso di detti mezzi, si impedisca svolgimento della gara, restando essa deserta, ovvero, si disturbi il suo regolare svolgimento, influenzandone e alterandone il risultato che, senza l’intervento perturbatore, avrebbe potuto essere diverso.
Ciò che, in definitiva, rileva, nell’ottica della fattispecie incriminOtrice in esam è che la condotta dell’agente, attuata con una dei mezzi tassativamente indicati dal legislatore, incida sull’ordinario dispiegarsi del meccanismo di espletamento della procedura, determinandone un’alterazione, con i conseguenti riflessi sul piano della legittimità e dell’effettività della libera concorrenza, suscettibile di essere garant soltanto mediante cadenze procedimentali fisiologiche ed ispirate esclusivamente all’interesse generale.
4.4. In particolare, per quanto rileva in questa Sede, la categcliria strumentale dei “mezzi fraudolenti”, benché non descritta dal legislatore, è stata interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, in relazione alla ratio della norma incriminatrice ed al bene giuridico da questa tutelato.
Si è, infatti, condivisibilmente affermato che tale categoria strumentale può essere costituita da qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle Condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedimentali – quali il ricorsq a prestanomi, l’indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti (Sez. 6, n. 42770 del 11/07/2014, COGNOME, Rv. 260726) o a qualsiasi artificio, inganno, menzogna, mendacio (anche documentale) o comportamento, comunque, connotato da decettività – e a pregiudicare l’effettività della libera concorr nza, la qu presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi s Ila base di u corretto quadro informativo (Sez. 6, n. 42770 del 2014, cit.; si ved anche Sez. 6,
n. 44701 del 19/10/2021, COGNOME, Rv. 282743 che ha ricondotto i ella nozione di “mezzo fraudolento” la produzione da parte dì un concorrente di fa si preventivi, al fine di dimostrare la congruità dell’offerta ed evitare l’esclusione dalla gara).
E’ stato, inoltre, chiarito che, qualunque sia l’attività riconducibile a det categoria, deve, in ogni caso, trattarsi di mezzi che siano diretú?mente idonei a incidere sul corretto svolgimento di una gara già avviata (Sez. 6, n. 44701 del 19/10/2021, COGNOME, Rv. 282743; Sez. 6, n. 8020 del 11/11/2015, de . 2016, COGNOME, Rv. 2663329) e a determinare l’evento del reato. Va, infatti, considerato che il delitto di turbata libertà degli incanti è un reato di pericolo concreto, configurabile solo se comportamento dell’agente lede il principio della libera concorrenza che la norma incriminatrice intende tutelare sia nell’interesse dei partecipanti, nei quali si è crea l’affidamento della regolarità del procedimento, sia nell’interesse dell’amministrazione (Sez. 6, n. 6605 del 17/11/2020, COGNOME, Rv. 28(837; Sez. 6, n. 653 del 14/10/2016, dep. 2017, COGNOME Rv. 269525; Sez. 6,, n. 18161 del 05/04/2012, COGNOME, Rv. 252638).
Occorre, dunque, che le condotte tipizzate dal legislatore si sian O manifestate in una minaccia concreta per la libera concorrenza, determinando un rischio di alterazione del corso degli incanti. (Sez. 6, n. 12333 del 01/03/2022i, COGNOME, Rv. 284572). Da tempo, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il delitto in esame si configura non solo nel caso di danno effettivo, mari anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l’effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell’illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzar l’andamento della gara (Sez. 6, n. 42770 del 11/07/2014, COGNOME, RV. 260726; Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, COGNOME, Rv. 254906; Sez. 6, n. 26809 del 07/04/2011, COGNOME, Rv. 250469).
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, ritiene, pertanto, il Collegio che una interpretazione dell’art. 353 cod. pen. alla luce del principio di offensività e determinatezza della fattispecie incriminatrice impone di escludere dall’area della punibilità le condotte antecedenti l’allestimento della gara in quanto inidonee a determinare una concreta minaccia per la libera concorrenza.
Deve, dunque, ribadirsi che le condotte anteriori all’allestimento iiella gara, tese ad eludere cause ostative alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, non integrano i “mezzi fraudolenti” previsti dalla norma incriminatrict , trattandosi di condotte di per sé inidonee ad esporre a pericolo il bene dell’effetti ità della liber concorrenza, se non in termini meramente potenziali (da ultimo, cfr. Sez. 6, n. 24772 del 24/02/2022, Ieffi, Rv. 283606).
Pertanto, le mere falsità (materiali e/o ideologiche), realizzate, come nel caso di specie, per accedere alla gara, pur incidendo sulla legittimità amnr inistrativQ della procedura, non configurano un tentativo di turbata libertà degli incanti in quanto inidonee ad alterare il corso della gara, integrando, piuttosto, distinte figure di reato per le modalità di esplicazione della condotta e per il bene giuridico tutelato (cfr Sez. 6, n. 118 del 02/10/2012, dep. 2013, Palermo, Rv. 254008 cne ha escluso la configurabilità del tentativo di turbativa di pubblico incanto ir relazione al presentazione della fotocopia alterata di un documento autentico, anziché dell’originale della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara).
5. Sulla base di quanto sopra esposto va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quanto al reato di cui al capo B), perché il fatto non sussiste, dovendosi escludere che il mendacio documentale commesso dal ricorrente integri il mezzo fraudolento rilevante ai fini della sua configurabil tà, anche nell forma tentata, e, quanto al reato di cui al capo A), perché estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste e quanto al reato di cui al capo A) per prescrizione. Così deciso il 4 luglio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
P esid ente