Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43843 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43843 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME,DO; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 7 giugno 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale del 25 giugno 2020 che aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME pene di legge, in quanto ritenuti colpevoli dei delitti di estors continuata pluriaggravata e varie ipotesi di cessione di stupefacenti il primo, di plurimi episo cessione di droga il secondo.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati con distinti atti del medesimo difensore, AVV_NOTAIO, deducendo con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. per COGNOME:
difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al capo n. 3 dell’imputa stante che le dichiarazioni della presunta vittima COGNOME COGNOME COGNOME non attendib relazione alla posizione dei concorrenti nel medesimo reato; in particolare si sottolineava l’e assolutorio per il presunto istigatore COGNOME COGNOME COGNOME per il COGNOMECOGNOME inoltre la ricostruzione
fatti manifestava il mendacio del COGNOME in ordine a plurime circostanze . che veni distintamente elencate;
contraddittorietà della motivazione in relazione alla omessa derubricazione del fatto estorsi nella ipotesi tentata posto che lo COGNOME aveva escluso di avere effettuato pagamenti nell’ temporale oggetto di contestazione tra agosto e settembre 2018;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla aggravante di cui all’art. 416 cod.pen. non essendovi alcun riscontro alla contestazione di avere agito quale soggetto di spicc della locale criminalità di Japigia e dei contatti con gli esponenti del quartiere San Paolo; i non risultava da alcun elemento che il COGNOME NOME avesse incaricato altri di intimidire NOME facendo riferimento a contesti di criminalità organizzata;
erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui alla comma 5 dell’art. 73 DPR 309/90 posto che la sola reiterazione delle cessioni no poteva giustificare tale conclusione secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal ricors che le cessioni allo COGNOME COGNOME COGNOME comunque modeste;
manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva, all’ent della pena base ed agli aumenti per la continuazione.
1.3 Nell’interesse del COGNOME si lamentava erronea applicazione della legge penale con riferimento all’omesso riconoscimento della ipotesi di cui alla comma 5 dell’art. 73 DPR 309/9 posto che al COGNOME COGNOME stati contestati 4 episodi di vendita per un totale di 8 consegne, che ruolo dello stesso era del tutto marginale e che era rimasto del tutto ignoto il valor quantitativo complessivo ceduto e del principio attivo contenuto. C:on il secondo motivo s deduceva difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della attenuante di cui all’ar 62 n. 4 cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso COGNOME è proposto per motivi del tutto reiterativi di questioni già devo all’analisi del giudice di appello e da questi adeguatamente affrontate e deve, pertanto esse dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto al primo motivo, la corte di appello è pervenuta ad un giudizio attendibilità dello COGNOME dopo avere proceduto all’analisi delle dichiarazioni dello unitamente alla valorizzazione di numerosi elementi di riscontro costituiti dal contenuto conversazioni intercettate e messaggi inviati all’indirizzo della p.o. dal contenuto chiarame intimidatorio. Né si evidenzia la lamentata contraddittorietà decisiva con l’assoluzione del COGNOME posto che, con gli argomenti esposti al punto 3 della motivazione, il giudice di appello n escludeva la condotta di quest’ultimo ma ne sminuiva l’efficacia concorsuale negandosi in particolare qualsiasi attività minacciosa direttamente posta in essere dallo stesso. Così che dedotta contraddittorietà non appare proprio sussistere avendo la motivazione di appello individuato anche gli specifici messaggi a contenuto intimidatorio inviati proprio da COGNOME all’indirizzo di COGNOME a sostegno della affermazione di responsabilità.
Anche il secondo motivo, in punto qualificazione giuridica dei fatti, appare non fondato post che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno sottolineato le dichiarazioni di NOME dNOME quali emergeva l’avvenuto pagamento delle partite di stupefacenti a seguito delle minacce ricevute.
A fronte di tali dati, il ricorso propone una lettura non consentita delle emergenze probato sottolineando una sola frase delle complessive dichiarazioni della vittima, quanto al rapporto t dichiarazioni e data di contestazione dei fatti, che in sede di appello ron risulta in alcun valorizzata, introducendo COGNOME solo nella sede di legittimità un elemento nuovo ma precedentemente dedotto.
Quanto NOME doglianze in punto riconoscimento della aggravante di cui all’art. 416 bi cod.pen., con le osservazioni svolte nella impugnata pronuncia, il giudice di appello h sottolineato il reclamato intervento delle cosche locali da parte del COGNOME nella consumazion della fattispecie estorsiva COGNOME giustificando il riconoscimento della aggravante nella sua modal del metodo mafioso, non occorrendo la necessaria appartenenza ad un nucleo di criminalità organizzata ed essendo sufficiente l’evocazione di entità criminali organizzate. Al proposit invero va ricordato COGNOME sia stato affermato che ai fini della configurabilità dell’aggrava dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (con in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esisten di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa vincolo associativo (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 – 01).
Infine manifestamente infondate appaiono le doglianze aventi ad oggetto la richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui al comma quinto dell’art. 73 DPR 309/90 avanzate nell’interesse di entrambi i ricorrenti; invero va ricordato COGNOME secondo l’orientamento del Sezioni Unite la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penal della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri par richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni a considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911 – 01). Correttamente, pertanto, i giudici di merito con valutazione conforme escludevano la ricorrenza della attenuante avuto riguardo NOME modalità dell’azione con giudizio esteso anch al COGNOME e che appare privo di censure posto che le attività di spaccio sono COGNOME ricostruite qu espressione di condotte professionali ed organizzate.
Esente da censure appare anche l’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen che il giudice di appello affida ad analoghe considerazioni circa la stabilità delle attività deli
In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al
yersamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 settembre 2023
IL PRESID NTE
NOME COGNOME/