Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1098 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1098 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROVERE’ DELLA LUNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2022 del TRIBUNALE di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E’ impugnata l’ordinanza con la quale il Tribunale di Trento, ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen., ha revocato la disposta sospensione del procedimento a carico di COGNOME NOME (per i reati di violenza privata e di lesioni personali) con sua ammissione alla messa alla prova: tanto, in ragione della ripetuta violazione del provvedimento da parte dell’interessato, astenutosi dal completare il programma di trattamento nonostante le numerose sollecitazioni in tal senso.
Il ricorso per cassazione a firma del difensore di COGNOME consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., perché la revoca dell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova era stata disposta senza consentire alle parti di interloquire al riguardo, fissando, come previsto dall’art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., apposita udienza, preceduta da congruo avviso: l’udienza del 6 agosto 2022, in cui la revoca era stata adottata, costituiva, infatti, aggiornamento di quella del 2 maggio 2022, differita al solo scopo di consentire all’interessato di completare il programma di trattamento.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 464-octies cod. proc. pen., perché la violazione del provvedimento di ammissione non era imputabile ad un comportamento volontario di NOME, dal momento che il mancato completamento del programma era dovuto a fattori indipendenti dalla sua volontà: ossia, agli accadimenti pandemici verificatisi tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020; all’età avanzata del prevenuto e alle sue documentate condizioni di salute; all’indisponibilità dell’ente selezioNOME ad impiegarlo.
Con requisitoria in data 12 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del AVV_NOTAIO Dottoressa NOME COGNOME, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Merita accoglimento il primo motivo, assorbente rispetto al secondo.
Dal consentito esame degli atti processuali emerge come, con ordinanza in data 2 maggio 2022, fosse stato disposto il rinvio dell’udienza al 6 agosto 2022 per consentire a COGNOME NOME di «elaborare il programma MAP e reperire altro
ente»: dunque, non per mettere in condizione le parti di interloquire sulla revoca della messa alla prova, che venne, quindi, decisa dal Tribunale, all’udienza del 6 agosto 2022, con un provvedimento a sorpresa.
Quanto rilevato depone per l’inosservanza da parte del Tribunale di Trento dell’art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., che stabilisce che, al fine di disporre la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è tenuto a fissare udienza ai sensi dell’articolo 127 cod. proc. pen. per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte si è espressa affermando che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Rv. 277387; Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017, Rv. 271875).
Nel caso di specie, la circostanza che la revoca della sospensione del processo con messa alla prova non sia stata adottata de plano non vale ad elidere l’eccepito vulnus arrecato al contradditorio, posto che per l’udienza in cui il relativo provvedimento è stato pronunciato (fissata per consentire l’elaborazione del programma di trattamento) l’interessato aveva differentemente approntato la propria difesa.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.
Così deciso il 29/11/2022.