Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18130 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 13 marzo 2023, confermava la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME, in relazione al solo delitto di furto di un assegno in bianco, aggravato ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 24 Cost., 168bis cod. pen., 456 cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che nonostante fin dal primo grado abbia eccepito la nullità del decreto che disponeva il giudizio immediato, non recante l’avviso della facoltà di poter richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, la sentenza di appello e anche quella di primo grado non abbiano erroneamente ritenuto sussistente la nullità.
A tal proposito, il ricorrente rileva come illegittima sia la sentenza impugnata, che ha escluso la nullità ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale del 14 febbraio 2020 n. 19 – che dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 456, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere il citato avviso – fosse successiva all’emissione del decreto di giudizio immediato nel caso in esame, cosicché la relativa fase processuale era già definita, ritenendo la norma avente carattere processuale e, per altro, non sussistendo una istanza dell’imputato tesa ad acc:edere alla messa alla prova.
Secondo il ricorrente, l’effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale travolge la norma anche retroattivamente, ed essendo stata dedotta tempestivamente nel corso della prima udienza, la fase non poteva ritenersi ‘esaurita’ né la decadenza integrata.
Inoltre, deduce il ricorrente che con la sentenza n. 201 del 2016 – che dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc pen. nella parte in cui non prevedeva che con l’atto di opposizione a decreto penale dovesse essere dato avviso anche della possibilità di fare richiesta di sospensione con messa alla prova – la Corte delle leggi evidenziava come integri una violazione del diritto di difesa il non aver dato avviso in ordine a una facoltà che, successivamente, in sede dibattimentale, non poteva essere più esercitata quanto all’accesso al rito alternativo.
Infine, il ricorrente contestava anche l’affermazione della Corte di appello che escludeva la nullità, in ragione della circostanza che l’imputato non abbia mai richiesto la sospensione del procedimento per la messa alla prova, nonostante il sollecito da parte del Giudice di primo grado, in quanto la nullità prescinde dalla ritenuta carenza di interesse.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto annullarsi senza rinvio le sentenze di merito, sia in relazione alla circostanza che, per quanto ritenuto dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 19 del 2020, la disciplina dell’art. 168-bis cod. pen. ha rilievo sostanziale, sia anche in considerazione della violazione del diritto di difesa in quanto il difensore, prima della sentenza della Corte delle leggi, non poteva eccepire una nullità ancora non prevista. Inoltre, non avrebbe rilievo l’omessa esplicitazione della richiesta di accesso al rito.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
Va premesso che la Corte costituzionale con sentenza n. 19 del 2020 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost. – l’art. 456, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
La disposizione censurata viola il diritto di difesa, afferma la Corte delle leggi, in quanto, come già rilevato in relazione al procedimento per decreto, anche nel giudizio immediato il termine entro cui chiedere i riti alternativi a contenuto premiale (quindici giorni dalla notifica del relativo decreto) è anticipato rispetto al dibattimento, con la conseguenza che, essendo il termine stabilito a pena di decadenza, la mancanza dell’avvertimento può determinare un pregiudizio irreparabile della facoltà di accedere al rito speciale della messa alla prova.
Dalla declaratoria di illegittimità costituzionale discende che l’omissione dell’avviso non potrà che integrare una nullità di ordine AVV_NOTAIO ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (nello stesso senso Corte cost. n. 201 del 2016 e n. 148 del 2004).
Inoltre, la Corte costituzionale ha ribadito che la sospensione del procedimento con messa alla prova si configura come un istituto di natura sia sostanziale, laddove dà luogo all’estinzione del reato, sia processuale, consistente
in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio (nello stesso senso Corte cost. n. 131 del 2019, n. 91 del 2018, n. 201 del 2016 e n. 240 del 2015) e che la richiesta di riti alternativi costituisce anch’essa una modalità, tra le pi qualificanti, di esercizio del diritto di difesa (così Corte cost. n. 201 del 2016, n 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004 e n. 497 del 1995).
Tanto premesso, nel caso in esame la sentenza n. 19 del 2020 della Corte costituzionale veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19/02/2020 n. 8, quindi dopo la data di emissione del decreto di giudizio immediato, depositato in data 2 gennaio 2018.
Anche antecedente all’intervento della Corte costituzionale risultava l’eccezione difensiva e l’ordinanza del Tribunale.
Difatti il difensore alla prima udienza, quella del 22 marzo 2018, eccepiva la nullità del decreto di giudizio immediato per omessa indicazione della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova e il Giudice monocratico del Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza emessa alla successiva udienza, rigettava l’eccezione, per un verso evidenziando come l’art. 456, comma 2, cod. proc. pen. non prevedesse che il decreto contenesse l’avviso relativo, come anche che l’imputato non avesse in concreto manifestato interesse all’accesso al rito speciale.
La questione è stata riproposta con l’atto di appello, datato 15 aprile 2019, oltre che con le conclusioni scritte depositate per l’udienza svolta con rito cartolare dalla Corte territoriale, in data 7 marzo 2023, con esplicito richiamo alla sentenza della Corte costituzionale intervenuta medio tempore.
Nel caso in esame la disposizione ha, come rilevato dalla Corte costituzionale, sia portata sostanziale che processuale.
Ma anche volendo dare rilievo solo tale ultimo profilo, che è quello al quale si riferisce la Corte di appello, deve osservarsi – riprendendo quanto considerato in motivazione in modo condivisibile da Sez. 1, n. 13025 del 29/10/2019, dep. 2020, Crosetto, Rv. 278818 – 01, in relazione alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 460 cod. proc. pen., con sentenza n. 201 del 2016 sempre in riferimento alla mancata indicazione dell’avviso per la sospensione del procedimento ex art. 168-bis cod. pen. nel decreto penale di condanna – come ai sensi dell’art. 136 Cost. la norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
L’art. 30, comma 4, L. 11 marzo 1957, n. 87, definisce i rapporti della pronunzia di illegittimità costituzionale con i giudicati di condanna, prescrivendo espressamente che «quando in applicazione della norma dichiarata
incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali».
Secondo l’autorevole interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte, la disposizione, che attribuisce efficacia retroattiva alle declaratorie di incostituzionalità delle norme penali e fonda la competenza del giudice dell’esecuzione a considerarne l’incidenza sulla fase attuativa del giudicato, riguarda le sole disposizioni sostanziali, che incriminano il fatto, oppure che incidono sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, comportando la verifica in sede esecutiva della sopravvenuta illegalità della pena, che, se riscontrata e se riguardante rapporto esecutivo non ancora interamente eseguito, ne impone la rideterminazione.
Non altrettanto accade nell’eventualità che oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale sia una norma processuale applicata nel procedimento conclusosi con il giudicato di condanna. In siffatta ipotesi vale, infatti, l’indiscusso principio per il quale «la sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia erga omnes … e forza invalidante, con conseguenze simili a quelle dell’annullamento, nel senso che essa incide … anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si t:ratti di situazioni giuridiche esaurite, e cioè non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come quelle determinate dalla formazione del giudicato, dall’operatività della decadenza, dalla preclusione processuale» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236535).
In sostanza, gli effetti di decisioni della Corte Costituzionale aventi portata innovativa in campo processuale (quale di certo va considerata la n. 201 del 2016, di cui si discute) hanno una maggior forza espansiva rispetto ad una semplice modifica legislativa, sicché il decisum può trovare immediata applicazione – ai sensi dell’art. 136 Cost. – nei procedimenti in corso, restandone tuttavia esclusa l’operatività con riguardo alle situazioni che possono definirsi “esaurite”, siccome insuscettibili di essere rimosse o modificate, ovvero quando siano individuabili altri momenti preclusivi di tipo endoprocedimentale, quali la decadenza o la preclusione.
Orbene, nel caso in esame la difesa aveva tempestivamente eccepito la nullità del decreto di giudizio immediato, nella prima udienza dibattimentale, di fatto evidenziando la lacuna normativa che avrebbe poi condotto la Corte costituzionale alla sentenza n.19 del 2020; inoltre, non può certamente ritenersi che a fronte della tempestiva eccezione e della intervenuta sentenza della Corte delle leggi, la situazione fosse ‘esaurita’, allorchè il difensore, dopo avere con l’atto
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di appello censurato l’ordinanza di rigetto emessa dal Giudice monocratico, con le conclusioni in appello richiamava la sentenza n. 19 del 2020 della Corte costituzionale.
Pertanto, il ricorso è fondato, essendo stata la nullità eccepita tempestivamente, pur se non prevista, con eccezione comunque suscettibile di determinare il giudice di primo grado officiosamente a sollevare la questione di legittimità costituzionale; inoltre, la Corte di appello, a fronte dell’intervenut sentenza, non doveva ritenere né incorsa in decadenza l’eccezione difensiva, perché sempre proposta e riproposta tempestivamente, né tanto meno ‘esaurita’ la situazione processuale, in quanto non era ancora intervenuto il giudicato.
Anche l’argomento, che mai il ricorrente avrebbe richiesto la sospensione del processo per la messa alla prova, cosicché difetterebbe di interesse al rito speciale, argomento valorizzato dalla sentenza impugnata, non convince.
Come osservato dalla Procura AVV_NOTAIO, irrilevante è che non vi sia stata una richiesta di accesso al rito speciale.
Questa Corte condivide quanto affermato Sez. 4, n. 21897 del 21/02/2017, COGNOME, Rv. 269943 – 01, sempre in relazione al regime del decreto penale di condanna, riferibile anche al decreto di giudizio immediato.
L’omessa tempestiva richiesta dimostra che all’imputato non è stato consentito di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive, non essendo più possibile formulare l’istanza di sospensione con messa alla prova una volta depositato l’atto di opposizione e non essendo possibile per il giudice del dibattimento consentire tardivamente a tale richiesta.
La funzione dell’avviso è proprio quella di consentire all’imputato una tempestiva decisione, cosicché egli ha l’interesse a eccepire la nullità del decreto di giudizio immediato, in quanto doveva avere la facoltà di esercitare effettivamente il diritto di difesa mediante una scelta consapevole tra tutte le alternative riconosciute dall’ordinamento, indipendentemente dall’esito di tale scelta.
L’esigenza di tutela del diritto di difesa non può ritenersi assicurata dalla sola nomina di un difensore nei casi in cui la scelta delle alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza, che maturino fuori udienza o in limine alla stessa: in sostanza il decreto di giudizio immediato viene notificato con i relativi avvisi anche all’imputato affinchè possa personalmente attivarsi, anche solo chiedendo ragione delle varie opzioni disponibili al proprio difensore, per optare per il rito più conveniente.
Diverso è il caso in cui la richiesta deve essere invece avanzata, rispetto a una prevedibile evoluzione del giudizio in ordine a una fisiologica eventualità. E’
così per l’ipotesi in cui venga a verificarsi un caso di prevedibile riqualificazione giuridica del fatto contestato, cosicché l’accesso ai riti speciali, consentito solo a fronte di una specifica qualificazione giuridica e non a quella originaria (cfr. fra le altre, Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925 – 01).
In tal caso l’istanza del rito speciale viene formulata in vista della riqualificazione possibile, nell’ambito di un quadro normativo immutato: nel caso in esame, invece, si discute della possibilità di accesso al rito in conseguenza di un intervento sulla previsione normativa che condiziona l’accesso al rito.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio delle sentenze di merito, con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia per ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia, per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 06/02/2024
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