Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34268 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34268  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/05/2025 del Gip del Tribunale di Ragusa dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di messa alla prova ai sensi dell’art. 464bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014, e deduce la manifesta illogicità della motivazione per errata valutazione dei requisiti;
letta la memoria depositata in data 3 settembre 2025 con la quale il ricorrente chiede la trattazione del procedimento in Prima Sezione;
ritenuto il motivo non consentito siccome aspecifico;
ricordato che, a mente del tenore letterale dell’art. 464quater , comma 3, cod. proc. pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova Ł disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., reputi idoneo il programma di trattamento presentato e ritenga che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati e che, coerentemente con la interpretazione fornita da questa Corte, deve ribadirsi che, si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice, guidata dai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. e che, ove il giudice ritenga che non possa formularsi una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati, egli non sia tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286248 – 01; Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 278602);
considerato che il Tribunale, ponendosi nel solco di tali principi, ha posto a ragione del rigetto la personalità negativa del condannato dalla quale ha inferito l’impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole, ritenendo l’accoglimento della richiesta precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati;
rilevato,  pertanto,  che  il  ricorso  deve  essere  dichiarato  inammissibile,  con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle
– Relatore –
Ord. n. sez. 13301/2025
CC – 25/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 25/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME