Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20171 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20171 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Santa Giustina in Colle 1’11/10/1969
avverso la sentenza emessa il 03/12/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili;
udite, nell’interesse di NOME COGNOME, le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato ascrittogli, ex art. 604-bis, comma 1, lett. a), cod. pen., in conseguenza dell’esito positivo della sospensione con messa alla prova del procedimento alla quale l’imputato era stato sottoposto il 30 gennaio 2024, ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen.
Conseguiva a tali statuizioni la condanna dell’imputato NOME COGNOME al pagamento delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che venivano liquidate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova in 3.024,00 euro.
Avverso questa sentenza l’imputato NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla mancata esclusione della parte civile, l’Associazione RAGIONE_SOCIALE, pronunciata con ordinanza del 24 ottobre 2023, che si imponeva alla luce della restituzione degli atti al Pubblico ministero, alla quale aveva fatto seguito l’istanza di sospensione con messa alla prova dell’imputato, presentata da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 464-ter cod. proc. pen.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 464-septies e 538 cod. proc. pen., per avere il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova disposto la liquidazione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile costituita, nonostante fosse stata emessa nei confronti di NOME COGNOME una declaratoria di non luogo a provvedere per il reato ascrittogli, in conseguenza dell’esito positivo della messa alla prova alla quale l’imputato era stato sottoposto il 30 gennaio 2024.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile.
Nel resto l’atto di impugnazione in esame deve essere dichiarato inammissibile.
Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente alla mancata esclusione della parte civile, l’Associazione RAGIONE_SOCIALE pronunciata con ordinanza del 24 ottobre 2023, che si imponeva alla luce della restituzione degli atti al Pubblico ministero, alla quale aveva fatto seguito l’istanza di sospensione con messa alla prova di NOME COGNOME, presentata ex art. 464-ter cod. proc. pen., alla quale il ricorrente era stato sottoposto il 30 gennaio 2024.
Osserva il Collegio che, a sostegno di tale statuizione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova richiamava correttamente il principio di immanenza della parte civile, per inquadrare il quale occorre fare riferimento alla giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, nelle ipotesi di restituzione degli atti al Pubblico ministero, analoghe a quelle in esame, la «regressione del procedimento non sottrae alla parte civile alcuno dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti» (Sez. 4, Sentenza n. 51521 del 18/07/2013, Genuin, Rv. 257874 – 01).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che la rilevanza per il nostro ordinamento del principio di immanenza della parte civile, discende dal fatto la «costituzione di parte civile, una volta intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all’impugnazione dell’imputato, presentare conclusioni e notula spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensive» (Sez. 5, Sentenza n. 41167 del 09/07/2014, COGNOME, Rv. 260682 – 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.
Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, per avere il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova disposto la liquidazione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile costituita, nonostante fosse stata emessa nei confronti di NOME COGNOME una declaratoria di non luogo a provvedere per il reato ascrittogli, ex art. 604-bis, comma 1, lett. a), cod. pen., in conseguenza dell’esito positivo della messa alla prova alla quale l’imputato era stato sottoposto il 30 gennaio 2024.
GLYPH
Osserva il Collegio che la liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita nel presente procedimento, l’Associazione RAGIONE_SOCIALE conclusosi con il proscioglimento di NOME COGNOME per l’esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il capo della sentenza che, dichiarando l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., condanni l’imputato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, atteso che il risarcimento della vittima, unitamente alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituisce un presupposto imprescindibile dell’istituto; ne consegue che, qualora le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell’art. 464-quinquies cod. proc. pen. non rispondano alle pretese della parte civile, quest’ultima potrà tutelarsi nell’ambito di un autonomo giudizio civile, senza subire alcun effetto pregiudizievole dalla sentenza di proscioglimento che, non essendo fondata su elementi di prova, non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità» (Sez. 5, n. 33277 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270533 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 13235 del 02/03/2016, COGNOME, Rv. 266322 – 01; Sez. 3, n. 15245 del 10/03/2015, C., Rv. 263018 – 01).
Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 32636 del 16/04/2018, COGNOME, Rv. 273502 – 01, in relazione alle ipotesi di estinzione del reato intervenuta prima della pronuncia della sentenza di primo grado, per le quali non è possibile esprimere un giudizio compiuto sulla fondatezza delle accuse elevate all’imputato, secondo cui: «Non può essere pronunciata condanna alle spese in favore della costituita parte civile in caso di estinzione del reato intervenuta antecedentemente alla sentenza di primo grado».
Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che, nelle ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova, laddove venga dichiarata l’estinzione del reato, ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., l’imputato non può essere condannato alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile, atteso che la sentenza di proscioglimento, non essendo fondata su elementi di prova, non è idonea ad esprimersi sulla fondatezza delle accuse elevate all’imputato.
Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, cui conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla liquidazione dell
spese sostenute in giudizio dalla parte civile, l’Associazione RAGIONE_SOCIALE che si eliminano.
Il ricorso, nel resto, deve, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 3 aprile 2025.