Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6592 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a LICATA
avverso la sentenza in data 15/06/2023 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
letta la nota dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 15/06/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 16/12/2022 del Tribunale di Agrigento, che l’aveva condanNOME per il reato di ricettazione.
Deduce:
Prescrizione del reato.
Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente sostiene che il reato si è prescritto il 28/08/2023.
Vizio di motivazione.
Con il secondo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la sentenza
impugNOME di illogicità là dove dichiara l’inammissibilità della richiesta d sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputata, ai sensi dell’art. 464-bis cod. proc., avanzata con motivo aggiunto.
L’illogicità viene rinvenuta nel fatto che la Corte di appello ha dichiarato tale inammissibilità sul presupposto che l’istanza difettasse del consenso dell’imputata, che doveva essere espresso personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale.
Secondo il ricorrente, la stessa la Corte di appello ha preso atto della documentazione allegata al motivo aggiunto, costituita dalla richiesta di ammissione alla messa alla prova, sottoscritta dall’imputata e trasmessa all’U.E.P.E., dalla dichiarazione di disponibilità del Comune di Licata ai fini dell’espletamento del lavoro di pubblica utilità e dalla procura speciale rilasciata al difensore per avanzare richiesta di messa alla prova.
Aggiunge che non poteva essere allegato il programma di trattamento né tantonneno la sua sottoscrizione, che la Corte di appello ha considerato mancante non considerando che quello viene predisposto dall’UEPE solo all’esito dell’emissione dell’ordinanza con la quale viene disposta la messa alla prova, cui segue la sottoscrizione dell’imputato.
Rimarca come siano state osservate tutte le formalità richieste della legge, con la conseguenza che la sentenza impugNOME è viziata da violazione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va preliminarmente rilevato che la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova sul presupposto della mancanza del consenso dell’imputata -che doveva essere espresso personalmente o con procura speciale- e perché non era stato allegato il programma di trattamento sottoscritto dall’imputata, così che non poteva ritenersi validamente acquisito il consenso della stessa COGNOME.
Ciò premesso, va rilevato che l’istanza di messa alla prova inoltrata ai giudici dell’appello era corredata dalla procura speciale a tal fine conferita dall’imputata, così che la volontà di accedere all’istituto doveva considerarsi correttamente acquisita, con conseguente erroneità della sentenza impugNOME a tale riguardo.
A ciò si aggiunga che risulta altresì inoltrata, a cura del procuratore speciale dell’imputata, la richiesta di accesso alla messa alla prova all’UEPE e anche la richiesta di elaborazione del programma da parte dell’UEPE oltre che la disponibilità dichiarata dal Comune di Licata per la destinazione a lavori di pubblica utilità.
A fronte di tale documentazione -che può definirsi completa- la Corte di appello ha negato l’accesso alla messa alla prova per la mancanza del programma previsto dall’art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen..
La decisione della Corte di appello, però, va in senso contrario rispetto a
quanto spiegato da questa Corte, dovendosi ribadire che «è illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento e la cui elaborazione sia stata tuttavia regolarmente richiesta all’ufficio di esecuzione penale, in quanto la decisione ex art. 464-quater cod. proc. pen., non potendo prescindere dalla valutazione della idoneità di tale programma, richiede che lo stesso sia elaborato e sottoposto al giudice», (Sez. 3, Sentenza n. 12721 del 17/01/2019, Blengino, Rv. 275355 – 01).
La sentenza impugNOME, dunque, è viziata per violazione di legge e va annullata con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Palermo, che avrà altresì il compito di verificare l’eventuale prescrizione del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugNOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in data 16/01/2024
Il Consigliere est.
GLYPH La Presidente