Messa alla Prova: La Prova dell’Invio via PEC è Sufficiente
La procedura di messa alla prova rappresenta un’importante opportunità per l’imputato, ma il suo accesso è subordinato al rispetto di precisi passaggi procedurali. Con la sentenza n. 27683 del 2024, la Corte di Cassazione interviene per chiarire un aspetto cruciale: la validità della Posta Elettronica Certificata (PEC) come prova dell’avvenuta richiesta all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (Uepe). Il caso in esame dimostra come un formalismo eccessivo possa essere corretto dalla Suprema Corte, a tutela del diritto di difesa.
Il Caso: Il Diniego della Corte d’Appello
La vicenda ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato, rideterminando la pena in sei mesi di reclusione e 400 euro di multa. Contestualmente, la Corte territoriale aveva respinto l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. La ragione del rigetto era apparentemente semplice: secondo i giudici d’appello, non vi era prova che l’imputato avesse effettivamente depositato la richiesta per l’elaborazione di un programma presso l’Uepe competente, un passo necessario per attivare la procedura.
Il Ricorso in Cassazione e la questione della messa alla prova
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 168-bis del codice penale e 464-bis del codice di procedura penale. Il motivo del ricorso era molto specifico: la Corte d’Appello non avrebbe considerato che l’istanza di messa alla prova era stata regolarmente e tempestivamente trasmessa all’Ufficio competente tramite PEC. Nel ricorso, veniva allegata la prova documentale di tale invio, un elemento che, secondo la difesa, era stato ingiustamente ignorato nel giudizio precedente.
La Decisione della Cassazione: L’Annullamento della Sentenza
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. La Suprema Corte ha evidenziato come l’imputato avesse specificamente allegato l’atto da cui risultava la prova dell’effettivo e tempestivo inoltro della richiesta. Questo elemento, secondo i giudici di legittimità, è sufficiente sotto il profilo procedurale per considerare correttamente attivata la procedura. Di conseguenza, il rigetto della domanda da parte della Corte d’Appello, basato sulla presunta mancanza di prova dell’inoltro, è stato ritenuto un errore di diritto.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si concentra sul valore probatorio della trasmissione telematica certificata. Nel contesto di un processo sempre più digitalizzato, la PEC assume un ruolo centrale, garantendo data e ora certe della trasmissione e della ricezione. La Corte ha implicitamente affermato che, una volta che l’imputato ha dimostrato di aver compiuto il passo necessario per avviare l’iter presso l’Uepe, il giudice non può rigettare l’istanza per un vizio di prova inesistente. L’errore della Corte d’Appello è stato quello di non aver dato il giusto peso alla documentazione prodotta, che attestava la corretta attivazione della procedura da parte dell’imputato.
Le conclusioni
Questa sentenza rafforza un principio fondamentale per la difesa: la prova dell’invio di un’istanza tramite PEC è sufficiente per adempiere agli oneri procedurali richiesti. La decisione ha importanti implicazioni pratiche, poiché chiarisce che i giudici di merito devono esaminare attentamente tutta la documentazione allegata, inclusa quella relativa alle comunicazioni telematiche. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la conservazione e la produzione delle ricevute di invio e consegna della PEC diventano elementi cruciali per accedere a istituti premiali come la messa alla prova, evitando che un diritto venga negato a causa di un’errata valutazione formale.
È sufficiente inviare la richiesta di messa alla prova all’Uepe tramite PEC per attivare la procedura?
Sì, la sentenza chiarisce che la prova dell’effettivo e tempestivo inoltro della richiesta tramite PEC all’ufficio competente è un elemento sufficiente, sotto il profilo procedimentale, per considerare correttamente attivata la procedura.
Cosa succede se un giudice rigetta la richiesta di messa alla prova per mancata prova del deposito, nonostante l’invio via PEC sia stato dimostrato?
In tal caso, la decisione del giudice è illegittima. Come stabilito dalla Corte di Cassazione in questa sentenza, ignorare la prova dell’invio via PEC costituisce un errore di diritto che porta all’annullamento della decisione impugnata.
Qual è stato l’esito finale del ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza della Corte d’Appello e ha disposto il rinvio ad un’altra sezione della stessa Corte per un nuovo giudizio, che dovrà riconsiderare l’istanza di messa alla prova tenendo conto della validità della trasmissione via PEC.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27683 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27683 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Bari il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 14 marzo 2023 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari, confermata la responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli i rubrica e rideterminata la pena irrogata (in mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa), ha respinto l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla
prova, ritenendo che non fosse dimostrato l’avvenuto deposito dell’istanza pr l’Uepe di Bari.
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un u motivo di censura, a mezzo del quale si deduce, in relazione al rigetto richiesta di sospensione, violazione e falsa applicazione degli artt. 168-bi pen. e 464-bis cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte d’appello non av rilevato l’esistenza di una rituale trasmissione dell’istanza di messa alla mezzo pec indirizzata all’Ufficio competente.
3. Il ricorso è fondato.
La Corte d’appello ha rigettato la domanda in mancanza della prov dell’inoltro della richiesta di elaborazione di un programma terapeutico al Mini e, quindi, della corretta attivazione della procedura.
Ebbene, il ricorrente ha specificamente allegato l’atto dal quale risulta la dell’effettivo e tempestivo inoltro della richiesta, elemento sufficiente, profilo procedimentale.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezion della Corte d’appello di Bari.
Così deciso 1’8 maggio 2024