Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4193 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4193 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catania, accogliendo l’appello proposto dal pubblico ministero, ha riformato la sentenza del Tribunale di Ragusa del 13/10/2021 e ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art 341bis cod. pen. perché, detenuto presso la casa circondariale di Ragusa, alla presenza di altri detenuti, offendeva l’onore del medico di turno in servizio presso il carcere.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualifica soggettiva della persona offesa. Erroneamente la Corte di appello, andando di diverso avviso rispetto al Tribunale, avrebbe ritenuto che il medico di guardia presso un istituto penitenziario sia da qualificare come pubblico ufficiale, quantunque l’art. 357 cod. pen. ancor i tale qualifica allo svolgimento di specifiche attività, tra cui quella certificativa. Il medico di guardia, dunque, sarebbe un pubblico ufficiale solo quando compila un certificato medico, essendo, per la restante parte della sua attività, un incaricato di pubblico servizio.
In secondo luogo, la difesa sottolinea che il medico di guardia presso un istituto penitenziario è un liberto professionista che presta la propria attività in convezione e, dunque, non è un dipendente pubblico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
A seguito della legge 26 aprile 1990, n. 86, il legislatore ha delineato la nozione di pubblico ufficiale (art. 357 cod. pen.) e di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 cod. pen.) secondo una concezione oggettivo-funzionale, che ha superato il riferimento presente nella disciplina previgente al «rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione», e che si incentra sul regime giuridico dell’attività concretamente esercitata.
Nessun rilievo, quindi, può avere la circostanza di agire per conto di un ente pubblico, in quanto al fine di individuare se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, distinguendosi poi -nell’ambito dell’attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo – la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell’una) o la mancanza (nell’altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell’art. 357 predetto (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211190).
Sicché la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati.
Secondo le Sezioni unite (n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191173 -01) il medico, anche presta la sua opera libero- professionale per una casa di cura convenzionata, in virtù di un rapporto di natura privatistica, è pubblico ufficiale, in quanto partecipe delle pubbliche funzioni che l’RAGIONE_SOCIALE svolge per il tramite della struttura privata mediante la convenzione.
Questo orientamento è stato seguito in modo costante dalla giurisprudenza successiva che ha ribadito che il medico, anche se non opera in una struttura pubblica ma è convenzionato con l’RAGIONE_SOCIALE, riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge la sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private convenzionate (Sez. 6, Sentenza n. 35836 del 22/02/2007, Rv. 238439 -01).
Identiche considerazioni valgono per il medico privato professionista “convenzionato” con la RAGIONE_SOCIALE, addetto alla guardia medica (Sez. 6, n. 29788 del 11/05/2017, Rv. 2706039) o per la guardia medica turistica (Sez. 6, n. 12156 del 24/01/2024, Rv. 286186 -01).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che il medico di guardia presso la casa circondariale è un pubblico ufficiale, avuto riguardo alla natura dell’attività effettivamente esercitata. Essendo addetto all’assistenza e alla cura della salute dei detenuti, concorre alla realizzazione delle finalità proprie della casa circondariale, trattandosi di finalità che possono essere perseguite sia mediante l’impiego di personale dipendente sia mediante la costituzione di rapporti di lavoro autonomo di natura privatistica (sulla qualifica di pubblico ufficiale del direttore sanitario di una casa circondariale, cfr. Sez. 5, n. 10443 del 26/10/2011, Rv. 252000 -01).
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/12/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME