Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18615 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18615 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME Federico n. a Fucecchio il 14/12/1976 avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 15/10/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 2/12/2022, aveva dichiarato NOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 707 cod.pen. in quanto rinvenuto in possesso di un martelletto frangivetro, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
1.1 Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME deducendo con unico motivo la violazione ed errata applicazione dell’art. 707 cod.pen.
Il difensore dissente dalla valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di poter ricondurre il possesso del martelletto frangivetro nell’ambito della fattispecie contravvenzionale ex art. 707 cod.pen., all’uopo valorizzando arresti giurisprudenziali che si porrebbero in contrasto con la più persuasiva interpretazione fornita dalla sentenza n.18393/2014, la quale ha escluso che possano essere ricompresi nella nozione di serratura i vetri che separano uno spazio dall’esterno e di conseguenza che possa ritenersi sanzionato dalla contravvenzione in esame il possesso di un martelletto o di altri oggetti idonei ad infrangerli. Inoltre, anche le decisioni richiamate dalla sentenza impugnata non autorizzano l’equiparazione di un vetro ad una serratura mentre le caratteristiche dello strumento sequestrato non lo rendono idoneo ad aprire o sforzare serrature ovvero a distruggere o danneggiare le stesse per garantire l’accesso a luoghi protetti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato. L’art.707 cod.pen. non elenca tassativamente gli strumenti atti ad aprire o forzare serrature ma un dato utile ad orientare l’interprete si rinviene nella rubrica della norma che reprime il ‘possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli’, avendo con evidenza il legislatore del 1930 ritenuto il ‘grimaldello’ e le sue varianti quale archetipo degli strumenti solitamente utilizzati per introdursi in luoghi chiusi a scopo predatorio.
1.1 Contrariamente a quanto assume la difesa la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che nella interpretazione della norma di cui all’art 707 cod pen l’espressione ‘strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature’ deve essere intesa nel suo significato più ampio, comprensivo non soltanto di determinati arnesi tipici, di per sé destinati all’apertura di serrature o di altri analoghi congegni, ma di qualsiasi altro mezzo dotato di attitudine potenziale rispetto allo scopo, ricomprendendo nell’area di operatività della disposizione il possesso ingiustificato di un uncino, un temperino, un fil di ferro (Sez. 6, n. 2201 del 25/11/1969, Pannello, Rv. 113439 – 01) ma anche di uno scalpello in ferro lungo 18 cm. in quanto valido mezzo di effrazione o di violenta forzatura di congegni di chiusura (Sez. 6, n. 989 del 19/06/1968, Irgherait, Rv. 108787 – 01); di strumenti tagliavetro (Sez. 6, n. 12276 del 29/04/1980, Giuntini, Rv. 146763 – 01); di una spranga acuminata in quanto utilizzabile per distruggere o demolire i congegni di chiusura, così vanificandone la funzione (Sez. 2, n. 2362 del 13/11/1986, dep. 1987, Funari, Rv. 175205 – 01); di un temperino (Sez. 2, n. 48172 del 28/09/2012, Novara, Rv. 253900-01) ovvero di cesoie giacché la disposizione incriminatrice concerne tutti gli strumenti atti ad aprire e forzare non solo le chiusure dotate di chiavi, ma anche altri presidi, come lucchetti o catene assicurate con analoghi strumenti,
che impediscono l’accesso e l’apertura di porte e varchi (Sez. 2, n. 11564 del 03/02/2021, COGNOME, Rv. 280808 – 01).
1.2 Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art 707 cod pen., l’espressione ‘serratura’ comprende tutti i congegni idonei a chiudere uno spazio preservandolo da intrusioni, non soltanto le serrature vere e proprie, ed ha affermato che devono considerarsi muniti di serratura, agli effetti dell’articolo citato, anche i deflettori degli autoveicoli, che pur non essendo chiusi con chiavi, sono costruiti in modo da poter essere bloccati dall’interno e da impedire ogni abusiva apertura dall’esterno (Sez. 6, n. 479 del 03/12/1971, dep. 1972, COGNOME, Rv. 119943 – 01; Sez. 2, n. 10093 del 28/04/1986, COGNOME, Rv. 173842 – 01).
Simile interpretazione risulta conforme al dato semantico dell’espressione giacché con il termine ‘serratura’ si identificano plurimi congegni meccanici o elettrici che servono a delimitare (cancelli) o chiudere spazi più o meno ampi (porte/porte finestre/cassetti/ casseforti) riservandone l’accesso ad un ristretto novero di soggetti abilitati.
Deve ritenersi, pertanto, del tutto legittima, in quanto rispondente ad una necessaria ermeneutica evolutiva, conforme alla finalità della norma di cui all’art. 707 cod.pen., che è quella di prevenire i delitti contro il patrimonio, la sussunzione nella nozione di serratura di qualsiasi meccanismo posto a presidio di beni, pubblici o privati, con finalità interdittive onde salvaguardare i beni custoditi nello spazio chiuso (Sez. 2, n. 2362 del 13/11/1986, dep. 1987, Funari, Rv. 175205 – 01; Sez. 2, n. 48172 del 28/09/2012, Novara, Rv. 253900 – 01). Non è fuor di luogo osservare che appartiene al notorio l’esistenza di una gran varietà di sistemi di chiusura di accessi costituiti da materiali vitrei sicché non pare ragionevole, in quanto in contrasto con la ratio legis , la esclusione dall’area di operatività della fattispecie contravvenzionale di strumenti adatti alla penetrazione in spazi riservati a fini predatori adeguati all’evoluzione tecnica dei sistemi di protezione.
1.2.1 La contraria opinione espressa da Sez. 2, n. 18393 del 17/04/2014, COGNOME, Rv. 259431 – 01, secondo cui vanno esclusi dalla nozione di “strumenti atti ad aprire o a forzare serrature”, il martelletto frangivetro e qualunque altro oggetto idoneo ad infrangere un vetro, non potendo il concetto di “serratura” essere esteso fino ad includere i vetri che ostino all’ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall’esterno, è rimasta del tutto isolata e risulta smentita con riguardo allo specifico strumento in discorso da Sez. 2, n. 17428 del 09/03/2015, COGNOME, Rv. 263758 – 01, che ha ritenuto che il martelletto frangivetro costituisce strumento atto ad aprire o a forzare serrature, essendo dotato di una punta in acciaio che presenta l’attitudine all’effrazione di chiusure in vetro di accessi, anche se questi non rientrano nelle serrature in senso proprio.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 7 Maggio 2025
La Consigliera estensore La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME