Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43869 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43869 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 24/03/1979
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità’ del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della pronuncia del giudice di pr punto di trattamento sanzionatorio, ha condannato il ricorrente per il reato di cu comma 2, cod. pen (capo di imputazione n.1) e per il reato di cui agli artt. 474, pen. (capo di imputazione n.2), in relazione alla detenzione e alla messa in ve giocattoli con marchi contraffatti recanti la dicitura RAGIONE_SOCIALE, usurpando diritti proprietà industriale della società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE 13/06/2017.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’insussistenza d soggettivo del reato e vizio della motivazione, posto che il giudice territoriale ha titolare dell’esercizio commerciale fosse a conoscenza dell’esistenza del titolo usurp i militari della Guardia di finanza che avevano effettuato la perquisizione avev all’addetto presso l’esercizio commerciale di esibire documentazione idonea a rappr legittimazione alla commercializzazione dei prodotti suddetti, senza tuttavia ott produzione documentale. Al riguardo, il ricorrente evidenzia l’illogicità della motivaz
la Corte territoriale inferito la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato dalla cond dalle affermazione di un soggetto terzo, e precipuamente del dipendente addetto alla vendit del negozio. Precisa che la comunicazione da parte dell’Ufficio Italiano Marchi della richiest registrazione è avvenuta con il bollettino n. 74 in data 12 ottobre 2017, quindi in e successiva all’accertamento effettuato dalla Guardia di finanza, sicché la sussistenza de richiesta di presentazione del marchio non era conoscibile ai terzi.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichia l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Si precisa, al riguardo, che la fattispecie intitolata “Fabbricazione commercio di realizzati usurpando titoli di proprietà industriale” di cui all’art. 517 ter cod. pen., int 2009 al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione, è posta a tutela di intere natura patrimoniale e privatistica, e precisamente dei diritti di proprietà industriale. L’e oggettivo che caratterizza la fattispecie è rappresentato dalle condotte di fabbricazione o di industriale con usurpazione del titolo di proprietà industriale. Si è precisato che la cond “usurpazione” coincide con l’appropriazione di un diritto ad altri spettanti e non si identif la semplice imitazione dei prodotti originali. La norma, nell’inciso “potendo conosc dell’esistenza del titolo di proprietà industriale”, connota non solo l’elemento soggetti reato, richiedendo la sussistenza di un vero e proprio presupposto dell’elemento materiale, m fa richiamo anche alla conoscibilità da parte del soggetto attivo dell’esistenza titoli di p industriale. Per la integrazione del reato è, quindi, necessaria la potenziale conosci dell’esistenza del titolo di proprietà industriale in concreto violato o usurpato dall criminosa. La valutazione della ricorrenza del suddetto requisito è da effettuarsi con prog postuma, con forte ancoraggio a parametri interpretativi oggettivi che non riguardano la so sfera soggettiva della capacità di informazione e di cognizione caratterizzanti il singolo sog attivo. Pertanto, si ritiene che requisito della conoscibilità oggettiva discenda dal sis pubblicità opponibile erga omnes dei marchi suscettibili di registrazione e della richiesta registrazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In giurisprudenza si è, dunque, affermato che non è sufficiente per la configurabilità reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il tito di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito (Sez. n. 2932 del 14/12/2021, Rv. 282525) e che oggetto di tutela penale siano solo i segni distin di prodotti industriali oggetti di effettiva registrazione.
Sotto il profilo soggettivo, si è affermato che, ai fini della configurabilità del de all’art. 517-ter, comma secondo, cod. pen., è necessario che la condotta dell’agente s caratterizzata, sul piano soggettivo, oltre che dalla finalità di trarre profitto, an
consapevolezza dell’esistenza del titolo usurpato, desumibile da elementi fattuali concreti (Sez n. 40312 del 13/07/2021, Rv. 282630.
1.2.0rbene, tanto premesso, nel caso in disamina si evidenzia che il giudice a quo, pur indicando, nella parte dedicata all’esposizione del fatto, che la società “RAGIONE_SOCIALE” ave presentato in data 15 maggio 2017 una domanda di registrazione del marchio che era stata approvata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 20 Marzo 2018, ha tuttavia rite manifestamente infondata la doglianza formulata dall’imputato, che aveva rappresentato che i fatti contestati risalgono al giugno 2017, quindi, in epoca antecedente all’approvazione del richiesta, affermando che risulta palese che i beni siano stati fabbricati usurpando il tit proprietà industriale costituito dal brevetto ottenuto dalla società “RAGIONE_SOCIALE “, sebbene brevetto sia stato acquisto solo nel marzo del 2018.
Altrettanto carente sotto il profilo logico è l’apparato giustificativo posto a base affermata sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, essendosi la Corte limitata a affermare che il titolare dell’esercizio commerciale era a conoscenza dell’esistenza del tit usurpato in quanto i militari della Guardia di finanza, che avevano effettuato la perquisizi avevano richiesto all’addetto presso l’esercizio commerciale di esibire documentazione idonea a rappresentare la legittimazione alla commercializzazione dei prodotti suddetti, senza tuttav ottenere alcuna produzione documentale.
2.La sentenza impugnata non è, dunque, esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all’asserto relativo sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità.
Deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello Perugia.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso all’udienza del 18/09/2024
Il consigliere relatore
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Il Presidente