Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 98 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 98 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata risulta conforme al principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamenl:o dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807
del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814-01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722-01; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 25283601);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato atteso che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudic di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo (come nel caso in esame, dove la pena irrogata di sei mesi di reclusione è ben al di sotto della media edittale della pena per il reato di ricettazione di particolare tenuità, la quale è punita con la pena da 15 giorni a sei anni di reclusione), anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti g elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.