Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 681 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 681 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11 febbraio 2025, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto NOME responsabile dei delitti di commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione, di cui agli artt. 473-474 e 648, secondo comma, cod. pen., condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pe
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, per avere la Corte d’appello ravvisato nella condotta dell’imputato gli elementi del reato di contraffazione, malgrado la falsità dei prodotti messi in vendita dal medesimo fosse riconoscibile ictu ocull.
2.2 Col secondo Motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., non avendo i giudici del merito fornito adeguate ragioni in merito alla determinazione della pena e al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche.
È pervenuta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico e generico. L’assunto difensivo, che fa leva sulla riconoscibilità ictu ocull della contraffazione, è prospettato, infatti, in maniera del tutto generica, limitandosi la difesa a enunciare un principio di diritto (Sez. 5, n. 2119 del 17/06/1999, dep. 2000, Diaw, Rv. 215473 – 01: «un marchio contraffatto può trarre in inganno un compratore, così da integrare, in caso di vendita della merce, il reato ex art. 474 cod. pen., solo se la provenienza prestigiosa del prodotto costituisce l’unico elemento qualificatore o comunque quello prevalente per determinare nell’acquirente di media esperienza la volontà di acquistare il prodotto stesso. Qualora viceversa altri elementi del prodotto, quali la evidente scarsità qualitativa del medesimo o il suo prezzo eccessivamente basso rispetto al prezzo comune di mercato, siano rivelatori agli occhi di un acquirente di media esperienza del fatto che il prodotto non può
provenire dalla ditta di cui reca il marchio, la contraffazione di quest’ultimo cessa di rappresentare un fattore sviante della libera determinazione del compratore»: nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la grossolanità della contraffazione fosse evidente per la diversità del colore dei marchi, i loro contorni, la loro collocazione sul prodotto, le cuciture, la grafica stessa, il materiale usato, cartone anziché pelle), senza neppure articolare un argomentato confronto tra i criteri posti da quel principio e il caso di specie.
Dal tenore dello scabro motivo, può evincersi che il ricorrente, là dove lamenta la mancata analisi, da parte della Corte territoriale, del “contesto” in cui il bene riportante il marchio contraffatto è stato posto in vendita, intendesse evidenziare “la scarsità qualitativa” e il “prezzo eccessivamente basso del prodotto” (tali essendo i profili rimarcati, dal ricorrente stesso, nel citato principio).
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, l’asserita grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita (la scarsità qualitativa del bene o l’irrisorio prezzo) non sono circostanze idonee a incidere sulla sussistenza dell’ascritta fattispecie, essendo a tal fine sufficiente l’attitudine ingannatoria del marchio (o segno distintivo).
Non a caso, la risalente decisione valorizzata dal ricorrente è stata superata da giurisprudenza successiva, che ha richiarito come, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 474 cod. pen. (“introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”), nell’ipotesi dell’immissione in circolazione di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, non rilevi che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o fosse addirittura consapevole della falsità, rilevando soltanto che «il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel dato prodotto come proveniente da un determinato produttore» (Sez. 5, n. 5237 del 15/01/2004, P.m. in proc. Ndiaye, Rv. 228086 – 01)
La giurisprudenza di legittimità, con successive puntualizzazioni, ha ulteriormente messo in luce quali siano l’oggetto e l’interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame, chiarendo che «in tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore» (ex multis, v. Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Pm c. Ndiyae, Rv. 281702 – 01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 – 01).
Sempre in tema, va ricordato che, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 474 cod. pen., l’alterazione di marchi prevista dall’art. 473 cod. pen. comprende anche la riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sì che esso si confonda con l’originale e da verificarsi mediante un esame sintetico – e
non analitico – dei marchi in comparazione, che tenga conto dell’impressione di insieme e della specifica categoria di utenti o consumatori cui il prodotto è destinato, soprattutto se si tratta di un marchio celebre (Sez. 5, n. 33900 del 08/05/2018, P.m. in proc. Cortese, Rv. 273893 – 01).
Non rileva, quindi, che i capi d’abbigliamento fossero “soltanto” ventiquattro, come dedotto dal ricorrente, né che il prezzo dei medesimi fosse di molto inferiore a quello rinvenibile sul mercato, e neppure che la qualità dei prodotti detenuti fosse inferiore a quella dei beni originali. A fondare la condanna, in assenza di valide controargonnentazioni fornite dal ricorrente, deve ritenersi adeguata la motivazione della sentenza impugnata, in cui si è chiarito, da un lato, che i beni detenuti dall’imputato recavano marchi anche celebri, come si evince, del resto, fin dal capo d’imputazione e, dall’altro, che essi beni erano sprovvisti di dati identificativi quali il copyright e/o il tradennark, ovvero di etichette dell’azienda produttrice autorizzata.
In disparte, dunque, la mancata ricorrenza, nel caso in scrutinio, dell’ipotesi del falso grossolano, adeguatamente disattesa dai giudici di merito, gioverà ricordare, ancora un volta, che la fattispecie incriminatrice per cui è intervenuta condanna è posta a presidio della «fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela dei titolari del marchio, che hanno interesse a mantenere la certezza sulla funzione del segno distintivo come garanzia di particolare qualità e originalità della propria produzione» (Rv. 281702 – 01, cit., in motivazione, con riferimenti anche a Sez. 2, n. 16821 del 03/04/2008, NOME, Rv. 239783; Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, COGNOME NOME, Rv. 232832). In base a tale ratio e alle caratteristiche del caso in scrutinio, la Corte territoriale ha confermato il giudizio reso dal Tribunale con motivazione logica e conforme al diritto.
3. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile, in quanto generico e aspecifico, con confrontandosi la difesa con le ragioni offerte dalla Corte distrettuale circa il trattamento sanzionatorio (ex plur., Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01). Le reiterative censure in punto di determinazione della pena, non ulteriormente argomentate né circostanziate rispetto a quanto già dedotto, sono state precipuamente disattese dalla Corte d’appello, con motivazione esente dai lamentati vizi, sia per quel che ha riguardo al diniego delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen., sia per quanto concerne la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo ai criteri posto dall’art. 133 cod. pen.
Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarat inammissibile. Alla pronuncia d’inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/11/2025 Il consigliere estensore
Il presidente