Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41702 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41702 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Sapri, il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 7/4/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso; udito il difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; uditi il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha concluso, in accoglimento dei motivi di ricorso, per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di- Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione adottata dal Tribunale del medesimo capoluogo il 17 novembre 2020, che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa aggravata e per quello di detenzione finalizzata alla vendita di un prezioso monile artigianale (bracciale zoomorfo, in oro e pietre preziose, con misuratore del tempo, NOME Le Coultre, incastonato nell’apice encefalico del serpente) recante il marchio contraffatto della maison RAGIONE_SOCIALE. Con la medesima sentenza, la Corte di appello disponeva la confisca (ai sensi dell’art. 240 cod. pen.) del detto bracciale, corpo del reato di contraffazione.
Avverso tale sentenza ricorre, a ministero del difensore di fiducia, NOME COGNOME, deducendo a motivi della impugnazione le argomentazioni in appresso enunciate, secondo le indicazioni di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
1.1. inosservanza delle norme penali processuali previste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in riferimento agli art. 597, comma 3, dello stesso codice), per avere la Corte di merito disposto, in difetto della impugnazione del Pubblico ministero, la confisca del corpo del reato, così violando il divieto di reformatio in peius, che trova terreno di coltura anche in tema di misure di sicurezza;
1.2. vizi di motivazione per illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte, così come la confermata decisione del Tribunale, ritenuto provata in capo all’imputato la perfetta consapevolezza della provenienza da delitto (contraffazione di marchio registrato) del prezioso bracciale detenuto ed offerto in vendita attraverso la RAGIONE_SOCIALE d’aste all’uopo incaricata, mentre l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che era impossibile avvedersi della natura imitativa del gioiello e contraffatta del marchio senza smontarlo in pezzi, con conseguente impossibilità di rimontarlo per tornare a mostrare la morfologia originaria;
1.3. ancora i medesimi vizi di motivazione sono denunziati in riferimento alla riconosciuta condotta tipica di truffa, non avendo l’istruttoria dibattimentale dimostrato la sussistenza di artifizi o raggiri di sorta operati dall’imputato ai danni di RAGIONE_SOCIALE o della RAGIONE_SOCIALEaste incaricata per la vendita; peraltro, così come per il precedente motivo, l’assenza di qualsivoglia forma di dolo in capo all’imputato poteva dedursi dall’aver affidato il gioiello alla RAGIONE_SOCIALE d’aste nella consapevolezza della previsione che il prezioso fosse poi sottoposto alla verifica di un esperto, atta a certificarne l’originalità, animo evidentemente incompatibile con la volontà di circuire ogni eventuale acquirente;
1.4. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, -cod. proc. pen., in riferimento alla struttura del delitto di truffa), non avendo la Corte tenuto conto che il danno non è stato alfine subito dalla maison RAGIONE_SOCIALE, ma è interamente ricaduto sulla RAGIONE_SOCIALE d’aste, anche per effetto della definizione della controversia civilistica di danno attivata da RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono inammissibili, giacché manifestamente infondati, oltre che meramente riproduttivi (ad esclusione dell’ultimo, che non risulta devoluto all’attenzione della Corte di appello) dei motivi di gravame spesi nel merito e rigettati dalla Corte, con diffuse e puntuali argomentazioni, del tutto esaustive delle doglianze mosse nel merito della penale responsabilità.
Il Collegio condivide il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato nella sede di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336, del 9/11/2018, Rv. 272018; Sez. 5, n. 1927, del 20/12/2017; Rv. 272324; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765, del 22/10/2013, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Rv. 258438).
D’altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, l struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di
appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; che richiamano Sez. 3, n. 13926/2012, Rv. 252615).
Tanto chiarito quanto all’ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d’appello nel caso di duplice conformità verticale delle pronuncie di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti con le prove dichiarative e documentali esaminate nel corso del giudizio di primo grado), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell’iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità.
1.1. Inammissibile, per difetto di concreto interesse alla impugnazione (art. 586, comma 4, cod. proc. pen.) è il primo motivo di ricorso (condiviso anche dal Pubblico ministero presso questa Corte). L’imputato non ha, infatti, interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni (mobili, nella fattispecie) che si trovano nella titolarità di terzi (nella fattispeci l’acquirente del prezioso monile), poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (solo tra le più recenti oggetto di massimazione, v. Sez. 2, n. 4160 dell’11/12/2019, Rv. 278562).
1.2. Del pari inammissibile il secondo motivo, quanto poco sopra ripetuto (sub 1.). La Corte di merito, nel confermare il percorso argomentativo del giudice di primo grado, ha precisato che, l’imputato era nel possesso delle competenze professionali per avvedersi della contraffazione; del resto, l’imputato ha offerto giustificazione della provenienza derivativa della res, indicando un dante causa (l’ereditiera germanica) che lo ha apertamente smentito. La Corte ha inoltre, con logica e congruente argomentazione, anche reso palese la inverosimiglianza della versione di comodo fornita dalla coniuge dell’imputato, che sarebbe stata destinataria di un presente maritale neppure ben apprezzato o valorizzato, a dispetto del suo valore commerciale. Tutti argomenti, questi, che non appaiono affatto illogici, tantomeno in maniera manifesta e che testimoniano di un possesso macchiato dalla non emendabile, né ostensibile, traccia illecita d’origine. In quest’ottica, prosegue la Corte di merito, anche la modalità della alienazione (attraverso lo schermo della RAGIONE_SOCIALE d’aste che accompagnava l’offerta in vendita da expertise clamorosamente poi smentito) tradisce la consapevolezza della illecita derivazione.
1.3. L’ultimo periodo del precedente punto rende contezza della manifesta infondatezza anche del terzo motivo,- speso in tema di ravvisata atipicità della condotta fraudolenta. La Corte di merito ha ricordato che versiamo in un settore merceologico ove massimo è il valore dell’esperienza e della competenza, così come il valore della cosa da alienare, il che impone a chi voglia realizzare l’affare illecito di precostituirsi ed utilizzare strumenti adeguati di artificioso raggiro. L’agente non si trova di fronte l’anziano da circuire con il tranello del prossimo congiunto in difficoltà, ma una attrezzata schiera di professionisti che possono attingere ai migliori esperti mondiali, occorre quindi che il livello dell’artifizio si all’altezza della parte da raggirare.
1.4. Il quarto motivo non risulta prospettato al giudice della impugnazione di merito, cosicché resta interrotta la catena devolutiva che deve accompagnare il percorso verticale delle impugnazioni, consegue la inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Il danno è comunque stato patito dall’acquirente finale del monile (RAGIONE_SOCIALE), che ha poi dovuto agire in giudizio per la risoluzione del contratto, garantito dalla RAGIONE_SOCIALE d’aste. Non è dubbio pertanto che tanto il danno quanto il raggiro siano stati patiti dalla società il cui marchio è stato contraffatto a fimi locupletativi.
Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile.
2.1. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.
Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano come da dispositivo, secondo le indicazioni offerte dalle vigenti disposizioni tabellari; IVA e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di
rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3700,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2023.