Marchi Contraffatti: Quando la Contraffazione è Grossolana, C’è Reato?
La vendita di prodotti con marchi contraffatti rappresenta un illecito molto diffuso, ma cosa accade quando il falso è talmente evidente da non poter ingannare nessuno? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo aspetto, confermando un principio fondamentale: il reato sussiste comunque. L’ordinanza in esame chiarisce la natura del reato previsto dall’art. 474 del codice penale e i metodi per provarne l’esistenza.
I Fatti del Caso
Il caso origina dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte di Appello per i reati di ricettazione e detenzione a scopo di vendita di merce con marchi contraffatti. La difesa del ricorrente si basava su due argomenti principali: in primo luogo, lamentava un vizio di motivazione sulla prova della contraffazione stessa; in secondo luogo, sosteneva che, qualora la contraffazione fosse stata ‘grossolana’, ovvero palesemente riconoscibile, il reato non sarebbe stato configurabile in quanto incapace di trarre in inganno gli acquirenti.
L’Analisi della Cassazione sui Marchi Contraffatti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile e manifestamente infondato. L’analisi dei giudici si è concentrata su entrambi i motivi di ricorso, offrendo importanti chiarimenti.
La Prova della Contraffazione
Sul primo punto, la Corte ha specificato che la prova della contraffazione dei marchi non necessita obbligatoriamente di una perizia tecnica. Può essere desunta da una pluralità di elementi fattuali e logici, quali:
* L’assenza di documentazione che attesti il legittimo acquisto della merce.
* Le modalità di confezionamento e custodia dei prodotti (nel caso di specie, ammassati ‘alla rinfusa’ in un veicolo).
* Il numero, la tipologia e le caratteristiche della merce.
* Il prezzo di vendita proposto al pubblico.
Questi elementi, se convergenti e non smentiti da specifiche prove a difesa, sono sufficienti a dimostrare la natura illecita dei prodotti.
L’Irrilevanza della Contraffazione ‘Grossolana’
Il punto più significativo della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso. La Cassazione ha ribadito il suo orientamento consolidato, secondo cui l’art. 474 del codice penale tutela in via principale la fede pubblica. Questo significa che il bene giuridico protetto non è la libera scelta del singolo acquirente, ma la fiducia collettiva nei marchi e nei segni distintivi come indicatori dell’origine e della qualità dei prodotti industriali.
Di conseguenza, il reato è classificato come ‘reato di pericolo’. Per la sua configurazione, è sufficiente la messa in circolazione di prodotti falsi, poiché tale condotta è di per sé idonea a ledere la fiducia del pubblico. Non è necessario che si verifichi un inganno effettivo nei confronti del consumatore.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla distinzione tra l’oggetto della tutela penale e l’effetto pratico sul singolo. La norma non mira a proteggere il compratore dall’incauto acquisto, ma a salvaguardare l’intero sistema economico basato sull’autenticità dei marchi. Consentire la circolazione di prodotti palesemente falsi minerebbe comunque l’affidamento che i cittadini ripongono nei segni distintivi, danneggiando sia i titolari dei marchi originali sia il mercato nel suo complesso. Pertanto, l’ipotesi del ‘reato impossibile’ non trova applicazione, poiché il pericolo per la fede pubblica è sempre presente quando un prodotto con marchio contraffatto viene detenuto per la vendita.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio cruciale in materia di marchi contraffatti: la lotta alla contraffazione non si ferma davanti all’evidenza del falso. La detenzione a scopo di vendita di merce contraffatta costituisce reato a prescindere dal grado di abilità della falsificazione. La legge protegge un bene più astratto e collettivo, la ‘fede pubblica’, e considera la mera circolazione di tali prodotti come un pericolo concreto per l’affidabilità del sistema dei marchi. Per gli operatori del settore e i consumatori, questa decisione ribadisce la tolleranza zero dell’ordinamento giuridico verso qualsiasi forma di contraffazione.
Per provare la contraffazione di un marchio è sempre necessaria una perizia tecnica?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova può essere raggiunta anche attraverso una pluralità di elementi indiziari, come l’assenza di documenti d’acquisto, le modalità di confezionamento, la quantità di merce e il prezzo di offerta, se non contrastati da specifiche allegazioni difensive.
Se un prodotto ha un marchio contraffatto in modo così evidente da non poter ingannare nessuno, si commette comunque reato?
Sì, il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) sussiste ugualmente. La norma non tutela il singolo acquirente dall’inganno, ma la ‘fede pubblica’, ovvero la fiducia collettiva nell’autenticità dei marchi.
Qual è il bene giuridico tutelato dal reato di commercio di prodotti con marchi contraffatti?
Il bene giuridico principale è la fede pubblica. La legge protegge l’affidamento che i cittadini ripongono nei marchi e nei segni distintivi come garanzia di origine e autenticità dei prodotti industriali, tutelando al contempo il titolare del marchio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39810 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39810 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che confermava la penale responsabilità dell’imputato per i delitti di ricettazione ed illecita detenzione a fini di vendita merce con marchi contraffatti e, riconosciuta l’ipotesi di cui all’art. 648, comma 4, cod.pen., rimodulava il trattamento sanzionatorio;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza costitutivi del reato di cui all’art. 474 cod.pen. è manifestamente infondato; la Corte territoriale, infatti, ha dato conto alle pagg. 5/6 delle ragioni poste a fondamento del rigetto del gravame sul punto, escludendo la necessità di accertamenti peritali al fine della prova della contraffazione dei marchi in linea con i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la prova del fatto può essere raggiunta anche in assenza di accertamenti tecnici sulla base di una pluralità di elementi quali l’assenza di documentazione comprovante il lecito acquisto dei beni, le modalità di confezionamento dei singoli capi, il numero, la tipologia e le caratteristiche merceologiche; il prezzo di offerta al pubblico, le modalità di custodia (nella specie alla rinfusa all’interno del veicolo sul quale il ricorrente viaggiava), element convergenti nell’attestazione della contraffazione dei marchi e non contrastati da alcuna specifica e contraria allegazione difensiva in punto di liceità della merce sequestrata;
che il secondo motivo in punto di grossolanità del falso non risulta devoluto in appello (pag. 6 sentenza impugnata) ed è, comunque, manifestamente infondato alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 – 01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 258722 – 01);
2 GLYPH
DE
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pr sidente