Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15930 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 07/11/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigeto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore dell’imputato ricorrente, AVV_NOTAIO, che, in replica alle conclusioni scritte del P.g., ha insistito per l’annullamento della impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO E. CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 7 novembre 2023, la Corte di appello di Roma -in funzione di giudice di appello della sentenza emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 25 maggio 2023- dichiarava inammissibile l’impugnazione avverso detta sentenza, giacché non accompagnata dal mandato specifico ad impugnare, reso in data successiva al deposito della motivazione della sentenza oggetto di impugnazione; riteneva infatti la Corte applicabili alla fattispecie processuale le forme ed i modi previsti a p inammissibilità dall’art. 581, comma 1 quater, del codice di rito, novellato per effetto della entrata in vigore (30 dicembre 2022) del d.lgs. 150/2022 (sentenza emessa all’esito di giudizio svoltosi in assenza dell’imputato, procura speciale rilasciata per l’atto di impugnazione in data successiva al provvedimen che si intende impugnare).
1.1. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiduci deducendo, con tre distinti motivi di ricorso, la inosservanza della norma processuale prevista a pena inammissibilità, il difetto del presupposto della assenza dell’imputato nel processo di primo grado travisamento del fatto processuale, essendo presente in atti il mendato specifico ad impugnare la sentenza di primo grado, la incompatibilità costituzionale (artt. 3, 24, 27, 111 Cost.) della disciplina processual limita fortemente l’esercizio della facoltà di impugnazione in favore dell’imputato assente, che il difen non riesca a reperire per il rilascio del mandato.
2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
2.1. L’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, ha inserito nel testo dell’art. 581 co pen. i commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: a) «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» 1-quater).
Tali disposizioni -adottate in attuazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione 27 se 2021, n. 134- trovano applicazione, a norma dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, per l impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022).
2.2. Orbene, la ratio dell’intervento novellatore è quella di assicurare con certezza che l’imputato abbia piena consapevolezza e volontà di impugnare quella specifica sentenza, rendendosi anche reperibile presso un determinato domicilio, ove la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello dovrà e effettuata (art. 157 ter, comma 3, cod. proc. pen.). Tali manifestazioni “processuali” della volontà devono seguire e non precedere (come nella fattispecie, nomina fiduciaria con mandato ad impugnare in data 8 maggio 2023, sentenza impugnata del 25 maggio 2023, motivi dep. 1’8 agosto successivo) la sentenza che si intende impugnare, al fine evidente di attualizzare, al momento in cui si esercita la facol impugnazione, la propria domiciliazione e la propria esplicita determinazione impugnatoria. Non si tratt (…p pertanto di assecondare un anelito meramente burocratico del legislatore processuale, ma di assicurare efficienza alla complessa macchina giudiziaria, funzionale alla effettività ed alla concreta efficacia
funzione del giudizio di impugnazione (Sez. 2, n. 40824 del 13/9/2023, Rv. 285226, in motiy. pag. 4; da ultimo, notizia di decisione Sez. 2, 30/10/2023, ric. Giuliano).
2.3. Correttamente la Corte di appello ha qualificato assente l’imputato nel giudizio di primo grado. Ques infatti, presente all’udienza di convalida dell’arresto, non fu mai più presente nel corso delle succes udienze di trattazione del processo, oggetto di ripetuti differimenti disposti su richiesta della difesa, per assenza dei testi, ovvero ancora per assegnare il processo a magistrato togato. L’imputato, presente in udienza di convalida dell’arresto, deve infatti considerarsi assente se, consapevole del differiment libero nella persona, sceglie di non più presenziare alle udienze fissate per la celebrazione del processo suo carico. Tale principio di diritto, assai risalente nella formulazione, è stato costantemente ribadi questa Corte, fino alla più recente sentenza della Sezione sesta (n. 3802 del 01/12/2016, Portali Maiettin Rv. 269313, che si richiama anche per i precedenti conformi indicati in motivazione), ove si è ancor pi esplicitamente osservato che «nel giudizio direttissimo instaurato a seguito di convalida dell’arres l’imputato rimesso in libertà non presente all’udienza fissata a seguito della concessione dei termini a dif è da considerare assente e non contumace». (Sez. 2, n. 23924 del 24/2/2023, non mass.; Sez. 2, n. 19861 del 12 aprile 2019, non mass.; Sez. 6, n. 3802 del 01/12/2016 dep. 2017, Rv. 269313 – 01).
2.4. Nel caso all’esame, deve pertanto ritenersi che l’imputato fosse perfettamente a conoscenza dell’esistenza di un processo a suo carico, cui ha deciso consapevolmente di non partecipare.
2.5. Quanto a compatibilità costituzionale della novella processuale, il Collegio intende offrire conti all’orientamento già espresso sul punto dalla Sez. 4 (sent. n. 43718 del 11/10/2023), che ha ritenut manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta dalla difesa in relazione “nuova” causa di inammissibilità della impugnazione introdotta dal legislatore processuale del 2022, giacché non si tratta di limitare il diritto alla impugnazione nell’an, ma di modularne le modalità di eserciz quomodo.
2.6. Nessuna illogicità, tantomeno manifesta, caratterizza pertanto le argomentazioni spese dalla Corte d appello per sostenere la decisione processuale dettata dalla lettera della legge.
La non particolare complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione ed il richiamo a princi
di diritto, al momento non contrastati, nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione de motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.