Mandato Specifico Impugnazione: Quando la Forma Diventa Sostanza
Nel labirinto delle procedure legali, i requisiti formali non sono semplici cavilli, ma pilastri che garantiscono la correttezza e la validità del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, ponendo l’accento sulla necessità del mandato specifico impugnazione. Questo documento, spesso sottovalutato, si è rivelato decisivo nel determinare l’esito di un ricorso, dichiarato inammissibile proprio per la sua assenza. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Fermato in Partenza
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova in data 21 marzo 2023, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era, come di consueto, ottenere una revisione della sentenza di secondo grado. Tuttavia, l’iter processuale si è interrotto bruscamente prima ancora di poter entrare nel merito delle questioni sollevate. La Suprema Corte, infatti, ha rilevato un vizio formale insuperabile nell’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte e il mandato specifico impugnazione
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza (definita de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiedeva in un’infondatezza dei motivi di ricorso, ma in un presupposto procedurale mancante: l’assenza di un mandato specifico per impugnare quel determinato provvedimento.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 581, comma 1-quater, del Codice di Procedura Penale. Questa norma, introdotta per razionalizzare il sistema delle impugnazioni e prevenire ricorsi dilatori, richiede che l’atto di impugnazione sia accompagnato da una procura speciale. Questo significa che il difensore non può agire sulla base di un mandato generico ricevuto all’inizio del procedimento, ma deve essere munito di un incarico specifico, conferito dopo la pronuncia della sentenza che si intende contestare. Nel caso di specie, mancando questo specifico mandato, l’atto è stato considerato privo di un requisito essenziale per la sua validità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel diritto processuale penale, la forma è garanzia e sostanza. L’obbligo di un mandato specifico impugnazione assicura che la volontà di proseguire nei gradi di giudizio sia attuale, consapevole e chiaramente espressa dall’imputato. Per gli avvocati, ciò significa prestare la massima attenzione alla raccolta di una nuova e specifica procura speciale dopo ogni sentenza sfavorevole. Per gli assistiti, è la conferma che la loro partecipazione attiva e cosciente al processo è richiesta in ogni sua fase. L’inosservanza di questa regola, come dimostra il caso, comporta conseguenze drastiche: non solo l’inammissibilità del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo dello specifico mandato a impugnare, un requisito formale richiesto dall’articolo 581, comma 1-quater, del Codice di Procedura Penale.
Cosa si intende per ‘procedura de plano’?
Si tratta di una procedura semplificata attraverso la quale il giudice decide sulla base dei soli atti scritti, senza la necessità di tenere una formale udienza. In questo caso, è stata utilizzata per dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13459 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di El Fadili Badre udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché privo di specifico mandato a impugnare, richiesto ex art. 581, 1 quater cod. proc. Pen. Anch per il ricorso per cassazione;
Rilevato che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1’8 marzo 2024