Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6862 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA,
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE di APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME, COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio sc:ritto ai sensi dell’art. 23, co del di. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTI)
1.La Corte di appello di Messina confermava la condanna di NOME alla pena d mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di ricettazione.
NOME veniva giudicato “in assenza”.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, privo mandato di impugnare previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in or mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. che sarebbe stato giustificato con motivazione apodittica ed apparente;
2.2. violazione di legge (art. 53 I. n. 689 del 1981) e vizio di motivazione: la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sulla base giustificata sulla b 12 fatto che il ricorrente era un venditore ambulante sarebbe manifestamente illo tenuto conto che le somme necessarie per il pagamento della pena pecuniaria in ipo convertita potevano essere reperiti anche da una persona che era dedita al commerci strada.
Il collegio rileva che il difensore di NOME non era dotato dello specifico mandato ad impugnare previsto dall’art. 581, comma 1-quater cod.proc. pen..
Si riafferma, sul punto, che, il disposto di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all’ assente, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, di conferire al difensore uno spe mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all’imp sicura conoscenza dell’incedere della progressione processuale (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525 – 01; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, NOME, R 285444; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305).
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 23 gennaio 2024
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L’estensore