Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4548 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4548  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi per procedere nei confronti di NOME e di COGNOME NOME per mancanza della conoscenza del procedimento penale a loro carico e ha disposto la ricerca delle imputate a mezzo P.G. fino al 14 luglio 2024.
 Le imputate, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa traduzione in lingua da loro conosciuta dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e per difetto di querela.
Con memoria del 22 novembre 2023, la difesa delle imputate chiede emettersi sentenza di non doversi procedere per difetto di querela.
3.  I ricorsi sono inammissibili.
Va premesso che l’art. 581, co. 1 quater cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che: “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
Secondo il recente, ma già consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-quater cit., nella parte in cui prevede la necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, si applica anche al ricorso per Cassazione, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato assente, – stante l’esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente “consapevole (Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, NOME, Rv. 285444; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353).
L’intero sistema processuale introdotto dalla Riforma Cartabia, infatti, è permeato dall’esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell’imputato al processo, ne discende che anche l’impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell’imputato a coltivare il gravame piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica. In tema di applicabilità della disciplina di cui all’art. 581 cit. al giudizio di Cassazione, questa Corte ha affermato la piena compatibilità della sua ratio con il meccanismo degli avvisi dovuti alle parti al fine di garantirne la conoscenza e, entro certi limiti e per lo più attraverso il patrocinio defensionale, la partecipazione al giudizio di legittimità, a prescindere dal dato testuale della previ-
sione, che fa menzione della “citazione a giudizio”, formalmente propria della regolamentazione del processo di merito (Sez. 5, n. 39166 del 4/7/2023, COGNOME, non massimata).
L’intenzione del legislatore nel prevedere uno specifico mandato ad impugnare, deve ritenersi senz’altro applicabile al giudizio di Cassazione in ragione della collocazione sistematica della norma “Forme dell’impugnazione,” nell’ambito del libro IX dedicato in generale alle impugnazioni e in considerazione della ratio sottesa alla Riforma, consistente nel selezionare le impugnazioni, anche per il giudizio di Cassazione, avendo comunque attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo.
Lo scopo perseguito dal legislatore consiste nel consentire la proposizione di impugnazioni consapevoli da parte dell’imputato nell’ottica di semplificare (anche) l’attività della Corte di cassazione e garantire la corretta amministrazione della giustizia, senza che dai più stringenti requisiti i posti dalla norma a pena di inammissibilità derivi un pregiudizio per lo stesso imputato.
Dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non conseguono lesioni ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, in quanto, se l’imputato prova che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, può ricorrere ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare.
Nella fattispecie in esame, il difensore ha presentato i ricorsi nell’interesse delle imputate il 26 gennaio 2023 nell’interesse degli imputati – che erano liberi ed assenti – in mancanza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza impugnata, contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio.
La carenza di legittimazione a proporre il ricorso preclude l’esame della richiesta – avanzata con la memoria difensiva – di emettersi sentenza di non doversi procedere per difetto di querela
Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024.