Mandato Specifico Impugnazione: La Cassazione e la Difesa dell’Assente
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale, introdotto dalla Riforma Cartabia: la necessità di un mandato specifico impugnazione da parte dell’imputato assente. Questa regola, volta a garantire che l’imputato sia effettivamente a conoscenza delle fasi cruciali del processo che lo riguarda, ha conseguenze dirette sulla validità dei ricorsi presentati dai difensori. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso per cassazione proposto dal difensore d’ufficio di un imputato. Quest’ultimo era stato dichiarato assente e irreperibile nel giudizio di appello, conclusosi con una sentenza di condanna. Il difensore, agendo nell’interesse del suo assistito, aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge. Tuttavia, l’atto di impugnazione non era supportato da un mandato specifico rilasciato dall’imputato dopo l’emissione della sentenza di secondo grado.
Il Principio del Mandato Specifico Impugnazione
Il cuore della questione risiede nell’applicazione dell’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dall’art. 33 del d.lgs. n. 150/2022, stabilisce che il difensore di un imputato assente può proporre impugnazione solo se munito di un mandato specifico, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. La ratio di questa disposizione è chiara: assicurare che l’imputato, pur essendo assente, abbia piena e sicura conoscenza della progressione del procedimento e possa esprimere una volontà consapevole circa l’opportunità di impugnare.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il difensore, pur essendo nominato d’ufficio, era privo dello specifico mandato richiesto dalla legge per poter validamente impugnare la sentenza per conto del suo assistito assente.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando il chiaro tenore letterale dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Ha specificato che questa norma è una disposizione funzionale a garantire un diritto fondamentale dell’imputato: la conoscenza dell’andamento del processo. Pertanto, la sua applicazione non può essere derogata. Inoltre, la Cassazione ha chiarito, citando precedenti giurisprudenziali, che tale requisito si estende anche al ricorso per cassazione e non è limitato al solo giudizio d’appello. La mancanza di questo specifico atto di volontà da parte dell’imputato rende l’impugnazione priva di un presupposto essenziale di ammissibilità.
Le Conclusioni
La pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale per la difesa tecnica. Per gli avvocati, emerge l’obbligo tassativo di ottenere un mandato specifico e posteriore alla sentenza per poter impugnare per conto di un cliente dichiarato assente. In assenza di tale mandato, qualsiasi iniziativa processuale in tal senso è destinata all’inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve da monito: la tutela del diritto di difesa dell’assente passa necessariamente attraverso la prova della sua effettiva e consapevole partecipazione alle decisioni che riguardano il suo percorso processuale.
È valido il ricorso per cassazione presentato dal difensore d’ufficio per un imputato assente senza un incarico specifico?
No, secondo la Corte il ricorso è inammissibile. L’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale richiede che l’imputato assente conferisca al difensore uno specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla sentenza.
La regola del mandato specifico per l’impugnazione si applica solo al giudizio d’appello o anche a quello di cassazione?
La Corte di Cassazione ha chiarito che questa regola si applica anche al giudizio di cassazione, poiché è una disposizione funzionale a garantire all’imputato la sicura conoscenza dell’avanzamento del processo.
Quali sono le conseguenze se il difensore presenta un ricorso senza il mandato specifico richiesto?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Inoltre, l’imputato (il ricorrente) viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6917 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6917 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 10/10/1994
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui il difensore di ufficio dell’imputato, assente al process dichiarato irreperibile in sede di appello, deduce attraverso quattro motivi vizi di motivazio violazione di legge sostanziale e processuale è inammissibile in quanto il difensore è privo specifico mandato ad impugnare; che in tal senso depone il chiaro tenore dell’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., norma applicabile anche al ricorso per cassazione (cfr. Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525, secondo cui il disposto di cui all’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impo all’imputato assente, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, di conferire al difensore u specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all’imputato la si conoscenza dell’incedere della progressione processuale; in tal senso, altresì, cfr. Sez. 6, 45842 del 19/11/2024, Albornoz, in fase di massimazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.