Mandato Specifico Difensore: la Cassazione conferma l’inammissibilità del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni penali, la cui inosservanza può costare cara: la necessità del mandato specifico al difensore per poter presentare ricorso. Questa regola, rafforzata dalla recente riforma legislativa, è pensata per garantire che l’imputato, specialmente se giudicato in assenza, sia pienamente consapevole della progressione del procedimento a suo carico. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne i dettagli e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna nei confronti di un imputato, giudicato in sua assenza. Avverso tale decisione, il difensore proponeva ricorso per cassazione. Il problema cruciale, sollevato dalla Suprema Corte, risiedeva nel fatto che il legale agiva senza essere in possesso di un mandato specifico a impugnare, che l’imputato avrebbe dovuto rilasciargli successivamente alla pronuncia della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha applicato con rigore la disposizione dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Tale inammissibilità ha comportato non solo la fine del procedimento, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la centralità del mandato specifico difensore
La Corte ha fondato la sua decisione su argomentazioni chiare e in linea con recenti orientamenti giurisprudenziali. Il collegio ha riaffermato che la norma che impone al difensore di munirsi di un mandato specifico difensore, rilasciato dopo la sentenza, è pienamente applicabile anche nel giudizio di cassazione. Lo scopo di questa previsione è funzionale: garantire all’imputato assente una ‘sicura conoscenza’ dell’andamento del processo e della volontà di proseguire con l’impugnazione.
Inoltre, i giudici hanno chiarito un importante aspetto procedurale. L’inammissibilità per tale vizio può essere dichiarata attraverso un procedimento semplificato, cosiddetto de plano, previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa procedura non prevede un’udienza con la partecipazione delle parti, ma si basa unicamente sull’esame degli atti. La Corte ha ritenuto che la mancanza di legittimazione del difensore, dovuta all’assenza del mandato specifico, rientri a pieno titolo tra i casi risolvibili con questa modalità accelerata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Avvocati e Imputati
La pronuncia in esame rappresenta un monito per la difesa. Per l’imputato giudicato in assenza che intende impugnare una sentenza di condanna, non è più sufficiente il mandato inizialmente conferito al proprio legale. È indispensabile e obbligatorio, a pena di inammissibilità, rilasciare un nuovo e specifico mandato dopo la decisione che si intende contestare. Gli avvocati devono quindi prestare la massima attenzione a questo requisito formale, attivandosi tempestivamente per ottenere il mandato post-sentenza, al fine di evitare che l’impugnazione venga bloccata sul nascere, con conseguente condanna del proprio assistito alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È necessario un nuovo mandato per il difensore per impugnare una sentenza se l’imputato era assente?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, impone al difensore di ottenere un mandato specifico per impugnare, rilasciato dall’imputato assente solo dopo la pronuncia della sentenza, pena l’inammissibilità del ricorso.
Cosa succede se il difensore propone ricorso senza questo mandato specifico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non entra nel merito dei motivi di impugnazione e il provvedimento impugnato diventa definitivo. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
L’inammissibilità del ricorso può essere decisa senza un’udienza formale?
Sì, la Corte ha stabilito che la mancanza del mandato specifico è una causa di inammissibilità che può essere dichiarata con un procedimento semplificato e non partecipato (de plano), come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18448 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18448 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LARCIANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte confermava la sentenza che aveva condannato NOME COGNOME, giudicato in assenza, per i reati a lui ascritti.
Avverso tale sentenza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore, privo di mandato, ex art. 581-quater cod. proc. pen..
Il collegio riafferma che nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione con procedimento de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l’anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza delle previsioni
di cui all’art. 581 cod. proc. pen. deve essere risolto accordando la prevalenza alla prima, potendosi ritenere che il riferimento a tale articolo, nella sua interezza, sia rimasto invari per un difetto di coordinamento (Sez. 2, n. 4800 del 15/01/2024, Stan, Rv. 285927 – 01). Si ribadisce peraltro che in tema di impugnazioni, il disposto di cui all’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddov impone all’imputato assente, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all’imputato la sicura conoscenza dell’incedere della progressione processuale (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023 Giuliano, Rv. 285525 – 01).
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2024
L’estensore GLYPH
Il Presiden e