Mandato specifico difensore: quando il ricorso è nullo
Nel processo penale, il rispetto delle forme non è un mero capriccio burocratico, ma una garanzia fondamentale per tutte le parti coinvolte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, focalizzandosi su un requisito cruciale per l’impugnazione delle sentenze: il mandato specifico difensore. Questa pronuncia evidenzia come la mancanza di tale autorizzazione, specialmente nel caso di un imputato assente, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenze economiche non trascurabili per l’assistito. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, condannato a otto mesi di reclusione e a una multa di 2.000 euro, decideva di presentare ricorso per Cassazione tramite il proprio legale. Il motivo del ricorso si basava sulla presunta erronea applicazione della legge penale. Tuttavia, un dettaglio procedurale si è rivelato fatale: il procedimento si era svolto in assenza dell’imputato.
La Decisione della Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, senza nemmeno entrare nel merito della questione sollevata dal ricorrente, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è basata sulla fondatezza o meno dei motivi di impugnazione, ma su un vizio formale preliminare e insuperabile: l’assenza di un mandato specifico difensore come richiesto dalla legge.
Le Motivazioni: Il Ruolo Cruciale del Mandato Specifico Difensore
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, quando l’imputato è stato assente durante il processo, il suo difensore può presentare un’impugnazione solo se munito di un mandato specifico, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
La Corte ha spiegato che questa procura speciale non è un semplice adempimento formale, ma rappresenta la prova della volontà effettiva dell’imputato di contestare la decisione del giudice. In sua assenza, il difensore è considerato privo della legittimazione a impugnare.
I giudici hanno inoltre chiarito che questo tipo di inammissibilità può essere dichiarato con una procedura semplificata, cosiddetta de plano (prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.), ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica. Questo meccanismo accelera la definizione dei ricorsi palesemente privi dei requisiti di legge.
Di conseguenza, oltre a vedere il proprio ricorso respinto, l’imputato è stato condannato, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha sottolineato che tale condanna è una conseguenza automatica dell’inammissibilità, a meno che non si dimostri che la causa ostativa non sia imputabile a colpa del ricorrente, circostanza non ravvisata nel caso di specie.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Imputati e Difensori
L’ordinanza in esame lancia un messaggio inequivocabile a imputati e, soprattutto, ai loro difensori. Per chi intende impugnare una sentenza penale emessa in sua assenza, è fondamentale conferire al proprio avvocato un mandato specifico difensore dopo la decisione del giudice. Per i legali, diventa un dovere di diligenza acquisire tempestivamente tale procura per evitare di presentare un ricorso destinato a un’immediata declaratoria di inammissibilità. Ignorare questo requisito non solo vanifica la strategia difensiva, ma espone l’assistito a significative sanzioni economiche, rendendo la forma, in questo caso, vera e propria sostanza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore lo ha presentato senza essere in possesso del ‘mandato specifico’, una procura speciale che l’imputato, giudicato in assenza, deve rilasciare dopo la pronuncia della sentenza per autorizzare l’impugnazione.
Cosa prevede la legge per l’impugnazione da parte di un imputato assente?
L’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, richiede espressamente che il difensore sia munito di un mandato specifico, rilasciato successivamente alla sentenza, per poter validamente impugnare per conto di un assistito che non ha partecipato al processo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, la declaratoria di inammissibilità per questo motivo comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5883 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5883 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CALTAGIRONE il 10/07/1994
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 3 aprile 2024 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del 22 giugno 2022 con cui il Tribunale di Caltagirone aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 2000,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione ‘con cui eccepiva l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge lamentando la mancata applicazione dell’art. 75 del dPR n. 309 del 1990;
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto non assistito dal necessario mandato specifico al difensore richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. per le ipotesi in cui la impugnazione intervenga in relazione ad un procedimento celebrato, come nella fattispecie, nella assenza dell’imputato;
che, nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione con procedimento de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l’anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza delle previsioni di cui all’art. 581 cod. proc. pen. deve essere risolto accordando la prevalenza alla prima, potendosi ritenere che il riferimento a tale articolo, nella sua interezza, sia rimasto invariato per un difetto di coordinamento. (Corte di cassazione Sez. 2 Pen. n. 4800 del 15/01/2024);
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024
Il Consiglier es ensotei ‘