Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20766 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20766 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/11/1993
avverso la sentenza del 14/01/2025 del TRIBUNALE di MODENA
dap’a so alyparti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 14 gennaio 2025 il Tribunale di Modena ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi tre di arresto ed euro 300 di ammenda per il reato di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 commesso il 01/02/2021.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del difensore di ufficio avv. NOME COGNOME il quale ha dichiarato di essere privo di specifico mandato, e di non avere l’imputato mai eletto o dichiarato domicilio, avendo esplicitamente rifiutato di farlo.
Nel ricorso previannente si sostiene l’ammissibilità dell’impugnazione stessa, pur essendo il difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo l’emissione della sentenza, in applicazione della giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui tale mandato non è richiesto quando l’impugnazione riguardi la dichiarazione di assenza dell’imputato.
Il difensore ha formulato, perciò, un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la violazione di legge, per essere stata la declaratoria di assenza dell’imputato pronunciata erroneamente, in quanto il decreto di citazione era stato notificato unicamente presso il difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., né poteva essere ritenuta sufficiente, per la effettiva conoscenza del procedimento, la mera consegna del verbale di identificazione contenente una prima formulazione dell’accusa, essendo necessaria la conoscenza della vocatio in iudicium. Inoltre il ricorrente era detenuto, al tempo della notifica del decreto di citazione, per cui non avrebbe potuto, anche per tale motivo, prendere autonomamente contatto con il tribunale di Modena, per conoscere l’eventuale fissazione del procedimento.
L’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 09 agosto 2024 n. 114, essendo il difensore nominato solo di ufficio e privo del mandato ad impugnare, che deve essere ritenuto necessario per proporre qualunque innpugnazione, compreso il ricorso in cassazione, e per qualunque motivo. Si ritiene doveroso, infatti, dare continuità al più recente orientamento di questa Corte, secondo cui «In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inamnnissibilità dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato» (Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, Rv. 287389),
avendo tale decisione approfonditamente motivato le ragioni del superamento del precedente orientamento, esposto nella sentenza Sez. 1, n. 9426 del
18/01/2024, Rv. 285920, citata dal ricorrente, in particolare quanto alla mancanza di deroghe alla norma di cui all’art. 581, comma
1
-quater, cod. proc.
pen., e alla evidente volontà del legislatore, dimostrata dalla modifica sopra indicata, di ribadire la necessità del predetto adempimento, al fine di provare che
l’imputato “conosce e vuole” la progressione del processo nei gradi successivi al primo.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
l’esistenza di un precedente contrasto giurisprudenziale, benché recentemente superato, impone di escludere la condanna del ricorrente al versamento di una
somma in favore della Cassa delle ammende, potendosi ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità» (sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Consigliere estensore