Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8071 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2   Num. 8071  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME n. in Senegal il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 7/3/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; dato atto della regolarità degli avvisi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa in data 26/6/2019, dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione dei reati ascritti a Toure Babou ai capi B) e C) della rubrica; confermava la penale responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione di merce con marchi contraffatti di cui al capo A) e per l’effett rideterminava la pena.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto la violazione di legge con riguardo alla mancata conversione della pena detentiva ex art. 53 L. 689/1981; al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla mancata rateizzazione della multa.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto nell’interesse di imputato assente in primo grado da parte del difensore privo di specifico mandato ad impugnare, come prescritto dall’art. 581 quater cod.proc.pen.
3.1 Questa Corte ha in più occasioni chiarito in tema di impugnazioni che il disposto di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all’imputato assente, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all’imputato la sicura conoscenza dell’incedere della progressione processuale (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Rv. 285525 – 01; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, Rv. 285305-01; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, Rv. 285353 01).
3.2 L’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen. Invero, i dubbi insorti in ordine alla possibilità di definizione di fattispecie quali quella a giudizio senza formalità procedura fanno leva sul tenore della disposizione che richiama quale ambito d’operatività tutte le ipotesi di cui all’art. 591 cod.proc.pen. con le sole esclusion quanto alla lettera a), dei casi di carenza di interesse, e in relazione alla lett. delle ipotesi di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 581 cod.proc.pen., che all’epoca dell’introduzione della norma in esame con L. 103/2017 sanzionava con l’inammissibilità la mancata enunciazione in forma specifica dei capi o punti impugnati ( lett. a); delle prove inesistenti, non assunte o erroneamente valutate ( lett. b), delle richieste formulate (lett.c) nonché la mancata indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta (lett.d).
3.2.1 Con la riforma Cartabia l’art. 581 codice di rito si è arricchito della previsione di cui al comma 1bis, il cui contenuto costituisce un rafforzamento della disposizione previgente di cui al comma 1 lett. d), laddove si richiede l’enunciazione in forma “puntuale ed esplicita” dei rilievi critici mossi a provvedimento impugnato, in aderenza alla costante giurisprudenza di legittimità (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Galtelli, Rv. 268822-01). Le ulteriori ipotesi di inammissibilità introdotte dal D. Igs 150/22 e tipizzate a commi 1 ter e 1 quater, a differenza di quelle sopra richiamate, non hanno alcun contenuto valutativo (ragione che spiega la originaria sottrazione al rito semplificato), prevedendosi adempimenti formali che attengono in senso stretto alla legittimazione all’impugnazione. Alla luce di dette norme, infatti, l’esercizio del potere d’impugnazione è subordinato a requisiti predeterminati che concorrono a disegnare un atto complesso in cui all’enunciazione in forma specifica dei motivi
relativi a ben individuati capi e punti della decisione impugnata da parte del difensore deve accompagnarsi una manifestazione inequivoca della parte circa la volontà impugnatoria e, per la fase di merito, l’indicazione del proprio domicilio al fine di garantire all’imputato la continua ed effettiva conoscenza del processo e dei suoi sviluppi.
3.2.2 Sebbene tutte le ipotesi attualmente disciplinate dall’art. 581 codice di rito siano riferibili alla categoria delle inammissibilità originarie, trattandos patologie genetiche dell’atto che impediscono l’efficace devoluzione al giudice del grado successivo dell’impugnazione, come già cennato il catalogo descritto dalla disposizione individua due sottosistemi, il primo (difetto di interesse, genericità, aspecificità) relativo a cause che sottendono un margine di apprezzamento del giudice adito; le altre, relative a requisiti squisitamente formali, che n prescindono e si caratterizzano per la possibilità di immediata rilevazione, stante la prescrizione normativa secondo cui il mandato ad impugnare (e, ove richiesta, la dichiarazione o elezione di domicilio) debbono essere depositati “con l’atto di impugnazione”.
Considerato, pertanto, che la ratio della procedura cd. “de plano” è quella di accelerare i tempi di definizione in relazione a ricorsi in cui le cause d inammissibilità abbiano il carattere dell’evidenza (difetto di legittimazione, inoppugnabilità del provvedimento, inosservanza delle modalità di presentazione e mancato rispetto dei termini d’impugnazione) deve ritenersi che l’omessa, specifica, ricomprensione dei casi disciplinati dall’art. 581, comma 1 ter e lquater, cod.proc.pen. tra quelli definibili a norma dell’art. 610, comma 5 bis, sia dovuta non a una ragionevole e insindacabile scelta del legislatore ma ad un mero difetto di coordinamento tra l’intervento novellatore e la specifica disciplina processuale.
Da tanto consegue la legittimità della modalità definitoria senza formalità di procedura.
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 26 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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