Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26959 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26959 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TARANTO il 16/11/1978
avverso l’ordinanza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, COGNOME che concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di ufficio di NOME NOME avverso la sentenza, deliberata in assenza dell’imputato, in data 10 maggio 2024 dal Tribunale di Venezia, per l’omessa allegazione dello specifico mandato a proporre l’impugnazione rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, assente nel giudizio di primo grado, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell’ 581, comma 1,-quater, cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, nell’interesse di NOME COGNOME il difensore di ufficio, avv. NOME COGNOME deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto l’illegittimità della declaratori di inammissibilità dell’appello in quanto il ricorrente è stato erroneamente ritenuto assente nel giudizio dibattimentale con conseguente nullità della sentenza per violazione degli artt. 179 e 420, comma 2, cod. pen., per l’omessa notifica del decreto di citazione alli imputato.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità dell’ordinanza del 7 luglio 2023, in relazione all’art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., con la quale è stat dichiarata l’assenza dell’imputato.
In particolare, la difesa ha evidenziato che nei motivi di appello era stat dedotto che il giudice di primo grado non aveva provveduto a verificare l’effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il ricorrente e il domiciliatario, l’av COGNOME si è altresì rilevato che nel verbale di udienza del 7 luglio 2023, il giudic di primo grado, al momento della verifica della regolare costituzione delle parti, ha del tutto apoditticamente disposto di procedere in assenza dell’imputato, apponendo una crocetta nelle diciture prestampate “nel corso del procedimento ha dichiarato/eletto domicilio” e ha “nominato un difensore di fiducia” senza nessuna indagine ulteriore.
Ciò posto la difesa ha dedotto che il giudice avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti di cui all’art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. prima di procedere, in mancanza di riscontro riguardo al fatto che il difensore COGNOME avesse avuto la possibilità di informare l’imputato dell’accusa e della data di udienza.
La difesa ha dato inoltre atto che l’elezione di domicilio è avvenuta nel primo atto compiuto dalla polizia giudiziaria quando ancora il COGNOME non era iscritto nel
registro degli indagati rendendosi, poi, irreperibile con la conseguenza che l’elezione di domicilio deve ritenersi inesistente.
Inoltre, si è evidenziato che all’atto di appello era allegato, quale documento sopravvenuto alla pronuncia della sentenza, un’attestazione dell’originario difensore di fiducia, avv. COGNOME inviata all’attuale difensore, che dichiarava d non avere mai avuto contatti con l’imputato sin dall’inizio del procedimento e dava altresì atto che la rinuncia alla nomina inviata all’imputato veniva restituita mittente, perché il destinatario risultava sconosciuto.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
La dichiarazione di inammissibilità dell’appello si è fondata sulla ritenuta applicabilità degli oneri formali previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 5 comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche nel caso in cui, con l’impugnazione, si intenda far valere la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato; ciò ch effettivamente si è dedotto con la proposizione dell’appello, poi, dichiarato inammissibile proprio sul presupposto dell’omessa allegazione dello specifico mandato a proporre il gravame rilasciato dopo la pronuncia della sentenza in assenza dell’imputato, e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato.
Tanto premesso, va rilevato, in primo luogo, che la sentenza deliberata in assenza dell’imputato è stata pronunciata dal Tribunale il 10 maggio 2024, sicché ricorrono i presupposti per ritenere applicabile al caso di specie l’onere formal indicato. Va infatti evidenziato che l’intervento legislativo, di cui alla legge 9 agos 2024, n. 1144ha parzialmente riscritto la norma, limitandosi ad abrogare, con l’art. 2, lett. o), seconda parte, il comma 1-quater della disposizione processuale sopra richiamata, limitatamente alla previsione dei gli oneri formali in questione in caso di difensore di fiducia.
Tale obbligo permane, quindi, nel caso in cui l’imputato assente sia assistito dal difensore di ufficio, come nel caso di specie.
In particolare, la giurisprudenza d legittimità, con orientamento consolidato, ha osservato che la norma di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di
indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione (Sez. 4, n 7201 del 23/01/2024, Jammoua, n.m.; Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan, n.m.; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444 – 01; Sez. 5, n. 39166 del 4/07/2023, COGNOME, Rv. 285305; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Rv. 285444 – 01; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342 – 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324-02; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353-01; Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256-02; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023., Rv. 285305-01).
Si è, infatti, affermato che si tratta di una disposizione che mira ad assicurare la celebrazione del giudizio di impugnazione, anche quello di cassazione, solo nei casi in cui l’imputato, assente nei gradi antecedenti, abbia avuto effettiva contezz della decisione emessa a suo carico, ciò perché lo specifico mandato ad impugnare del comma 1-quater è adempimento che serve per «ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l’imputato “conosce e vuole”, non solo l’esistenza del processo, ma anche la sua progressione nei gradi successivi» (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525).
In coerenza con tale obiettivo, l’impugnazione della sentenza pronunziata nei ,. f confronti dell’imputato assenterichiede, ai sensi dell’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., che il conferimento dello specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute debbano avvenire in un momento successivo alla sentenza e contestuale all’impugnazione, nella misura in cui sono espressione della necessaria e consapevole volontà dell’imputato all’impugnazione (Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, NOME, Rv. 286088 – 01).
Ciò precisato, come affermato dai giudici di legittimità nella sentenza Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, Rv. 287389 – pronuncia alla quale questo Collegio intende dare continuità – « principi, che sono stati sin qui evocati, no trovano deroga nelle situazioni in cui la giuridica correttezza della dichiarazione di assenza sia controversa: sia la lettera della norma del comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., che la lettura sistematica della stessa nel complesso delle disposizioni del codice, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, inducono a ritenere necessario l’onere di allegazione dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza oggetto di impugnazione, e corredato della dichiarazione o elezione di domicilio, anche al caso dell’assente che contesti, con la impugnazione, proprio la correttezza della dichiarazione giudiziale di assenza (come affermato da sez. 1. n. 7169 del 12/01/2024, Ramirez, n.m.). Come ampiamente argomentato sopra, il sistema processuale introdotto dal d. Igs. 150 del 2022 fornisce, infatti, comunque tutela all’assente che deduca la non
correttezza della dichiarazione di assenza, mediante l’istituto, ridefinito, de restituzione nel termine per impugnare di cui all’art. 175, comma 2.1., cod. proc.
pen., che prevede che “l’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente
rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420 bis, commi 2 e 3, fornisce la pr di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver
potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa”».
Pertanto, nel dare continuità a tale opzione interpretativa, secondo cui gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma
1-quater, cod.
proc. pen., come novellato dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applican anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell’ordinanz
dichiarativa dell’assenza dell’imputato, non può che confermarsi, per le medesime ragioni esposte nell’arresto enunciato il superamento dell’orientamento espresso
da Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Rv. 285920, alla luce della evidenziata mancanza di deroghe alla norma di cui all’art. 581, comma
1-quater, cod. proc.
pen. e alla evidente volontà del legislatore, dimostrata dalla modifica intervenuta con la legge n. 114 del 2024, di ottenere nella misura massima possibile che l’imputato “conosce e vuole” la progressione del processo nei gradi successivi al primo.
2.2. Alla luce dei principi esposti devono pertanto considerarsi non fondate le doglianze difensive volte a far valere, con il ricorso per cassazione in assenza degl oneri formali di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell’appello e, di conseguenza, la nullità dell sentenza del Tribunale di Venezia per essere stato l’imputato erroneamente considerato assente dal giudizio di primo grado e dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza.
Dalla pronuncia di rigetto del ricorso consegue consegue l’onere delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
osì deciso in Roma, il 15 aprile 2025. n