Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27798 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BEATRICI NOME
NOME nata a CETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 della CORTE DI APPELLO DI MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 marzo 2024 la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME, assente nel giudizio di primo grado, avverso la sentenza del Tribunale di Monza emessa in data 11 luglio 2023, in quanto con l’atto d’impugnazione non era stato depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza gravata, contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, in violazione del disposto dell’art. 581, comma 1-quater’ cod. proc. pen., la cui inosservanza comportava l’inammissibilità dell’appello ex art. 591, comma 1, lett. c), dello stesso codice.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del difensore d’ufficio, chiedendone l’annullamento per violazione della legge processuale in quanto l’imputata, in data 17 luglio 2023, aveva conferito all’AVV_NOTAIO mandato specifico a impugnare la sentenza di condanna, con la contestuale elezione di domicilio, depositato unitamente all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poi accolta dal Tribunale di Monza con decreto del 28 agosto 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo infondato.
L’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dispone che, «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazion del decreto di citazione a giudizio».
Dalla lettera della norma risulta chiaro che lo specifico mandato, contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, debba essere depositato «con l’atto d’impugnazione del difensore», vale a dire unitamente e contestualmente al deposito di detto atto e non soltanto successivamente alla sentenza di condanna, come sostenuto dalla difesa.
L’adempimento richiesto dall’art. 581, comma 1 -quater persegue sia la finalità di facilitare il compito della cancelleria nella predisposizione dell
notificazione sia l’obiettivo di rendere quanto più possibile certo il buon esito della notificazione e quindi la conoscenza della citazione in giudizio da parte dell’imputato.
La circostanza decisiva nel caso di specie è data dall’omesso richiamo nell’atto di appello della procura speciale, con la contestuale elezione di domicilio, depositata unitamente all’istanza di ammissione dell’imputata al patrocinio a spese dello Stato.
Nell’atto d’impugnazione, infatti, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si qualificava come “difensore di fiducia della signora NOME COGNOME, nata a , elettivamente domiciliata nel presente procedimento presso lo studio del difensore di fiducia sito in “, senza alcun riferimento a detta procura speciale e alla elezione di domicilio da parte dell’imputata.
Nella procura speciale, peraltro, l’imputata conferiva al difensore la facoltà di compiere una serie di atti, fra i quali quello di depositare l’atto di appello “avverso la sentenza di condanna sopra indicata”, sentenza che tuttavia non era in precedenza richiamata in alcuno degli elementi identificativi (nella intestazione risultavano trascritti soltanto i numeri di R.G. mod, 21 e di R.G. G.I.P. del procedimento cui evidentemente era riferibile la sentenza emessa dal Tribunale di Monza).
Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/06/2024.