Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23518 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23518 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ANZIO il 20/07/1988
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Roma, con ordinanza del 23 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 581 comma 1 quater e 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del 30 gennaio 2023 di condanna in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. b) , 2 bis e sexies d.lgs 30 aprile 19 n. 285 commesso in Nettuno il 24 febbraio 2019.
La Corte ha rilevato che, dopo che in primo grado NOME COGNOME era stato giudicato in assenza, l’atto di appello depositato dal difensore di fiducia dell’imputato, avv. NOME COGNOME era privo di specifico mandato a impugnare.
Avverso la sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione all’omessa notifica al difensore di tutti gli atti del processo di appello e del ordinanza di inammissibilità del 25 febbraio 2025 al difensore nominato.
Il ricorrente ricorda che, a seguito del decesso dell’avv. NOME COGNOME, COGNOME aveva nominato, con dichiarazione ricevuta dal sistema informatico in data 26 marzo 2024, difensore di fiducia l’avv. NOME COGNOME e che, pertanto costui, alla data del 25 febbraio 2025, lo rappresentava e difendeva in giudizio.
Ciononostante, il decreto di citazione in appello e l’avviso di fissazione della data del giudizio non erano stati notificati al difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME In tutti i casi di instaurazione del processo in appello, per permettere il contraddittorio, è necessario che alle parti venga notificato l’avviso della data della udienza, anche nel caso in cui il difensore di fiducia dell’imputato venga ritenuto all’esito dell’ udienza camerale sprovvisto della procura speciale di ci all’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. La omessa notifica al difensore nominato per il processo di appello del decreto di citazione determina una nullità d’ordine generale insanabile ex art. 178 comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen.. Il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME non notiziato della data dell’udienza, non era stato posto nella condizione di richiedere di partecipare personalmente.
Persistendo nello stesso errore, la Corte di Appello aveva omesso di notificare l’ordinanza di declaratoria di inammissibilità dell’appello al difensore, avv. NOME COGNOME
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge per non avere la Corte ritenuto sanata la mancanza della procura speciale. L’imputato, invero, ai
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senso dell’art. 571 cod. proc. pen. può proporre impugnazione personalmente, ovvero a mezzo di procuratore speciale. Il ricorrente aveva nominato l’avv. NOME COGNOME procuratore speciale per la proposizione di tutti gli atti necessari per la rappresentanza in giudizio nel grado di appello. La nomina e la procura speciale, conferita prima ancora dell’assegnazione del processo alla sezione e, comunque, prima dell’emissione del provvedimento, aveva avuto, secondo il difensore, effetto sanante rispetto alla nomina originaria conferita all’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia al momento della proposizione dell’appello
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il reato risulta prescritto almeno alla data del 23 febbraio 2024 calcolando l’interruzione dovuta alla notifica del decreto penale di condanna notificato all’imputato in data 06/08/2019. In ogni caso il ricorrente chiede alla Corte di valutare la prescrizione del reato anche maturata nelle more del presente procedimento.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo, con cui si censura l’omessa notifica al difensore di fiducia ritualmente nominato della data dell’udienza in esito alla quale l’appello è stato dichiarato inammissibile e della stessa GLYPH ordinanza di GLYPH inammissibilità, è manifestamente infondato.
L’art. 591 cod. proc. pen. prevede al comma 1, fra le cause di inammissibilità della impugnazione anche la mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 581 cod. proc. pen.; al successivo comma 2 statuisce che in tali casi il giudice della impugnazione anche di ufficio dichiara l’inammissibilità con ordinanza e dispone la esecuzione del provvedimento impugnato.
Costituisce jus receptum che l’inammissibilità dell’impugnazione deve essere dichiarata dal giudice, anche d’ufficio, senza l’osservanza di particolari formalità e senza che sia necessaria la previa instaurazione del contraddittorio, essendo quest’ultimo posticipato all’eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza (Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011, COGNOME, Rv. 250280); nello stesso senso si è sostenuto che è legittima la declaratoria di inammissibilità dell’ appello, pronunciata “de plano”, senza che debbano essere
osservati gli adempimenti per il procedimento camerale prescritti dall’art. 127 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dalla norma generale di cui all’art. 591, comma secondo, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d’ufficio ( Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, COGNOME, Rv. 274811 -01Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 259031).
Ne consegue che legittimamente la Corte di appello ha pronunciato l’ordinanza di inammissibilità del plano, senza previa instaurazione del contraddittorio.
Con riferimento alla mancata notifica dell’ordinanza al difensore di fiducia all’epoca nominato, avv. NOME COGNOME si osserva che l’ordinanza è stata notificata all’imputato NOME COGNOME che, conseguentemente, ha nominato un difensore di fiducia (appartenente allo stesso studio, come dato evincersi dagli atti allegati al ricorso), il quale, a sua volta, ha presentato ricorso per cassazione. Le Sezioni Unite, in materia di identificazione della titolarità del diritto impugnare, hanno autorevolmente affermato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione dello stesso, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale è richiesta la rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010 01). E’ stato, altresì, chiarito che il principio della unicità della impugnazione rispondente ad una lunga tradizione giurisprudenziale, attenta a calibrare sulla falsariga della unicità del concetto di parte processuale i diritti e le facoltà ad ess spettanti – è stato messo definitivamente in crisi dalla sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzional dell’art. 175 cod. proc. pen., comma 2, nella sua previgente formulazione, nella parte in cui non consentiva la restituzione dell’imputato nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nei casi in cui l’impugnazione era già stata proposta dal difensore, al quale era stata affidata la rappresentanza tecnica. Escluso che il difensore possa “consumare” il diritto ad impugnare, la cui titolarità sostanziale spetta all’imputato, deve essere tuttavia considerato che l’imputato può esercitare il suo diritto, facendosi rappresentare ed assistere da due difensori (art. 96 cod. proc. pen.), il che consente allo stesso, di esercitare in concreto il diritto ad impugnare facendo ricorso alle competenze di un collegio difensivo composto da due professionisti, che hanno facoltà di presentare ricorsi distinti. Se dunque il diritto dell’imputato a proporre ricorso per cassazione può essere esercitato, in concreto, facendo ricorso all’assistenza tecnica di due difensori, che possono proporre ricorsi distinti, per ritenere che il diritto impugnare sia stato compiutamente e definitivamente esercitato occorre che il termine per impugnare sia decorso nei confronti di entrambi i difensori nominati. La mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza a uno dei difensori, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dunque, produce l’effetto di rendere inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine per l’impugnazione (Sez. 2, n. 28046 del 30/05/2024, Ortolano, Rv. 286722 – 01; Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270952 – 01; Sez. 1, n. 51447 del 09/10/2013, Bleve, Rv. 257485; Sez. 2, n. 28882 del 17/06/2004, Quaranta, Rv. 229920).
3.11 secondo motivo, relativo al merito della declaratoria di inammissibilità, è manifestamente infondato.
Si deve premettere che l’art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, ha abrogato l’art. 581, comma 1 ter, e ha modificato l’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. Per effetto della riforma, a far data dal 25 agosto 2024, non è più requisito di ammissibilità dell’impugnazione il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, di una dichiarazione o elezione di domicilio funzionale alla notifica del decreto di citazione al giudizio. La riforma ha modificato, ma non abrogato, il comma 4 quater del citato articolo 581. Quando l’imputato è stato giudicato in assenza, ai fini della ammissibilità dell’impugnazione del difensore è tutt’ora necessario uno «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza impugnata e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio», ma soltanto nel caso in cui l’impugnazione sia proposta da un difensore d’ufficio. Ne consegue che, a partire dal 25 agosto 2024, se l’imputato assente è assistito da un difensore di fiducia, le impugnazioni proposte dal difensore, così come le impugnazioni proposte dall’imputato (personalmente o per mezzo di un procuratore speciale), sono ammissibili anche se, unitamente ad esse, non è stato depositato un mandato ad impugnare contenente l’elezione di domicilio. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287855 hanno stabilito, fra l’altro che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 in applicazione del principio «tempus regit actum» che regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali: agli atti di impugnazione, in ragione della loro natura, va applicata la disciplina vigente al momento del compimento dell’atto stesso, ossia al momento della presentazione come stabilito dall’art. 11 preleggi. Tale principio deve ritenersi operante non soltanto per la disposizione di cui all’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., ma anche per quella di cui all’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. Ne consegue che l’ammissibilità delle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 (e tale è quella oggetto del presente ricorso) deve essere valutata facendo applicazione delle norme previgenti (Sez. 4, n. 13168 del 14/03/2025, Basile Rv. 287736). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. Ciò premesso, nel caso di specie, dall’esame degli atti, necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che:
NOME COGNOME è rimasto assente nel giudizio di primo grado, all’esito del quale è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Velletri del 30 gennaio 2023;
la sentenza è stata appellata dal difensore di fiducia in allora nominato, avv. NOME COGNOME con atto depositato il 6 febbraio 2024: all’atto di appello non era allegato lo specifico mandato a impugnare.
La Corte di Appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello in quanto, pur essendosi proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione non era stato depositato, come prescritto dall’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione e/o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notifica de decreto di citazione a giudizio.
La GLYPH condizione di ammissibilità dell’atto di impugnazione è stata correttamente valutata con riferimento al momento della presentazione dell’atto di appello, come prescritto dall’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.., sicché nessun rilievo può assumere la circostanza per cui, in epoca successiva, sia stata conferita procura speciale al nuovo difensore nominato in sostituzione.
Il terzo motivo, con cui si deduce la intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato.
Il termine massimo di prescrizione per il reato in esame è di cinque anni, decorrenti dalla data di consumazione, 24 febbraio 2019. Alla data della sentenza di primo grado, 30 gennaio 2023, il termine non era ancora decorso. La declaratoria di inammissibilità dell’appello, ha fatto sì che la sentenza sia divenuta definitiva alla data della pronuncia di primo grado.
7.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevatò che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2025.
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