Mandato Speciale Impugnazione: Quando l’Assenza Costa Cara
Nel processo penale, la forma è sostanza. Un dettaglio procedurale, apparentemente secondario, può determinare l’esito di un intero percorso giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo dimostra chiaramente, ponendo l’accento sull’importanza del mandato speciale impugnazione quando l’imputato è stato giudicato in assenza. Questo documento, infatti, non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità fondamentale per poter accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte di appello di Roma per i reati di invasione di terreni o edifici e deturpamento di cose altrui, previsti dagli articoli 633 e 639-bis del codice penale. L’imputato aveva presentato ricorso per Cassazione contro tale sentenza, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione.
Tuttavia, emergevano due circostanze procedurali determinanti: il primo grado di giudizio si era svolto in assenza dell’imputato e il secondo grado si era tenuto con il cosiddetto “rito cartolare”, ovvero senza udienza in presenza, basandosi esclusivamente sugli atti scritti.
La Decisione della Corte: l’Importanza del Mandato Speciale Impugnazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un presupposto puramente procedurale, ma di cruciale importanza, previsto dall’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale.
Questa norma stabilisce che, quando l’imputato è stato giudicato in assenza, il suo difensore deve essere munito di un mandato speciale impugnazione per poter presentare ricorso. In assenza di tale specifico mandato, l’atto di impugnazione è considerato nullo e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Declaratoria di Inammissibilità
Le motivazioni della Corte sono nette e si basano su una stretta interpretazione della legge. Il legislatore ha introdotto questo requisito per garantire che l’imputato assente sia pienamente consapevole della volontà di procedere con l’impugnazione e abbia espresso un consenso specifico a tal fine. Non è sufficiente il mandato generale conferito al difensore per l’assistenza nel processo.
La ratio della norma è quella di rafforzare la volontà dell’imputato, assicurando che la decisione di ricorrere in Cassazione sia una scelta ponderata e non un’iniziativa autonoma del legale. Nel caso di specie, il difensore non era in possesso di questo specifico mandato, un vizio formale che ha precluso alla Corte qualsiasi valutazione sul contenuto del ricorso. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per ogni difensore: la massima attenzione agli adempimenti formali è essenziale per la tutela del proprio assistito. In particolare, nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato assente in un grado di giudizio e si intenda procedere con l’impugnazione, è imperativo procurarsi il mandato speciale impugnazione. Omettere questo passaggio significa esporre il ricorso a una sicura declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, vanificando ogni possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore non era munito del mandato speciale ad impugnare, un requisito obbligatorio previsto dall’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. quando l’imputato è stato giudicato in assenza.
In quali casi è necessario il mandato speciale ad impugnare?
Secondo quanto emerge dalla decisione, è necessario quando l’imputato è stato giudicato in assenza nel grado precedente di giudizio e si intende proporre impugnazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13598 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Tivoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 24/11/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorrente impugna la sentenza in epigrafe per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui agli artt. 63 639-bis cod. pen.
L’imputato è stato giudicato in assenza nel primo grado di giudizio ed il se grado si è svolto con il rito cartolare.
In forza di ciò, il difensore avrebbe dovuto munirsi di mandato special impugnare, come previsto dall’art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen. in assenza del quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricor al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla Ca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorre nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE s processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.03.2024.
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
COGNOME
NOME COGNOME nna COGNOME